32007R0631•Regolamento (CE) n. 631/2007 del Consiglio, del 7 giugno 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
32007R0631Regulation9 giu 2007
del 7 giugno 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2007/391/PESC, del 7 giugno 2007, del Consiglio che modifica la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La posizione comune 2002/960/PESC impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari verso la Somalia e vieta la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari in Somalia. Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio 2 .
(2) Con la risoluzione 1744 (2007) [di seguito «UNSCR 1744 (2007)»], adottata il 20 febbraio 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha, tra l'altro, aggiunto ulteriori deroghe a dette misure restrittive per quanto riguarda la fornitura di armi e equipaggiamenti militari e la formazione e l'assistenza tecniche, nonché i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi, destinati unicamente a sostenere la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) oppure ad essere da questa utilizzate, e la fornitura di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza in Somalia, in conformità del processo politico previsto nella Carta costituzionale federale provvisoria somala, secondo quanto stipulato nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007).
(3) La posizione comune 2007/391/PESC modifica la posizione comune 2002/960/PESC per allineare le deroghe alle misure restrittive con l'UNSCR 1744 (2007). Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
| 1) | È inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell'allegato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate: a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007) oppure ad essere da essa utilizzato; b) la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e ii) lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»; | a) | la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007) oppure ad essere da essa utilizzato; | b) | i): l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e | i) | l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e | ii) | lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007) oppure ad essere da essa utilizzato; | ||||||||
| b) | i): l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e | i) | l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e | ii) | lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»; | ||||
| i) | l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e | ||||||||
| ii) | lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»; |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis La Commissione modifica l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano nell'allegato o attraverso gli stessi. 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.»;
il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente M. GLOS
1 Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
2 GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2 .
«ALLEGATO Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2 bis e 7 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat\_622/ GRECIA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ SPAGNA http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ IRELAND http://www.dfa.ie/un\_eu\_restrictive\_measures\_ireland/competent\_authorities ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi\_szankciok.htm MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/competentauthorities Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea DG Relazioni esterne Direzione A: Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel: (32 2) 295 55 85, 299 11 76 Fax: (32 2) 299 08 73»
{
"legislation": {
"urls": {
"de": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007R0631",
"en": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0631",
"fr": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007R0631",
"it": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0631"
},
"celex": "32007R0631",
"ojCitation": null
},
"content": {
"celex": "32007R0631",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/51df9ee2-c51d-4572-b15d-cd3abf709e66.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}