del 21 giugno 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 15 e l’articolo 47, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa gli importi dell’aiuto da concedere per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole per il periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007.
(2) Al fine di agevolare il corretto pagamento dell’aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli organismi incaricati di attuare il programma di distribuzione del latte, alla fine dell’anno scolastico 2005/2006 nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione 2 , è stata introdotta una disposizione transitoria applicabile in caso di modificazione dell’importo dell’aiuto.
(3) Gli Stati membri in cui l’anno scolastico 2006/2007 termina in luglio continueranno ad incontrare difficoltà nella gestione del pagamento dell’aiuto a causa della modificazione dell’importo relativo. È opportuno estendere la disposizione sopra citata all’anno scolastico 2006/2007.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2707/2000.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per l’anno scolastico 2006/2007, l’importo applicabile il 1 o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 943/2006 ( GU L 173 del 27.6.2006, pag. 9 ).