del 29 maggio 2007
relativo all’attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 1 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
(2) Con decisione 2007/360/CE del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e fra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, 2 , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, tali accordi al fine di concludere i negoziati avviati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994.
(3) È quindi opportuno modificare e integrare il regolamento (CEE) n. 2658/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato e integrato con i dazi e i volumi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2007. Per il Consiglio Il presidente J. PLEWA
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2007 ( GU L 119 del 9.5.2007, pag. 1 ).
2 Cfr. la pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Parte seconda — Tabella dei dazi
Parte terza — Allegati tariffari
A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-25.