del 31 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto 2 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione 3 ha istituito disposizioni generali, specifiche funzionali e tecniche e obblighi di manutenzione e di carattere operativo per il sistema standardizzato e sicuro di registri costituito da registri, sotto forma di database elettronici standard contenenti elementi di dati comuni, e dal catalogo indipendente comunitario delle operazioni ( Community Independent Transaction Log — CITL).
(2) Vista la configurazione del sistema dei registri, se i registri comunicano con il CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) è possibile cambiare il routing solo per tutti i registri contemporaneamente. I registri che entro una determinata scadenza non dovessero essere pronti sarebbero costretti a rinunciare anche a partecipare al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione se altri Stati membri si collegassero al catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC) ed essi non lo facessero. Pertanto, quando il catalogo UNFCCC diventerà operativo, sarebbe opportuno accertarsi che si colleghi al catalogo indipendente comunitario delle operazioni e ai registri nel momento in cui il CITL e tutti i registri siano tecnicamente in grado di fare tale collegamento oppure quando la Comunità ritenga opportuno che i due cataloghi delle operazioni siano collegati tra loro.
(3) Attualmente si prevede che, una volta istituito il collegamento tra il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni, i registri dovrebbero collegarsi al CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC. Tuttavia, le interazioni tra il CITL e i vari registri sarebbero molto più semplici e flessibili se i registri si collegassero al catalogo UNFCCC attraverso il CITL. L’amministratore centrale deve essere pertanto autorizzato a determinare l’ordine dei collegamenti.
(4) Gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad accertare che i rispettivi registri si colleghino al più presto al catalogo UNFCCC e a trasmettere all’amministratore del catalogo UNFCCC la documentazione richiesta per l’inizializzazione del rispettivo registro presso quel catalogo, secondo quanto previsto dalle norme sulle specifiche funzionali e tecniche per lo scambio dei dati per i sistemi di registri di cui al protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.
(5) È opportuno che la Comunità provveda a garantire che tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC siano collegati tra loro entro il 1 o dicembre 2007.
(6) I registri devono essere messi nella condizione di garantire che l’iscrizione nei registri dei dati sulle emissioni verificate sia possibile solo se all’autorità competente è stata trasmessa la comunicazione delle emissioni verificate e che, dopo la scadenza prevista per la restituzione delle quote, i dati sulle emissioni verificate siano corretti solo se la decisione dell’autorità competente riguarda anche lo stato di adempimento dell’impianto di cui si correggono le emissioni verificate.
(7) Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitati a trasferire ed acquisire ERU e AAU e a utilizzare CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC, possano continuare a partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, situazione che non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, non sarebbero in grado di rilasciare quote convertite da AAU. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie ad un meccanismo da introdurre nel registro comunitario che consenta ai gestori degli Stati membri che non possiedono AAU di scambiare quote non convertite da AAU con quote convertite da AAU al momento del trasferimento delle quote verso conti dei registri degli Stati membri che invece hanno AAU. Una procedura analoga dovrebbe consentire di effettuare trasferimenti simili in senso inverso. Modificando le regole applicabili per il calcolo dello stato di adempimento di un impianto, cioè il valore che i registri utilizzano per esprimere se un gestore ha ottemperato all’obbligo di restituire le quote come previsto dalla direttiva 2003/87/CE, si dovrebbe evitare che i gestori siano considerati inadempienti alla direttiva 2003/87/CE per aver restituito quote relative ad un anno diverso dall’anno precedente a quello in corso.
(8) La quantità di quote messe a disposizione dei nuovi entranti dalla riserva degli Stati membri e il flusso di quote che confluisce nella riserva a seguito della chiusura di impianti dovrebbero essere indicati nella tabella del piano nazionale di assegnazione, perché in tal modo il pubblico potrebbe accedere a informazioni globali e aggiornate su tali operazioni.
(9) Per garantire che il CITL sia in grado di operare in maniera autonoma in caso di guasto del catalogo UNFCCC, è opportuno che i controlli definiti nelle norme riguardanti le specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, che devono essere effettuati dal catalogo UNFCCC e che per il momento sono messi in atto dal CITL, siano inseriti nella legislazione comunitaria.
(10) È fondamentale che venga indicata una data ultima entro la quale pubblicare le informazioni sulle emissioni verificate degli impianti al fine di completare il ciclo annuale di adempimento. Alla luce dell’esperienza acquisita, sarebbe opportuno sostituire la data attualmente in vigore per la pubblicazione di tali informazioni con una disposizione che garantisca che la pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione avvenga al più presto e in maniera coordinata e armonizzata.
