del 5 giugno 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 60, paragrafo 1, e l’articolo 301,
vista la posizione comune 2007/246/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La posizione comune 2007/140/PESC 2 modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC prevede, tra l’altro, un divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.
(2) Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(3) Il regolamento (CE) n. 423/2007 3 ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell’Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC prima della sua modifica. È opportuno inserire nuovi divieti nel regolamento, che dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, per tener conto della posizione comune 2007/246/PESC.
(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 423/2007 è modificato come segue:
a) all’articolo 2, il testo esistente è numerato come paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2 seguente: «2. Nell’allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea . GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58 .»;"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente P. STEINBRÜCK
1 GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67 .
2 GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49 .
3 GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/242/CE ( GU L 106 del 24.4.2007, pag. 51 ).