del 6 luglio 2007
relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti 1 , in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all'allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
(2) In tali richieste a ciascun paese è stato chiesto di indicare quali delle opzioni seguenti avesse scelto in relazione a detti rifiuti: il divieto, una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte oppure nessun controllo.
(3) La Commissione ha ricevuto una risposta alle richieste scritte da Algeria, Andorra, Argentina, Bielorussia, Botswana, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Costa Rica, Federazione russa, Filippine, Guyana, India, Liechtenstein, Moldova, Oman, Perù, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam.
(4) Alcuni paesi non hanno inviato conferma scritta relativa alla possibilità di esportare verso di essi dalla Comunità rifiuti destinati al recupero. Di conseguenza, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, si deve ritenere che tali paesi abbiano optato per una procedura di autorizzazione scritta preventiva.
(5) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento sostituiscano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def. 2 . Il regolamento (CE) n. 1547/1999 deve pertanto essere abrogato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'esportazione, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, di rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, è disciplinata da procedure che riflettono la scelta operata da tali paesi tra:
a) divieto,
b) una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive, oppure
c) nessun controllo nel paese di destinazione,
secondo quanto indicato nell'allegato.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 .
2 GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione ( GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1 ).
Scelte operate da alcuni paesi a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006
ALGERIA
ANDORRA
ARGENTINA
BIELORUSSIA
BOTSWANA
CILE
CINA
CINA (HONG KONG)
COSTA RICA
GUYANA
INDIA
LIECHTENSTEIN
MOLDOVA
OMAN
PERÙ
FILIPPINE
FEDERAZIONE RUSSA
SRI LANKA
TAIWAN
THAILANDIA
VIETNAM
1 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
2 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
3 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).