del 27 agosto 2007
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l’articolo 145, lettere c), d), f) e j),
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione 2 , alcuni dati relativi a determinate superfici oggetto dell’aiuto per le colture energetiche devono essere comunicati alla Commissione. L’articolo 4 del regolamento citato prevede che il coefficiente di riduzione di determinate superfici sia fissato in base ai dati comunicati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il riferimento ad alcune disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, è erroneo ed è pertanto necessario correggerlo.
(2) L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 precisa le esigenze subordinate per i collettori e i primi trasformatori. È opportuno che anche la costituzione di una cauzione rappresenti un’esigenza subordinata per i collettori di materia prima destinata alla fabbricazione di prodotti energetici.
(3) Ai fini della possibilità di coltivare e trasformare nuove colture nell’azienda per la produzione di energia, occorre offrire agli Stati membri l’opportunità di aggiornare l’elenco delle materie prime ammesse a beneficiare dell’uso di superfici ritirate dalla produzione e dell’aiuto per le colture energetiche.
(4) È necessario chiarire le norme del sistema di accreditamento facoltativo nonché le disposizioni applicabili allo scambio di materie prime per uso energetico fra Stati membri, di cui uno ha deciso di non attuare il sistema di accreditamento facoltativo conformemente all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(5) Nell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 si fa erroneamente riferimento all’articolo 32, paragrafo 2, anziché all’intero articolo 32. È pertanto necessario correggere tale errore.
(6) Il regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime 3 , ha modificato l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1973/2004. A causa di un errore, la successiva sostituzione di detto articolo da parte del regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione 4 non ha tenuto conto della modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 270/2007. L’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere pertanto adeguato di conseguenza, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 270/2007.
(7) Il regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione 5 ha modificato l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione 6 al fine di evitare riduzioni dei pagamenti nel caso di dichiarazioni in eccesso intenzionali delle superfici qualora esse riguardino superfici molto limitate. È opportuno che tale disposizione si applichi anche alle domande a titolo del regime di pagamento unico per superficie. Occorre pertanto adeguare di conseguenza l’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(8) Le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 270/2007 hanno semplificato le norme relative all’aiuto per le colture energetiche stabilite nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004. È opportuno inserire alcuni dei nuovi elementi nelle norme relative all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime stabilite nel capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(9) Per i cereali e i semi oleosi utilizzati nell’azienda, l’articolo 146 del regolamento (CE) n. 1973/2004 richiede espressamente la denaturazione dei prodotti. Considerato che il volume di tale produzione può essere limitato e tenuto conto delle difficoltà tecniche del procedimento, è necessario lasciare allo Stato membro la possibilità di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste, purché gli Stati membri adottino idonee misure di controllo. La stessa impostazione deve essere seguita anche per la determinazione della quantità di materie prime raccolte.
(10) Per semplificare l’amministrazione del regime relativo all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime è sufficiente prevedere che una copia del contratto concluso fra il richiedente e il collettore o il primo trasformatore sia presentata unicamente dal richiedente alla propria autorità competente.
(11) Nel caso dell’aiuto per le colture energetiche gli operatori sono tenuti a costituire una cauzione presso le autorità competenti entro il termine ultimo fissato per le modifiche delle domande di pagamento. È opportuno prevedere la stessa disposizione nelle norme relative all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
(12) Il regime delle cauzioni garantisce che le materie prime coltivate sulle superfici che beneficiano dell’aiuto per le superfici ritirate dalla produzione e consegnate a un collettore o a un primo trasformatore vengano effettivamente trasformate in materie prime non principalmente destinate al consumo umano o animale. È tuttavia opportuno autorizzare gli Stati membri a sostituire il regime delle cauzioni con un sistema alternativo di accreditamento degli operatori, atto ad offrire garanzie equivalenti. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni nazionali emanate dalle autorità competenti.
(13) Ai sensi dell’articolo 145, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il collettore o il primo trasformatore che sceglie di sostituire le materie prime e i prodotti intermedi o sottoprodotti con quantità equivalenti è tenuto a informarne l’autorità competente. La stessa disposizione istituisce inoltre un obbligo di comunicazione reciproca tra Stati membri qualora la transazione interessi più Stati membri, affinché le autorità nazionali competenti dispongano di informazioni sufficienti in materia. Ne consegue che l’obbligo di utilizzare l’esemplare di controllo T5, di cui agli articoli 160 e 161 del medesimo regolamento, non è necessario e deve essere abolito.
