32007R0943•Regolamento (CE) n. 943/2007 della Commissione, dell’ 8 agosto 2007 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l’importo dell’aiuto alla produzione per le prugne secche
32007R0943Regulation12 ago 2007
dell’8 agosto 2007
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l’importo dell’aiuto alla produzione per le prugne secche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 6 ter , paragrafo 3, e l’articolo 6 quater , paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 2 , fissa all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), le date delle campagne di commercializzazione delle prugne secche.
(2) I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l’aiuto sono definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche 3 e le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all’articolo 2 dello stesso regolamento.
(3) Occorre pertanto fissare il prezzo minimo per le prugne essiccate e l’aiuto alla produzione per le prugne secche per la campagna 2007/2008 secondo i criteri definiti rispettivamente all’articolo 6 ter e all’articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo minimo di cui all’articolo 6 bis , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 1 935,23 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di prugne d’Ente essiccate.
Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l’importo dell’aiuto alla produzione a norma dell’articolo 6 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 681,79 EUR/tonnellata netta di prugne secche.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ( GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203 ).
2 GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ( GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22 ).
3 GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/2003 ( GU L 328 del 17.12.2003, pag. 20 ).
. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/2003 (). ↩ ↩2
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