dell’11 giugno 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 2 .
(2) Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico 3 .
(3) Nella riunione annuale del novembre 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 2006[05] volta a istituire un piano di ricostituzione quindicennale per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
(4) A norma del regolamento (CE) n. 41/2007 sono fissate, in via provvisoria, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per il tonno rosso, in attesa di un accordo sulla ripartizione definitiva di tale stock in conformità della convenzione ICCAT.
(5) Le misure previste dal piano dell’ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2010, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure di controllo e l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT volto a garantire l’efficacia del piano di ricostituzione.
Per contribuire alla conservazione del tonno rosso è necessario che misure speciali siano attuate a partire dal 2007, in attesa dell’adozione di un regolamento del Consiglio recante attuazione di misure pluriennali di ricostituzione dello stock di tonno rosso.
(6) Poiché la pesca del tonno rosso da parte delle navi comunitarie ha avuto inizio nel febbraio 2007, è stato necessario che le relative misure di gestione e di controllo approvate dall’ICCAT siano applicate a decorrere dal febbraio 2007, e non dal 13 giugno 2007 come previsto nella raccomandazione 2006[05] dell’ICCAT, al fine di garantire il rispetto del piano di ricostituzione del tonno rosso.
(7) Le misure adottate ai sensi del presente regolamento, ai soli fini del loro finanziamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 41/2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:
-
l’allegato I D è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
-
il testo dell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato XVI bis .
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente H. SEEHOFER
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione ( GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22 ).
3 GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33 .
4 GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3 .
5 GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1 .
Nell’allegato I D del regolamento (CE) n. 41/2007, la voce relativa al tonno rosso nella zona dell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e del Mediterraneo è sostituita dalla seguente:
Specie : Tonno rosso Thunnus thynnus Zona : Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo BFT/AE045W «Cipro 154,68 Grecia 287,23 Spagna 5 568,21 Francia 5 493,65 Italia 4 336,31 Malta 355,59 Portogallo 523,88 Tutti gli Stati membri 60 1 CE 16 779,55 TAC 29 500
1 Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.»
Nel regolamento (CE) n. 41/2007 è inserito il seguente allegato:
«ALLEGATO XVI bis Piano di ricostituzione dell’ICCAT per il tonno rosso Parte I Condizioni specifiche per l’esercizio della pesca nell’Atlantico orientale da parte di tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici 1. Ciascuno Stato membro limita il numero massimo delle proprie tonniere con lenze a canna o imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso al numero di imbarcazioni che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006. 2. Ciascuno Stato membro limita il numero massimo dei propri pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria. 3. Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di navi da pesca stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT. 4. a) Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi di cui ai paragrafi 1 e 2 cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale siano comprese in un elenco contenente il loro nome e il numero di registro della flotta comunitaria (CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria 1 . b) Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui alla lettera a) e tutte le successive modifiche. c) Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 4, lettera a), sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell’ICCAT. 5. Non oltre il 10 % del contingente comunitario di tonno rosso è ripartito tra le navi autorizzate di cui ai punti 1 e 2, limitatamente a un massimo di 200 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di taglia non inferiore a 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m. 6. Non oltre il 2 % del contingente comunitario di tonno rosso può essere ripartito tra le imbarcazioni della Comunità adibite alla pesca costiera artigianale di pesce fresco. 7. a) Alle navi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dalle PCC qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale. b) Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso. c) Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 1 o luglio 2007. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore. 8. In deroga al disposto dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui ai paragrafi 1 e 2 o il suo rappresentante devono notificare all’autorità competente dello Stato membro (compresa l’autorità competente del loro Stato di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate: a) orario previsto di arrivo; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; c) informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate. 9. Ciascuno Stato membro attua un regime di dichiarazione delle catture che consenta di controllare in modo efficace l’utilizzo del contingente delle singole navi. 10. Le catture di tonno rosso possono essere poste in vendita al dettaglio al consumatore finale, a prescindere dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un’adeguata marcatura o etichettatura in cui siano indicati: a) le specie e gli attrezzi da pesca utilizzati; b) la zona e la data di cattura. 11. A partire dal 1 o luglio 2007 gli Stati membri le cui tonniere con lenze a canna sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale: a) un marchio deve essere apposto sulla coda di ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l’operazione di scarico; b) ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che va incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno. Parte II Specifiche per i giornali di bordo Specifiche minime per i giornali di bordo 1. Il giornale di bordo è composto da fogli numerati. 2. Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) e prima dell’entrata in porto. 3. Il giornale di bordo deve essere compilato in caso di ispezioni in mare. 4. Una copia dei fogli deve essere acclusa al giornale di bordo. 5. Deve essere conservato a bordo il giornale relativo all’ultimo anno di attività. Dati minimi standard da inserire nel giornale di bordo 1. Nome e indirizzo del comandante. 2. Date e porti di partenza, date e porti di arrivo. 3. Nome della nave, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato). In caso di operazioni di pesca congiunta, nome, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato) di tutte le navi partecipanti. 4. Attrezzo da pesca: a) tipo e codice FAO; b) dimensioni (lunghezza, dimensione di maglia, numero di ami, ecc.). 5. Operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l’indicazione dei seguenti elementi: a) attività (pesca, trattamento con vapore, ecc.); b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca; c) registrazione delle catture. 