del 22 giugno 2007
relativo all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6 e l’articolo 24, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento 2 , prevede che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento avvenga mediante gara e a condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato.
(2) Gli Stati membri dispongono di scorte di intervento per il granturco, il frumento tenero, l’orzo e la segala. Per soddisfare il fabbisogno del mercato, è opportuno che dette scorte di cereali degli Stati membri siano rese disponibili sul mercato interno. A tal fine occorre aprire gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. È opportuno che ognuna di tali gare sia considerata una gara a sé stante.
(3) È necessario prevedere alcune deroghe alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93 per quanto concerne il livello della garanzia di buon fine richiesta. A tale riguardo occorre fissare la garanzia ad un livello sufficiente.
(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
(5) Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione avvenga per via elettronica. Nella comunicazione effettuata alla Commissione dall’organismo d’intervento è importante mantenere l’anonimato degli offerenti.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi di intervento degli Stati membri elencati nell’allegato I procedono alla vendita di cereali da essi detenuti, mediante gare permanenti sul mercato interno della Comunità. Le quantità massime dei diversi cereali oggetto delle gare sono riportate nell’allegato I.
Articolo 2
Le vendite di cui all’articolo 1 avvengono alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del suddetto regolamento, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.
Articolo 3
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 4 luglio 2007 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles). Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 13 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 1 o agosto 2007, il 15 agosto 2007, il 22 agosto 2007, il 5 settembre 2007, il 19 settembre 2007, il 3 ottobre 2007, il 17 ottobre 2007, il 31 ottobre 2007, il 14 novembre 2007, il 28 novembre 2007, il 12 dicembre 2007, il 26 dicembre 2007, il 2 gennaio 2008, il 16 gennaio 2008, il 23 gennaio 2008, il 6 febbraio 2008, il 20 febbraio 2008, il 5 marzo 2008, il 19 marzo 2008, il 2 aprile 2008, il 16 aprile 2008, il 30 aprile 2008, il 14 maggio 2008, il 21 maggio 2008, il 4 giugno 2008 e il 18 giugno 2008, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 25 giugno 2008 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).
2. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento interessati i cui indirizzi figurano nell’allegato I.
Articolo 4
Nelle quattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all’articolo 3, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna notifica alla Commissione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata nessuna offerta.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate per via elettronica, secondo il modello riportato nell’allegato II. Per ciascuna gara aperta è inviato alla Commissione un formulario distinto per tipo di cereale. L’identità degli offerenti resta segreta.
Articolo 5
1. In conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ciascun cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento della quantità massima disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare la quantità massima disponibile in tale Stato membro.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 367/2007 ( GU L 91 del 31.3.2007, pag. 14 ).
ELENCO DELLE GARE
Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell’ambito della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali delle scorte di intervento
Modello
Articolo 4 del regolamento (CE) n. 712/2007
«TIPO DI CEREALE: Codice NC »
«STATO MEMBRO »
Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).
1001 90 per il frumento tenero, 1003 00 per l’orzo, 1005 90 00 per il granturco e 1002 00 00 per la segala.
indicare lo Stato membro interessato.