(11) Poiché le informazioni attualmente visualizzate nel CITL e riguardanti l’adempimento degli obblighi di restituzione da parte degli impianti come previsto dall’allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 non sono sempre chiare, soprattutto per gli eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi a livello di stato di adempimento dell’impianto dopo la scadenza fissata per la restituzione, le informazioni su tali obblighi di restituzione dovrebbero essere più dettagliate e specifiche.
(12) Per garantire parità di accesso alle informazioni sul mercato, requisito essenziale per il corretto funzionamento del mercato, il CITL deve rendere accessibili al pubblico altre informazioni, ad esempio sui conti eventualmente bloccati, sulle tariffe applicate dai vari registri, sulla tabella relativa agli accantonamenti di cui alla decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , sulla percentuale di impianti che hanno già presentato i dati sulle emissioni verificate e sulla percentuale di quote che non sono mai state oggetto di alcuna operazione dal momento dell’assegnazione al momento della restituzione.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2216/2004.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:
- All’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Ciascun registro è in grado di effettuare correttamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1 o febbraio 2008.»
- L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Dal 1 o febbraio 2008 fino all’istituzione del collegamento di cui all’articolo 7, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.»
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L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Le autorità competenti e gli amministratori dei registri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni verificate, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione, ai conti o alle unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni.»
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L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Entro 14 giorni dall’entrata in vigore di un’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’autorità competente o, su richiesta di quest’ultima, il gestore dell’impianto fornisce all’amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all’allegato III.»
- L’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Rilevazione di difformità da parte del CITL 1. L’amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII, IX, XI e XI bis per tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi siano difformità. 2. Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una delle procedure previste negli allegati VIII, IX, XI e XI bis , l’amministratore centrale informa immediatamente l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l’invio di una risposta automatica nella quale è precisata l’esatta natura della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati negli allegati VIII, IX, XI e XI bis . Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui all’allegato VIII, IX o XI bis , l’amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL. L’amministratore centrale non aggiorna le informazioni contenute nel CITL. L’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.»
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L’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Procedure Ciascuna procedura deve rispettare la sequenza completa per lo scambio dei messaggi prevista negli allegati VIII, IX, X, XI e XI bis per il tipo di procedura di cui si tratta. Ciascun messaggio deve rispettare i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL ( Web Service Description Language ), elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.»
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L’articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Codici identificativi L’amministratore del registro assegna a ciascuna delle procedure di cui agli allegati VIII e XI bis un codice identificativo unico della corrispondenza e a ciascuna delle procedure di cui all’allegato IX un codice identificativo unico dell’operazione. Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi indicati nell’allegato VI.»
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L’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Completamento delle procedure relative ai conti, alle modifiche automatiche alla tabelladel piano nazionale di assegnazione e alle emissioni verificate Una volta istituito il collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate sono completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC, queste si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo. In tutti i casi non previsti dal precedente comma, tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.»
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L’articolo 44, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL. Tutte le suddette correzioni riguardanti i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di modifica automatica alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione descritta nell’allegato XI bis del presente regolamento. Le correzioni che non riguardano i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di inizializzazione descritta nell’allegato XIV del presente regolamento. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV del presente regolamento.»
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L’articolo 46 è sostituito dal seguente: «Articolo 46 Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti Fatto salvo il disposto dell’articolo 44, paragrafo 2, e dell’articolo 47, entro il 28 febbraio 2008 e in seguito entro il 28 febbraio di ogni anno, l’amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell’articolo 45 che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione. Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno. Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.»
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L’articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 Assegnazione di quote ai nuovi entranti Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell’articolo 45 che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente all’anno in questione. Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.»
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È inserito il seguente articolo 48 bis : «Articolo 48 bis Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro Su istruzione dell’autorità competente, dopo la vendita di quote detenute da uno Stato membro l’amministratore del registro trasferisce una quantità di quote dal conto di deposito della Parte al conto di deposito dell’acquirente delle quote (conto di deposito personale o conto di deposito del gestore). Le quote trasferite all’interno dello stesso registro sono trasferite secondo la procedura di “trasferimento interno” descritta nell’allegato IX. Le quote trasferite da un registro ad un altro registro sono trasferite secondo la procedura di “trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)” descritta nell’allegato IX.»
- L’articolo 51 è sostituito dal seguente: «Articolo 51 Emissioni verificate di un impianto 1. Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell’anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono la funzione di verificatori, iscrive o approva l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII del presente regolamento. 2. L’amministratore del registro può vietare l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto finché l’autorità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per l’impianto considerato e consentito al registro di ricevere le emissioni verificate annue. 3. L’autorità competente può ordinare all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l’iscrizione del valore corretto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII del presente regolamento. 4. Se l’autorità competente ordina all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza indicata all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità corrispondente alle emissioni dell’anno precedente considerato, l’amministratore centrale consente tale correzione solo se è stato informato della decisione adottata dall’autorità competente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile all’impianto derivante dalla correzione delle emissioni verificate.»