6. Identificazione delle specie: a) mediante codice FAO; b) peso arrotondato in kg per giorno. 7. Firma del comandante. 8. Firma dell’osservatore (ove del caso). 9. Modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo. 10. Nel giornale di bordo le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione. Informazioni minime in caso di sbarco, trasbordo/trasferimento 1. Date e porto di sbarco/trasbordo/trasferimento. 2. Prodotti: a) presentazione; b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg. 3. Firma del comandante o dell’agente della nave. Parte III Dichiarazione ICCAT di trasferimento/trasbordo Testo di immagine Documento n. DICHIARAZIONE ICCAT DI TRASFERIMENTO/TRASBORDO Nave da rimorchio/trasporto Nave da pesca Nome della nave e indicativo di chiamata: Nome della nave e indicativo di chiamata: Bandiera: Bandiera: N. di autorizzazione dello Stato di bandiera: N. di autorizzazione dello Stato di bandiera: N. di registro nazionale: N. di registro nazionale: N. di registro ICCAT: N. di registro ICCAT: N. IMO: Identificazione esterna: N. del foglio del giornale di bordo: Giorno Mese Ora Anno 2 0 Nome del comandante della nave da pesca: Nome del comandante della nave da rimorchio/trasporto: LUOGO DI TRASBORDO/TRASFERIMENTO Partenza da Ritorno a Firma: Firma: Trasferimento/trasbordo Per i trasbordi indicare il peso in chilogrammi Per i trasferimenti di pesci vivi indicare il numero di unità e il peso vivo Testo di immagine Porto Mare Lat. Long. Specie Numero di unità di pesci Tipo di prodotto vivo Tipo di prodotto intero Tipo di prodotto eviscerato Tipo di prodotto decapitato Tipo di prodotto in filetti Tipo di prodotto Altri trasferimenti/trasbordi Data: Luogo/posizione: Autorizzazione PC n.: Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento: Nome della nave ricevente: Bandiera N. di registro ICCAT N. IMO Firma del comandante Data: Luogo/posizione: Autorizzazione PC n.: Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento: Nome della nave ricevente: Bandiera N. di registro ICCAT N. IMO Firma del comandante Firma dell’osservatore ICCAT (ove del caso): Obblighi in caso di trasferimento/trasbordo: 1. l’originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere consegnato alla nave ricevente (rimorchiatore, nave officina o nave da trasporto); 2. la copia della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservata dal peschereccio che ha effettuato le catture; 3. ulteriori trasferimenti o trasbordi devono essere autorizzati dalla PC che ha autorizzato la nave ad operare; 4. l’originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino all’allevamento o al luogo di sbarco; 5. l’operazione di trasferimento o di trasbordo deve essere registrata nel giornale di bordo di tutte le navi che vi prendono parte. Parte IV Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT In occasione della quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, la Commissione ICCAT ha concordato quanto segue: Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite. 1. I controlli sono effettuati da ispettori dei servizi di controllo della pesca dei governi contraenti. I nomi degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione. 2. Le navi aventi a bordo un ispettore espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT per indicare che è in corso una missione di controllo internazionale. I nomi delle navi a tal fine utilizzate, che possono essere navi speciali da ispezione o navi da pesca, sono notificati alla Commissione ICCAT non appena possibile. 3. Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato al momento della nomina dalle autorità dello Stato di bandiera in conformità di un modello approvato dalla Commissione ICCAT, in cui si dichiara che è competente per agire nell’ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione ICCAT. 4. Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 9, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale si ferma non appena le sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante 2 della nave consente all’ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone. Il comandante consente all’ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l’ispettore ritenga necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l’ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria. 5. Al momento dell’imbarco l’ispettore presenta il documento di cui al precedente paragrafo 3. L’ispezione è realizzata in modo da recare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all’esame l’ispettore può chiedere l’assistenza che ritiene necessaria al comandante della nave. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo dell’ispettore, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni l’ispettore ne informa, se possibile, le autorità competenti dello Stato di bandiera, quali notificate alla Commissione ICCAT, e qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera che si trovi nelle vicinanze. 6. L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite saranno trattati dallo Stato di bandiera della nave alla stregua di un’opposizione a un qualsiasi ispettore di tale Stato o del mancato rispetto delle sue istruzioni. 7. L’ispettore svolge le sue mansioni nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere. 8. I governi contraenti esaminano e danno seguito ai rapporti provenienti da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non comportano alcun obbligo per un governo contraente ad attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati sulla base del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni. 9. i) Entro il 1 o marzo di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per la partecipazione alle presenti disposizioni nel corso dell’anno successivo; la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore. ii) Le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi, che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l’attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo. 10. i) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l’ispezione. L’ispettore precisa nel proprio rapporto la natura della violazione. ii) Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o predisposti per l’uso sul ponte. 11. L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel proprio rapporto. 12) L’ispettore può fotografare l’attrezzo in modo da evidenziarne le caratteristiche che ritiene non conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati devono essere elencati nel rapporto e i duplicati delle fotografie devono essere allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera. 13. Fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Commissione ICCAT, l’ispettore ha la facoltà di esaminare le caratteristiche delle catture al fine di accertare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT. Egli notifica quanto prima possibile le risultanze dei propri accertamenti alle autorità dello Stato di bandiera della nave ispezionata. (Relazione biennale 1974-75, parte II). Osservazioni Si è convenuto di lasciare in sospeso la data di entrata in vigore del programma internazionale di ispezione fino a diversa decisione della Commissione ICCAT. Guidone ICCAT: » .
1 GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25 .
2 Il comandante è rappresentato dalla persona responsabile della nave.