dell’8 agosto 2007
recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 30 luglio al 3 agosto 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Nel periodo dal 30 luglio al 3 agosto 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania 3 , per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4343 (2007-2008).
(2) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 30 luglio al 3 agosto 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 ( GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95 ).
3 GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8 .
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Zucchero complementare
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006
Campagna 2006/2007