del 24 maggio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 210/2007 recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari 2 , stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.
(2) Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un’applicazione speculativa del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore lattiero-caseario, il regolamento (CE) n. 210/2007 della Commissione 3 ha previsto che, in deroga a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1282/2006, il periodo di validità dei titoli di esportazione dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono state presentate domande a partire dal 1 o marzo 2007 sia limitato al 30 giugno 2007.
(3) Un’attenta sorveglianza del mercato interno e di quello mondiale ha dimostrato che è possibile ristabilire gradualmente un periodo di validità dei titoli più lungo senza rischiare di compromettere il buon funzionamento dell’organizzazione comune di mercato. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 210/2007.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 210/2007 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i quali sono presentate domande fino al 14 giugno 2007 con riguardo ai prodotti di cui alla lettera c) del suddetto articolo, scade il 30 giugno 2007.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ( GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7 ).
3 GU L 61 del 28.2.2007, pag. 23 .