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L’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Articolo 57 Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate Nel caso in cui, il 1 o maggio 2006 e il 1 o maggio di ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.»
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L’articolo 58, primo comma, è sostituito dal seguente: «Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l’amministratore del registro cancella un determinato numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute nel conto di deposito della Parte a norma degli articoli 52, 53 e 54. Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero totale di quote restituite, al momento della cancellazione, indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi compresi tra il 1 o gennaio 2005 e il momento della cancellazione nel 2006, dal momento della cancellazione nel 2006 al momento della cancellazione nel 2007 e dal momento della cancellazione nel 2007 al momento della cancellazione nel 2008.»
- L’articolo 63, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Su istruzione dell’organismo competente dello Stato membro, l’amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che non siano stati già ritirati a norma dell’articolo 59 dal conto di deposito della Parte all’apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di “ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)” descritta nell’allegato IX.»
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L’articolo 73, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X, XI e XI bis per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali allegati.»
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Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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È inserito l’allegato XI bis conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
2. L’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, da 6 a 12, 15, 16, 17, 20, 21, da 27 a 30 e i punti 2, 3, 4, il punto 5, lettere c), e), f), g), i), il punto 6, lettera b), i punti 10, 11, il punto 13, lettere d) i), f) e g), dell’allegato I e l’allegato II sono applicabili a decorrere dal 1 o febbraio 2008.
3. L’articolo 1, paragrafi 24 e 26, e il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I sono applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2009. Il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I possono tuttavia essere applicati anteriormente al 1 o gennaio 2009.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2007. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione
1 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE ( GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18 ).
2 GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1 .
3 GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1 .
4 GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12 .
Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 sono così modificati:
2. All’allegato III, punto 1, sono aggiunte le seguenti frasi: «Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione ad emettere gas serra. Il nome dell’impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra.»
GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12 .» »
Al regolamento (CE) n. 2216/2004 è inserito il seguente allegato XI bis :
«ALLEGATO XI bis Procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione 1. A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 2, i registri possono proporre al CITL di verificare e applicare una modifica automatica al piano nazionale di assegnazione secondo la procedura descritta nel presente allegato. Requisiti per ciascuna procedura 2. Per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione si applica la seguente sequenza di messaggi: a) l’amministratore del registro avvia la procedura riguardante le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione assegnando alla richiesta un codice identificativo unico della verifica della concordanza dei dati costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI; b) l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di modifica automatica della tabella del piano nazionale di assegnazione del CITL; c) il CITL convalida la richiesta invocando l’apposita funzione di convalida all’interno del CITL medesimo; d) se la richiesta è convalidata e di conseguenza accettata, il CITL modifica in base a tale richiesta le informazioni da esso detenute; e) il CITL invoca la funzione “receiveNapManagementOutcome” sul servizio web di modifica automatica della tabella del piano nazionale di assegnazione del registro che ha inviato la richiesta e comunica al registro se la richiesta è stata convalidata e di conseguenza accettata oppure se la richiesta presenta una difformità ed è stata pertanto respinta; f) se la richiesta è stata convalidata e accettata, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta convalidata; se invece la richiesta è stata respinta in quanto contenente una difformità, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta non modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta respinta. 3. Se le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione sono inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In tutti gli altri casi, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. 