32007R0877•Regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
32007R0877Regulation1 gen 2008
del 24 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari 1 , in particolare l'articolo 107, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali («atto di Ginevra»), adottato il 2 luglio 1999 con la decisione del Consiglio 2006/954/CE 2 , e a seguito delle conseguenti modificazioni apportate al regolamento (CE) n. 6/2002, è necessario adottare alcune modalità d'applicazione in ordine alle tasse da pagare all'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
(2) L'articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 dispone che le prescritte tasse di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra sono sostituite da tasse di designazione individuali.
(3) L'ammontare delle suddette tasse è stabilito nella dichiarazione sul sistema delle tasse individuali allegata alla decisione 2006/954/CE, fatta in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra.
(4) Per garantire la necessaria flessibilità e facilitare il pagamento delle tasse, è opportuno allineare le disposizioni applicabili alle tasse per i disegni e i modelli sulle disposizioni applicabili alle tasse per la registrazione dei marchi di cui al regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 , eliminando i metodi di pagamento mediante contanti ed assegni bancari.
(5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda la registrazione dei disegni e modelli comunitari 4 .
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le tasse, le norme di attuazione e la procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2246/2002 è modificato come segue:
| 1) | «1): le tasse da corrispondere: a) all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002; b) all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE ; — a) — all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002; — b) — all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE ; a): all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002; b): all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE ; | «1) | a): all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002; | a) | all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002; | b) | all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE ; | 2) | le tasse stabilite dal presidente dell'Ufficio. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «1) | a): all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002; | a) | all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002; | b) | all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE ; | ||||
| a) | all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002; | ||||||||
| b) | all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE ; | ||||||||
| 2) | le tasse stabilite dal presidente dell'Ufficio. |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Tasse 1. Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002 sono riportate nell'allegato al presente regolamento. 2. Le tasse di designazione individuale da pagare all'Ufficio internazionale in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra in combinato disposto con l'articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002 sono riportate nell'allegato del presente regolamento.»;
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le tasse e le tariffe dovute all'Ufficio sono pagate in euro mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.»;
| 4) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La data alla quale i pagamenti si considerano effettuati all'Ufficio è la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La data alla quale i pagamenti si considerano effettuati all'Ufficio è la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.»; | b) | «a): ha debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare in uno Stato membro nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; e»; | «a) | ha debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare in uno Stato membro nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; e»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La data alla quale i pagamenti si considerano effettuati all'Ufficio è la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.»; | ||||||
| b) | «a): ha debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare in uno Stato membro nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; e»; | «a) | ha debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare in uno Stato membro nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; e»; | ||||
| «a) | ha debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare in uno Stato membro nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; e»; |
| 5) | a): il seguente punto 1 bis è inserito nella tabella: «1 bis . Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello) 62 » — «1 bis . Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello) — «1 bis . — Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello) — 62 » «1 bis . Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello): «1 bis . — Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello) — 62 » «1 bis .: Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello) |
|---|
Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui entra in vigore, nei confronti della Comunità europea, l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 ( GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14 ).
2 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28 .
3 GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1687/2005 ( GU L 271 del 15.10.2005, pag. 14 ).
4 GU L 341 del 17.12.2002, pag. 54 .
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