del 10 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 2 , comprende disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca.
(2) Le attuali disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca devono essere adattate alla luce dell'esperienza acquisita.
(3) È opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un limitato aumento della stazza alle navi nuove o esistenti, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca e dando la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca 3 . È opportuno collegare il suddetto aumento agli sforzi realizzati per adeguare la capacità di pesca con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 o il 1 o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nonché a partire dal 1 o gennaio 2007.
(4) La riduzione della potenza del motore richiesta per la sostituzione di quest'ultimo con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere considerata una riduzione di capacità della flotta con aiuti pubblici nell'ambito dell'applicazione del piano di entrata/uscita e dell'adeguamento dei livelli di riferimento.
(5) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è modificato come segue:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007. Per il Consiglio Il presidente F. TEIXEIRA DOS SANTOS
1 Parere del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
3 GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1 .