(14) In conformità all’articolo 143 ter , paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Bulgaria e la Romania hanno chiesto l’autorizzazione a fissare ad oltre 0,3 ettari l’estensione minima della superficie per azienda per la quale possono essere chiesti pagamenti a titolo del regime di pagamento unico per superficie. Tale superficie è stata stabilita a 1 ettaro per la Bulgaria e la Romania 7 . Tuttavia, nel caso della Bulgaria, le aziende con almeno 0,5 ettari di colture permanenti possono presentare domande di pagamento. Detta superficie deve figurare anche nell’allegato XX del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(15) Nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004 la superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie è fissata per l’Ungheria a 4 355 000 ettari. Tuttavia, la superficie corretta da considerare, a seguito di un riesame effettuato dall’Ungheria della stima delle superfici agricole nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie in conformità dell’articolo 143 ter , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è pari a 4 829 000 ettari. Tale cifra deve figurare nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(16) La Bulgaria e la Romania hanno stimato la loro superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche e hanno proposto di rettificare questo dato in funzione della superficie minima ammissibile per azienda. Tale superficie agricola è stata fissata a 3 805 638 ettari per la Bulgaria e a 8 716 370 ettari per la Romania 8 . Tali cifre devono figurare nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(17) Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1973/2004.
(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue.
- All’articolo 4 il riferimento a «l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), b bis ) e c)» è sostituito dal riferimento a «l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c)».
- All’articolo 33, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono decidere di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste alla lettera a) del primo comma, a condizione che siano rispettate tutte le idonee misure di controllo.»
-
All’articolo 39, paragrafo 3, il riferimento a «l’articolo 32, paragrafo 2» è sostituito dal riferimento a «l’articolo 32».
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All’articolo 136, il riferimento «articolo 30, paragrafo 3» è soppresso.
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All’articolo 138, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l’anno civile considerato, se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro.»
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All’articolo 157, il paragrafo 1 è soppresso.
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All’articolo 158, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la modifica della domanda di pagamento per l’anno in questione nello Stato membro interessato, secondo il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Gli Stati membri possono tuttavia rinunciare ad esigere una cauzione alle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85.»
- Gli allegati XX e XXI sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Tuttavia, i punti 6) e 16) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2007 e il punto 7) si applica alle domande di aiuto relative agli anni o ai periodi di erogazione dei premi con inizio a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione ( GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10 ).
2 GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 381/2007 ( GU L 95 del 5.4.2007, pag. 8 ).
3 GU L 75 del 15.3.2007, pag. 8 .
4 GU L 95 del 5.4.2007, pag. 8 .
5 GU L 216 del 21.7.2007, pag. 3 .
6 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18 .
7 Decisione C(2007) 2241 della Commissione del 31 maggio 2007 e decisione C(2007) 3161 della Commissione del 2 luglio 2007.
8 Decisione C(2007) 2241 della Commissione del 31 maggio 2007 e decisione C(2007) 3161 della Commissione del 2 luglio 2007.
«ALLEGATO XX ESTENSIONE MINIMA DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER AZIENDA NELL’AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE Nuovi Stati membri Estensione minima della superficie ammissibile per azienda (ha) Bulgaria 1 Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende con almeno 0,5 ha di colture permanenti Cipro 0,3 Repubblica ceca 1 Estonia 1 Ungheria 1 Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende di oltre 0,3 ha di frutteti o vigneti Lettonia 1 Lituania 1 Polonia 1 Romania 1 Slovacchia 1 «ALLEGATO XXI SUPERFICI AGRICOLE NELL’AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE Nuovi Stati membri Superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (migliaia di ha) Bulgaria 3 805 Cipro 140 Repubblica ceca 3 469 Estonia 800 Ungheria 4 829 Lettonia 1 475 Lituania 2 574 Polonia 14 337 Romania 8 716 Slovacchia 1 955 »