32007R0973•Regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 , che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2
32007R0973Regulation10 set 2007
del 20 agosto 2007
che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) La creazione di un sistema di classificazioni aggiornato è indispensabile per il successo degli sforzi attualmente profusi dalla Commissione per ammodernare la produzione delle statistiche comunitarie nell’intento di rispecchiare concretamente la realtà economica tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali dell’economia.
(2) A questo scopo il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica riveduta delle attività economiche denominata NACE Revisione 2 (di seguito «NACE Rev. 2»).
(3) In forza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1893/2006 la Commissione è tenuta a adottare i provvedimenti necessari all’applicazione del regolamento con riferimento all’uso della NACE Rev. 2 in diversi settori statistici.
(4) La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare in modo specifico taluni riferimenti alla NACE Rev. 1 o alla NACE Rev. 1.1, nonché numerosi strumenti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro 2 ; regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni 3 ; regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada 4 ; regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro 5 ; regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie 6 ; regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia 7 ; regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale 8 ; regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione 9 ; regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali 10 ; regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti 11 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 12 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1726/1999 è modificato come segue:
dopo l’articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis : «Articolo 2 bis Disposizioni transitorie in merito all’applicazione della NACE Rev. 2 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati dell’indagine sul costo del lavoro con riferimento all’anno civile 2008 secondo sia la NACE Rev. 2 sia la NACE Rev. 1.1; quest’ultima è obbligatoria soltanto per la tabella A e unicamente a livello di sezione della NACE Rev. 1.1.»;
gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2163/2001, i termini «NACE Revisione 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2».
Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:
in tutto il testo e negli allegati, i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2»;
nell’articolo 4 e nell’allegato IV, i termini «sezioni L, M, N e O» sono sostituiti dai termini «sezioni O-S»;
nell’allegato IV, i termini «sezioni C-K» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N».
Nel regolamento (CE) n. 1983/2003, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» e i termini «Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «Rev. 2» nella nota 22 dell’allegato.
L’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 912/2004 è modificato come segue:
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il campo coperto dall’indagine di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/91 viene identificato in riferimento alla popolazione interessata e all’unità di osservazione. La popolazione interessata nel periodo di riferimento è costituita dalle imprese la cui attività principale o secondaria è compresa nelle sezioni B o C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2), ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio . L’unità di osservazione è l’impresa come definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità. Gli Stati membri possono raccogliere i dati utilizzando un’altra unità statistica come unità di osservazione, purché trasmettano a Eurostat dati al livello dell’impresa. GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 .»;"
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L’obbligo fatto agli Stati membri di adottare metodi di indagine che facilitino la raccolta dei dati presso unità rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3924/91 comporta l’adozione da parte degli Stati membri di metodi d’indagine destinati a consentire la raccolta di dati che rappresentino almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE Rev. 2, sezioni B e C.»
L’allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Nel regolamento (CE) n. 430/2005, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto l’allegato II.
L’allegato del regolamento (CE) n. 782/2005 è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008, fatta eccezione per l’articolo 4 che si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 .
2 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005 ( GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11 ).
3 GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1738/2005 ( GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32 ).
4 GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13 .
5 GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 224/2007 ( GU L 64 del 2.3.2007, pag. 23 ).
6 GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34 .
7 GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23 .
8 GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71 .
9 GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32 .
10 GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36 .
11 GU L 131 del 25.5.2005, pag. 26 .
12 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005, sono modificati come segue:
i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;
i termini «sezioni C-K e M-O della NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N e P-S della NACE Rev. 2»;
i termini «sezione L della NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «sezione O della NACE Rev. 2»;
i termini «NACE Rev. 1.1, 74.50» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2, 78.20» in tutto il testo.
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, modificati dal regolamento (CE) n. 1738/2005, sono modificati come segue:
i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;
nell’allegato II, i termini «sezioni C-K e M-O» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N e P-S» in tutto il testo;
nell’allegato II, i termini «sezione L» sono sostituiti dai termini «sezione O» in tutto il testo;
nell’allegato II, i termini «NACE Rev. 1.1, 74.50» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2, 78.20».
