del 30 agosto 2007
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arancia del Gargano (IGP)]
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso, la domanda dell’Italia per la registrazione della denominazione «Arancia del Gargano» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 .
(2) Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 952/2007 ( GU L 210 del 10.8.2007, pag. 26 ).
2 GU C 258 del 26.10.2006, pag. 13 .
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.6. — Ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
ITALIA
Arancia del Gargano (IGP)