4. Le componenti e le funzioni utilizzate nella sequenza di messaggi sono riportate nelle tabelle da XI bis -1 a XI bis -6. I parametri di ingresso di tutte le funzioni sono strutturati in modo da corrispondere ai requisiti sul formato e sul contenuto, in linguaggio WSDL ( Web Services Description Language ), definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L’asterisco “()” indica che un elemento può comparire varie volte come parametro di ingresso. Tabella XI bis -1: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione Componente Funzione Ambito NAPTableManagementWS AddNEInstallationtoNAP() Pubblico IncreaseNAPallocationtoNEInstallation() Pubblico RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Pubblico Tabella XI bis -2: Componente NAPTableManagementWS Scopo Questa componente tratta le richieste del servizio web per la gestione delle modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione Funzioni disponibili tramite servizi web AddNEInstallationtoNAP() Tratta le richieste di aggiunta di nuovi impianti di nuovi entranti nella tabella del piano nazionale di assegnazione IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP() Tratta le richieste di aumento delle quote da assegnare nella tabella del piano nazionale di assegnazione degli impianti esistenti che sono nuovi entranti RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Tratta le richieste di eliminazione delle quote assegnate dalla tabella del piano nazionale di assegnazione degli impianti esistenti che chiudono Altre funzioni Non pertinente. Ripartizione dei ruoli CITL (per tutte le funzioni) e registro (solo per la funzione receiveNapManagementOutcome) Tabella XI bis -3: Funzione NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP() Scopo Questa funzione riceve una richiesta di aggiunta di un nuovo impianto di un nuovo entrante alla tabella del piano nazionale di assegnazione. Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso avranno un valore pari a zero. Se ad un nuovo impianto di un nuovo entrante non vengono assegnate quote, il valore attribuito alla quantità di quote sarà pari a zero. Se un nuovo impianto di un nuovo entrante riceve delle quote, la riserva è ridotta di una quantità equivalente. Il CITL autentica il registro di partenza ( Originating Registry ) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”, senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. Il parametro “ PermitIdentifier ” corrisponde al codice identificativo dell’autorizzazione, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI. Parametri di ingresso From Obbligatorio To Obbligatorio CorrelationId Obbligatorio MajorVersion Obbligatorio MinorVersion Obbligatorio InitiatingRegistry Obbligatorio CommitmentPeriod Obbligatorio NewValueofReserve Obbligatorio Installation () Obbligatorio PermitIdentifier Obbligatorio InstallationIdentifier Obbligatorio Allocation ()* Obbligatorio YearinCommitmentPeriod Obbligatorio AmountofAllowances Obbligatorio Parametri di uscita ResultIdentifier Obbligatorio ResponseCode Facoltativo Usi — AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion Utilizzata da Non pertinente (servizio web). Tabella XI bis -4: Funzione NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP() Scopo Questa funzione riceve una richiesta di aumento delle quote assegnate ad impianti già esistenti nella tabella del piano nazionale di assegnazione considerati nuovi entranti. Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso non saranno modificate. La riserva è ridotta di una quantità equivalente alla quantità assegnata con la procedura. Il CITL autentica il registro di partenza ( Originating Registry ) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”, senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. Parametri di ingresso From Obbligatorio To Obbligatorio CorrelationId Obbligatorio MajorVersion Obbligatorio MinorVersion Obbligatorio InitiatingRegistry Obbligatorio CommitmentPeriod Obbligatorio NewValueofReserve Obbligatorio Installation ()* Obbligatorio InstallationIdentifier Obbligatorio Allocation ()* Obbligatorio Yearincommitmentperiod Obbligatorio AmountofAllowances Obbligatorio Parametri di uscita ResultIdentifier Obbligatorio ResponseCode Facoltativo Usi — AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion Utilizzata da Non pertinente (servizio web). Tabella XI bis -5: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Scopo Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione degli impianti esistenti nella tabella del piano nazionale di assegnazione. Le quote non ancora assegnate saranno soppresse e una quantità equivalente di quote sarà aggiunta alla riserva. Il CITL autentica il registro di partenza ( Originating Registry ) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”, senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. Parametri di ingresso From Obbligatorio To Obbligatorio CorrelationId Obbligatorio MajorVersion Obbligatorio MinorVersion Obbligatorio InitiatingRegistry Obbligatorio CommitmentPeriod Obbligatorio NewValueofReserve Obbligatorio Installation ()* Obbligatorio InstallationIdentifier Obbligatorio Parametri di uscita Result Identifier Obbligatorio Response Code Facoltativo Usi — AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion Utilizzata da Non pertinente (servizio web). Tabella XI bis -6: Funzione NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome () Scopo Questa funzione riceve il risultato di un’operazione di gestione del piano nazionale di assegnazione. Il registro di partenza ( Originating Registry ) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se le procedure di cui all’allegato VIII sono inoltrate attraverso il CITL e successivamente trasmesse al catalogo UNFCCC) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”, senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. Se il risultato è “0” per ogni altro tipo di errore la lista dei codici di risposta è costituita da coppie (codice di risposta possibilmente con un elenco di identificatori degli impianti). Parametri di ingresso From Obbligatorio To Obbligatorio CorrelationId Obbligatorio MajorVersion Obbligatorio MinorVersion Obbligatorio Outcome Obbligatorio Response List Facoltativo Parametri di uscita Result Identifier Obbligatorio Response Code Facoltativo Usi — AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion Utilizzata da Non pertinente (servizio web). Tabella XI bis -7: Procedure riguardanti le modifiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione Descrizione della procedura Codici CITL NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP 7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704 NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705 NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706 5. Se tutti i controlli vanno a buon fine, il CITL attiva automaticamente la modifica alla tabella del piano nazionale di assegnazione nel proprio database e informa l’amministratore del registro e l’amministratore centrale.»