32007R0811•Regolamento (CE) n. 811/2007 della Commissione, dell' 11 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura
32007R0811Regulation19 lug 2007
dell'11 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 1 , in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) Per evitare ogni rischio di ambiguità, è opportuno stabilire in modo chiaro, all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione 2 , che le azioni dei programmi apicoli devono essere necessariamente eseguite entro la fine dell'esercizio annuale cui si riferiscono.
(2) La possibilità di modificare i limiti finanziari di ciascuna azione di un programma apicolo nel corso di un esercizio annuale senza che tali modifiche debbano essere approvate secondo la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 797/2004 è attualmente limitata a un massimo del 20 % dei suddetti limiti finanziari.
(3) Il suddetto limite del 20 % è risultato troppo vincolante da un punto di vista amministrativo, sia per gli Stati membri che per la Commissione, e occorre pertanto sopprimerlo.
(4) A fini di semplificazione, occorre rendere più flessibile l'adeguamento delle azioni dei programmi apicoli nel corso di un esercizio annuale e dunque sopprimere i limiti imposti a una nuova ripartizione finanziaria per tipo di misure nell'ambito del bilancio assegnato a ciascuno Stato membro.
(5) È opportuno disporre che gli adeguamenti delle azioni dei programmi apicoli siano comunicati alla Commissione nel caso in cui determinate azioni non fossero state notificate nell'ambito del programma triennale trasmesso inizialmente.
(6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:
| 1) | a): al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; | a) | al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; | b) | al paragrafo 3, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'esercizio annuale cui si riferiscono.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; | ||||
| b) | al paragrafo 3, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'esercizio annuale cui si riferiscono.» |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Le azioni dei programmi apicoli possono essere adattate nel corso di un esercizio annuale a condizione che restino conformi all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004. I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione ogni progetto di adeguamento delle azioni nel corso di un esercizio annuale ai sensi del primo comma nel caso in cui un'azione non fosse stata inizialmente prevista e notificata nell'ambito del programma triennale. In assenza di opposizione della Commissione, l'adeguamento previsto diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo alla suddetta comunicazione. Entro due mesi dal termine di ciascun esercizio annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione una sintesi dell'esecuzione delle spese per tipo di azione.»
L'articolo 7 è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1 .
2 GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
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