32007R0568•Regolamento (CE) n. 568/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991
32007R0568Regulation26 mag 2007
del 24 maggio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione 2 prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 .
(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 3 , si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1 o gennaio 2007.
(3) Per quanto riguarda i quantitativi originari e provenienti dall’Argentina, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 996/97, le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano, a decorrere dal 1 o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 996/97, fatte salve le condizioni supplementari stabilite in tale regolamento.
(4) Per quanto riguarda i quantitativi originari e provenienti da paesi terzi diversi dall’Argentina, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 996/97, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 sulle domande di titoli di importazione, i richiedenti e il rilascio dei titoli. È opportuno che le disposizioni dei capi I e II del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino, dal 1 o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati per i suddetti quantitativi a norma del regolamento (CE) n. 996/97, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento.
(5) È necessario allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 996/97, ove opportuno, a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006. Il medesimo regolamento, in particolare, limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 996/97.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 996/97 è modificato come segue.
| 1) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1 o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il “periodo contingentale”. Il contingente reca il numero d’ordine 09.4020.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1 o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il “periodo contingentale”. Il contingente reca il numero d’ordine 09.4020.»; | b) | è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione . Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006. GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 ." GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 .» " |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1 o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il “periodo contingentale”. Il contingente reca il numero d’ordine 09.4020.»; | ||||
| b) | è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione . Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006. GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 ." GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 .» " |
| 2) | a): il paragrafo 1 è soppresso; | a) | il paragrafo 1 è soppresso; | b) | «a): nella casella 8 è indicato il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”;» | «a) | nella casella 8 è indicato il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”;» | c) | il paragrafo 3 è soppresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è soppresso; | ||||||||
| b) | «a): nella casella 8 è indicato il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”;» | «a) | nella casella 8 è indicato il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”;» | ||||||
| «a) | nella casella 8 è indicato il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”;» | ||||||||
| c) | il paragrafo 3 è soppresso. |
All’articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Per poter fruire del regime di importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), la domanda di titolo presentata dal richiedente può vertere su 80 tonnellate al massimo.»
L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La domanda di titolo di cui all’articolo 7 può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del periodo contingentale. 2. Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine. 3. I titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al paragrafo 2.»
L’articolo 9 è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ( GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26 ).
3 GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).
{
"legislation": {
"id": "32007r0568",
"hash": "4e1f3db718a18a6c5e653ce7adac11dc4cb227ce5eaf256590da93f80c5c13bd",
"celex": "32007R0568",
"source": "eu-legislation",
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 568/2007 de la Commission du 24 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n o 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/7f00c869-4b07-4e65-a46b-c7014e360a57.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 568/2007 of 24 May 2007 amending Regulation (EC) No 996/97 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 02062991",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/7f00c869-4b07-4e65-a46b-c7014e360a57.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 568/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/7f00c869-4b07-4e65-a46b-c7014e360a57.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 568/2007 der Kommission vom 24. Mai 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 996/97 zur Eröffnung und Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für gefrorenes Rindersaumfleisch des KN-Codes 02062991",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/7f00c869-4b07-4e65-a46b-c7014e360a57.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T09:48:43.512Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0568",
"adoptionDate": "2007-05-24",
"effectiveDate": "2007-05-26",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R0568",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/7f00c869-4b07-4e65-a46b-c7014e360a57.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}