La sezione 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione è modificata come segue:
il termine «NACE» è sostituito dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;
il paragrafo 5.11 è sostituito dal seguente: «I risultati delle statistiche disaggregate per attività economica (NACE Rev. 2) devono essere ripartiti tra le seguenti divisioni, gruppi, classi e aggregati della NACE Rev. 2: “01, 02, 03”, “05, 06, 07, 08, 09”, “da 10 a 33”, “10, 11, 12”, “10, 11”, “12”, “13, 14, 15”, “13”, “14”, “15”, “16, 17, 18”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25, 26, 27, 28, 29, 30”, “25”, “25.40”, “26”, “26.1”, “26.2”, “26.3”, “26.4”, “26.5”, “26.6”, “26.7”, “27”, “28”, “29”, “30”, “30.1”, “30.2”, “30.3”, “30.4”, “31”, “32”, “32.50”, “33”, “35, 36”, “37, 38, 39”, “41, 42, 43”, “45, 46, 47”, “49, 50, 51, 52, 53”, “55, 56”, “58, 59, 60, 61, 62, 63”, “61”, “62”, “63”, “64, 65, 66”, “68”, “69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, “72”, “77, 78, 79, 80, 81, 82”, “84, 85”, “86”, “87, 88”, “90, 91, 92, 93”, “94, 95, 96, 97, 98, 99”, “da 01 a 99”.»
L’allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione è modificato come segue:
la sezione 2 è sostituita dalla seguente: «Devono essere comprese nelle statistiche almeno le imprese appartenenti alle sezioni B, C, D, E, H e K e alle divisioni 46, 58, 61, 62, 63 e 71 della NACE Rev. 2.»;
nella sezione 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 2) a livello di sezione e secondo le seguenti classi di dimensione: 10-49 dipendenti, 50-249 dipendenti, oltre 249 dipendenti.»;
nella sezione 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 2) a livello di divisione.»
L’allegato del regolamento (CE) n. 782/2005 che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti è modificato come segue:
L’elenco C è sostituito dal seguente:
«Elenco C — Codice delle attività Numero di codice Codice NACE Rev. 2 Descrizione 1 Divisione 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi Divisione 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 2 Divisione 03 Pesca e acquicoltura 3 Sezione B Attività estrattiva 4 Divisione 10 Industrie alimentari Divisione 11 Produzione di bevande Divisione 12 Industria del tabacco 5 Divisione 13 Industrie tessili Divisione 14 Confezione di articoli di abbigliamento Divisione 15 Confezione di articoli in pelle e simili 6 Divisione 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 7 Divisione 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta Divisione 18 Stampa e riproduzione su supporti registrati 8 Divisione 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 9 Divisione 20 Fabbricazione di prodotti chimici Divisione 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici Divisione 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 10 Divisione 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11 Divisione 24 Attività metallurgiche Divisione 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12 Divisione 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica Divisione 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche Divisione 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. Divisione 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Divisione 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 13 Divisione 31 Fabbricazione di mobili Divisione 32 Altre industrie manifatturiere Divisione 33 Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 14 Sezione D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 15 Divisione 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Divisione 37 Gestione delle reti fognarie Divisione 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 16 Divisione 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 17 Sezione F Costruzioni 18 Attività di servizi: Sezione G, esclusa la classe 46.77 Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli Sezione H Trasporto e magazzinaggio Sezione I Servizi di alloggio e di ristorazione Sezione J Servizi di informazione e comunicazione Sezione K Attività finanziarie e assicurative Sezione L Attività immobiliari Sezione M Attività professionali, scientifiche e tecniche Sezione N Attività amministrative e di servizi di supporto Sezione O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Sezione P Istruzione Sezione Q Sanità e assistenza sociale Sezione R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento Sezione S Altre attività di servizi Sezione T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Sezione U Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali 19 Classe 46.77 Commercio all’ingrosso di rottami e cascami 20 Rifiuti domestici (Non si tratta di una categoria NACE) TA Totale Totale»
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