del 24 luglio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari 1 in particolare l’articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 con decisione 2006/954/CE del Consiglio 2 , e a seguito delle conseguenti modificazioni apportate al regolamento (CE) n. 6/2002, è necessario adottare alcune disposizioni tecniche di applicazione.
(2) Il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari 3 deve essere modificato di conseguenza.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2245/2002 è modificato come segue:
- È inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Esame dei motivi di rifiuto 1. Se nel corso dell’esame di cui all’articolo 106 sexies , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, risulta che il disegno o modello oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento suddetto ovvero che contrasta con l’ordine pubblico o di buon costume, l’Ufficio trasmette all’Ufficio internazionale dell’organizzazione della proprietà intellettuale (di seguito “l’Ufficio internazionale”, una notifica di rifiuto nel termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, indicando i motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (di seguito “l’atto di Ginevra”, e approvato con decisione 2006/954/CE del Consiglio . 2. L’Ufficio indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può rinunciare, ai sensi dell’articolo 106 sexies , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, alla registrazione internazionale nei confronti della Comunità, limitare la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali nei confronti della Comunità o presentare le proprie osservazioni. 3. Se il titolare della registrazione internazionale deve essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all’Ufficio a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, la notifica di rifiuto deve fare menzione dell’obbligo del titolare di farsi rappresentare nei modi stabiliti dall’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento citato. Il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis. 4. Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine stabilito, l’Ufficio rifiuta la protezione della registrazione internazionale. 5. Se il titolare presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo ritira il rifiuto e ne dà notifica all’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra. Se, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra, il titolare non presenta osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio entro il termine prescritto, l’Ufficio conferma la decisione che rifiuta la protezione conferita dalla registrazione internazionale. Questa decisione è soggetta a ricorso ai sensi delle disposizioni del titolo VII (Ricorsi) del regolamento (CE) n. 6/2002. 6. Se il titolare rinuncia alla registrazione internazionale ovvero se limita la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli nei confronti della Comunità, ne informa l’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra. Il titolare ha facoltà di informarne l’Ufficio mediante una dichiarazione corrispondente. GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28 .»;"
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È inserito il seguente articolo 22 bis : «Articolo 22 bis Rinnovo delle registrazioni internazionali che designano la Comunità La registrazione internazionale deve essere rinnovata direttamente presso l’Ufficio internazionale come prescritto dall’articolo 17 dell’atto di Ginevra.»
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All’articolo 31, è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Se l’Ufficio dichiara nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio della Comunità, notifica la propria decisione all’Ufficio internazionale non appena questa è divenuta definitiva.»
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All’articolo 47, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Le comunicazioni tra l’Ufficio e l’Ufficio internazionale hanno luogo secondo modalità e formati concordati reciprocamente, se possibile mediante strumenti elettronici. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.»
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All’articolo 71, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. L’Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali dei disegni e modelli che designano la Comunità sotto forma di un link elettronico alla banca dati interrogabile gestita dall’Ufficio internazionale.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui entra in vigore nei confronti della Comunità europea l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 ( GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14 ).
2 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28 .
3 GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28 .