dell'11 giugno 2007
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Banon (DOP)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Francia per la registrazione della denominazione «Banon» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2 .
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
2 GU C 234 del 29.9.2006, pag. 2 .
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
FRANCIA
Banon (DOP)