del 21 giugno 2007
che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione 2 definisce le caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Tali metodi, come pure i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli, devono essere aggiornati in base al parere degli esperti chimici e in conformità dei lavori svolti nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale.
(2) Gli esperti chimici hanno ritenuto, in particolare, che la quantificazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato sia un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati. Parimenti, riducendo il valore limite per lo stigmastadiene negli oli d’oliva vergini si ottiene una migliore separazione degli oli d’oliva vergini da quelli raffinati.
(3) Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l’apprestamento degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché per evitare turbative nel commercio, è opportuno rinviare l’applicazione del presente regolamento al 1 o gennaio 2008. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente a tale data possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:
- gli allegati sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1 o gennaio 2008 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37 .
2 GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 ( GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57 ).
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come segue.
- Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente: «DETERMINAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI LIBERI, METODO A FREDDO»
1 Somma degli isomeri che potrebbero (o meno) essere separati mediante colonna capillare.
2 O quando la mediana del difetto è inferiore o uguale a 2,5 e la mediana del fruttato è uguale a 0.
3 Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.
4 Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5.
5 Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,5-20,0; palmitoleico: 0,3-3,5; eptadecanoico: ≤ 0,3; eptadecenoico: ≤ 0,3; stearico: 0,5-5,0; oleico: 55,0-83,0; linoleico: 3,5-21,0
6 Somma di: delta-5-23-stigmastadienolo + clerosterolo + beta-sitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5-24-stigmastadienolo.
7 Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.
8 Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5.
Dopo l’eluizione degli esteri degli steroli, il tracciato cromatografico non deve presentare picchi significativi (trigliceridi).