del 6 agosto 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, e recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità 1 , in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità 2 , la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1539/2006 3 , ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.
(2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92 impone una revisione del piano annuale se le modifiche nel corso dell'esecuzione del medesimo da parte degli Stati membri riguardano almeno il 5 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario.
(3) Il sottoutilizzo di burro notificato alla Commissione riguarda oltre il 5 % del valore del quantitativo totale di burro previsto nel piano annuale per il 2007. Inoltre, alcuni quantitativi di cereali e di zucchero non sono più necessari per il piano del 2007.
(4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3149/92, le risorse resesi disponibili devono essere attribuite ad altri Stati membri in funzione delle loro richieste.
(5) Nel corso delle operazioni di ritiro del riso detenuto nelle scorte d'intervento greche è emerso che i quantitativi disponibili non erano sufficienti a garantire la piena esecuzione del piano annuale in Grecia. Occorre pertanto adeguare l'attribuzione dei prodotti d'intervento o degli stanziamenti per l'acquisto sul mercato di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte d'intervento.
(6) L'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92, fissa i termini per le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento. Dal momento che la modifica del piano assegna alla Polonia un quantitativo supplementare di 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero e alla Slovenia un quantitativo supplementare di 1 000 tonnellate di cereali da ritirare dalle scorte d'intervento, è opportuno prevedere una deroga a tali termini per quanto riguarda i suddetti quantitativi.
(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1539/2006.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, i termini fissati al primo comma e nella prima e nella quarta frase del secondo comma di detto articolo non si applicano per i quantitativi supplementari di 1 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero assegnati a norma dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3 ).
2 GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47 ).
3 GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/2007 ( GU L 81 del 22.3.2007, pag. 22 ).
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati come segue.