del 22 febbraio 2007
relativo all’attuazione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 1 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
(2) Con decisione 2007/444/CE, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 2 , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe perciò essere modificato e integrato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte (Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie) del regolamento (CEE) n. 2658/87, vanno modificati i contingenti tariffari e i volumi, come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007. Per il Consiglio Il presidente F. MÜNTEFERING
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 ( GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1 ).
2 Cfr. pag. 53 la presente Gazzetta ufficiale.
In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengano indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
PARTE TERZA
Allegati tariffari
A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.