32007R0876•Regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (Testo rilevante ai fini del SEE)
32007R0876Regulation1 gen 2008
del 24 luglio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari 1 in particolare l’articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 con decisione 2006/954/CE del Consiglio 2 , e a seguito delle conseguenti modificazioni apportate al regolamento (CE) n. 6/2002, è necessario adottare alcune disposizioni tecniche di applicazione.
(2) Il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari 3 deve essere modificato di conseguenza.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2245/2002 è modificato come segue:
| 2) | L’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario 1. La domanda di rinnovo della registrazione contiene: a) il nome della persona che chiede il rinnovo; b) il numero di registrazione; c) all’occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo. 2. Le tasse dovute in forza dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il rinnovo della registrazione sono le seguenti: a) una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare; b) all’occorrenza, la soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 2246/2002. 3. Se viene effettuato nei modi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2246/2002, il pagamento di cui al paragrafo 2 si presume costituire richiesta di rinnovo, a condizione che contenga tutte le indicazioni prescritte dalle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo e dall’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento. 4. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima del termine stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, ma non sono osservate le condizioni per il rinnovo disposte dallo stesso articolo 13 e dal presente regolamento, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. 5. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o viene presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 6/2002 o se le tasse non vengono pagate o vengono pagate dopo la scadenza del termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nei termini, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare nonché, all’occorrenza, al richiedente il rinnovo ed ai titolari di diritti iscritti nel registro. Qualora le tasse versate in caso di registrazione multipla non siano sufficienti per tutti i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, tale constatazione ha luogo solo dopo che l’Ufficio abbia accertato quali siano i disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri per la determinazione dei disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato, l’Ufficio considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti a norma dell’articolo 2, paragrafo 4. L’Ufficio constata che la registrazione è scaduta per tutti i disegni o modelli per i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente. 6. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è definitiva, l’Ufficio cancella il disegno o modello dal registro con effetto dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione. 7. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate a norma del paragrafo 2 sono restituite. 8. Può essere presentata una domanda di rinnovo unica per uno o più disegni o modelli, che facciano o no parte della stessa registrazione multipla, previo pagamento delle tasse prescritte per ciascuno dei disegni o modelli, a condizione che i titolari o i rappresentanti siano, in ogni caso, gli stessi.»; | a) | il nome della persona che chiede il rinnovo; | b) | il numero di registrazione; | c) | all’occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo. | a) | una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare; | b) | all’occorrenza, la soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 2246/2002. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il nome della persona che chiede il rinnovo; | ||||||||||
| b) | il numero di registrazione; | ||||||||||
| c) | all’occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo. | ||||||||||
| a) | una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare; | ||||||||||
| b) | all’occorrenza, la soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 2246/2002. |
È inserito il seguente articolo 22 bis : «Articolo 22 bis Rinnovo delle registrazioni internazionali che designano la Comunità La registrazione internazionale deve essere rinnovata direttamente presso l’Ufficio internazionale come prescritto dall’articolo 17 dell’atto di Ginevra.»
All’articolo 31, è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Se l’Ufficio dichiara nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio della Comunità, notifica la propria decisione all’Ufficio internazionale non appena questa è divenuta definitiva.»
All’articolo 47, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Le comunicazioni tra l’Ufficio e l’Ufficio internazionale hanno luogo secondo modalità e formati concordati reciprocamente, se possibile mediante strumenti elettronici. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.»
All’articolo 71, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. L’Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali dei disegni e modelli che designano la Comunità sotto forma di un link elettronico alla banca dati interrogabile gestita dall’Ufficio internazionale.»
Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui entra in vigore nei confronti della Comunità europea l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 ( GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14 ).
2 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28 .
3 GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28 .
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