32007R0823•Regolamento (CE) n. 823/2007 della Commissione, del 12 luglio 2007 , relativo al divieto di pesca della musdea nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Francia
32007R0823Regulation14 lug 2007
del 12 luglio 2007
relativo al divieto di pesca della musdea nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Francia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 3 , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.
(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.
(3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Successivamente a tale data sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 . Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6 ).
3 GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 .
| n. | 19 |
|---|---|
| Stato membro | FRANCIA |
| Stock | GFB/89- |
| Specie | Musdea (Phycis blennoides) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX |
| Data | 17.6.2007 |
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