del 26 luglio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 735/2007, ha limitato i quantitativi di granturco che possono essere acquistati dagli organismi di intervento in tutta la Comunità ad un quantitativo globale di 1 500 000 tonnellate per la campagna 2007/2008, a 700 000 tonnellate per la campagna 2008/2009 e a 0 tonnellate a decorrere dalla campagna 2009/2010.
(2) Per assicurare una gestione soddisfacente del sistema di acquisto all'intervento di granturco e permettere agli operatori economici di tutti gli Stati membri di accedere al regime dell'intervento alle stesse condizioni, occorre prevedere, nel regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione 2 , modalità specifiche e dettagliate di attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all'intervento. A questo fine, occorre introdurre un meccanismo di attribuzione dei suddetti quantitativi relativi ai periodi della campagna di commercializzazione durante i quali tutti gli operatori hanno diritto di presentare offerte, che lasci agli operatori un termine sufficiente per presentarle e che consenta di fissare un coefficiente di attribuzione uniforme per tutti gli offerenti quando i quantitativi offerti superano quelli disponibili. È opportuno a questo fine prevedere l'esame delle offerte in due fasi e fissare il calendario per la presentazione delle offerte di granturco, nonché quello per le consegne e le relative prese in consegna.
(3) Tenuto conto dei periodi di acquisto all'intervento previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e al fine di assicurare la parità di trattamento degli operatori, occorre prevedere una prima fase di presentazione delle offerte di granturco a decorrere dal 1 o agosto in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, dal 1 o dicembre in Svezia e dal 1 o novembre negli Stati membri fino al 31 dicembre, ultimo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri. Al termine di questa prima fase, la Commissione deciderà eventualmente di fissare un coefficiente di attribuzione per le offerte ricevibili presentate nel corso della fase stessa e di chiudere l'intervento per il resto della campagna, se i quantitativi offerti superano quello definito all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003. Al fine di evitare oneri amministrativi e finanziari agli organismi di intervento e agli operatori, in particolare per quanto riguarda la costituzione di cauzioni che potrebbero rivelarsi inutili in assenza di quantitativi da attribuire, occorre prevedere un periodo di interruzione per la presentazione delle offerte tra il 1 o gennaio e la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per la seconda fase.
(4) Tenuto conto del termine necessario per stabilire, in caso di necessità, il coefficiente di attribuzione relativo alla prima fase, conviene aprire la seconda fase di presentazione delle offerte a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del quantitativo che rimane disponibile all'intervento, il primo giorno del deposito delle offerte nell'insieme degli Stati membri. Nel corso di questa seconda fase, l'accettazione delle offerte deve avvenire ogni settimana, a decorrere dal primo venerdì successivo alla pubblicazione del suddetto quantitativo, sulla base delle offerte presentate dagli operatori al massimo il venerdì alle ore 12.00 (ora di Bruxelles). Ogni settimana, al massimo il mercoledì, la Commissione deve mettere a disposizione degli operatori sul proprio sito web il quantitativo che rimane disponibile all'intervento. In caso di superamento del quantitativo definito all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione deve fissare e pubblicare un coefficiente di attribuzione e chiudere l'intervento per la campagna in corso. Tenuto conto dei periodi di acquisto all'intervento previsti all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la seconda fase di presentazione delle offerte deve concludersi comunque entro il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri.
(5) Per permettere una gestione efficace del meccanismo di attribuzione, è opportuno prevedere che le offerte di granturco non possano essere né modificate né ritirate. Inoltre, per garantire la serietà delle offerte, è necessario subordinarle al deposito di una cauzione, nonché precisare le modalità di controllo della loro effettiva realtà e dello svincolo della cauzione medesima. A tal fine è opportuno effettuare tale controllo in base alle stesse norme e alle stesse condizioni applicabili al controllo delle scorte nell'ambito dell'ammasso pubblico previsto dal regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri 3 . D'altra parte, fra l'inizio della presentazione delle offerte della prima fase e il 31 dicembre può trascorrere un periodo di vari mesi. Al fine di evitare un onere finanziario eccessivo per gli operatori al momento della presentazione delle offerte della prima fase, è opportuno consentire che la cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta, quando è costituita sotto forma di cauzione bancaria, possa essere esigibile solo a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno di presentazione delle offerte.
(6) Il regolamento (CE) n. 824/2000 prevede, all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, che la presa in consegna dei cereali possa avvenire nel magazzino nel quale si trovano al momento dell'offerta. Al fine di migliorare la qualità delle condizioni di ammasso e di garantire quest'ultima a partire dalla presentazione delle offerte, è opportuno che i siti di ammasso in cui si trovano i cereali al momento dell'offerta ne garantiscano la conservazione ottimale, in particolare su un lungo periodo per quanto concerne il granturco. Risulta pertanto necessario limitare la possibilità di prendere in consegna i cereali nel magazzino dell'offerente ed autorizzare questo tipo di presa in consegna solo quando i cereali si trovano presso enti assuntori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006. In tal caso, l'offerente si impegna ad applicare, fatte le dovute distinzioni, nei suoi rapporti con l'ente assuntore, sin dal momento del deposito della sua offerta, le stesse norme e le stesse condizioni di ammasso e controllo di quelle esigibili, conformemente al regolamento (CE) n. 884/2006, e a sottoporsi ai controlli corrispondenti.
(7) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 824/2000 precisa che il prezzo da pagare all'offerente è il prezzo di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta, per una merce franco magazzino non scaricata, adattato in funzione delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 824/2000. Tenuto conto del nuovo sistema di gestione degli acquisti di granturco all'intervento attuato dal presente regolamento, in particolare il fatto che le offerte di granturco non possono essere né ritirate né modificate, conviene derogare alla suddetta regola per le offerte di granturco quando il prezzo d'intervento del mese dell'offerta è superiore al prezzo di intervento del mese durante il quale avviene la consegna.
(8) L'articolo 11 bis , lettera a), del regolamento (CE) n. 824/2000 precisa il contenuto delle comunicazioni alla Commissione che devono effettuare gli Stati membri al fine di permettere di redigere una relazione statistica settimanale sull'evoluzione delle partite di cereali all'intervento. Tenuto conto del nuovo sistema di gestione degli acquisti di granturco all'intervento introdotto dal presente regolamento, conviene adattare tali disposizioni, più in particolare per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle offerte da parte degli organismi di intervento alla Commissione.
(9) Ai fini di una gestione efficace del sistema occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni richieste dalla Commissione sia effettuata sulla base di modelli, posti da quest'ultima a disposizione degli Stati membri, che riprendono le informazioni necessarie alla gestione dell'intervento, e che tali modelli siano applicabili previa informazione del comitato di gestione per i cereali, se del caso adattati e aggiornati dalla Commissione alle stesse condizioni.
(10) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000.
(11) Dato che il periodo di intervento inizia in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo il 1 o agosto, è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento a partire da tale data.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 824/2000 è così modificato:
- All'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Il disposto del presente comma non si applica al sorgo offerto nei mesi di agosto e settembre.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ).
2 GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/2006 ( GU L 290 del 20.10.2006, pag. 29 ).
3 GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 721/2007 ( GU L 164 del 26.6.2007, pag. 4 ).