32007R1022•Regolamento (CE) n. 1022/2007 della Commissione, del 31 agosto 2007 , recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2008 nell’ambito di alcuni contingenti GATT e recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari
32007R1022Regulation2 set 2007
del 31 agosto 2007
recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2008 nell’ambito di alcuni contingenti GATT e recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma del capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione 2 , i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America (USA) nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.
(2) Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2008 e stabilire le modalità complementari necessarie.
(3) Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell’ambito dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell’ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.
(4) Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.
(5) Per consentire agli operatori della Bulgaria e della Romania di adattarsi al sistema applicato nella Comunità è necessario introdurre misure transitorie per l’anno contingentale 2008 relative alle domande di titoli di esportazione presentate nei suddetti Stati membri.
(6) Il regime transitorio si applica al criterio delle esportazioni storiche e al criterio di priorità alle consociate.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2008 nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006, sono rilasciati conformemente alle disposizioni contenute nel capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e alle disposizioni del presente regolamento.
1. Le domande di titoli di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 10 al 14 settembre 2007 al più tardi.
2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato. Le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.
3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato. Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.
4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato III.
2. Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente: a) l’elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2007)»; c) il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente.
In conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2007.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006.
La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.
La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2007.
Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.
In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, nel quadro dell’anno contingentale 2008, i richiedenti stabiliti in Bulgaria e in Romania che presentano una domanda nello Stato membro in cui sono stabiliti sono altresì autorizzati a presentare una domanda purché:
a) forniscano all’autorità competente dello Stato membro in cui è inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che sono stabiliti da almeno tre anni in Bulgaria o in Romania e che hanno esportato prodotti del codice NC 0406 negli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;
b) rendano all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una dichiarazione scritta con cui si impegnano ad avviare la procedura per costituire una consociata negli Stati Uniti d’America.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ( GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7 ).
Formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2008 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e regolamento (CE) n. 1022/2007
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 908,877 |
| 16-Uruguay | 3 446,000 | ||
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393,006 |
| 22-Uruguay | 380,000 | ||
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003,172 |
| 25-Uruguay | 2 420,000 |
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006
Idenficazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1022/2007: Nome del gruppo indicato nell'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1022/2007: Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA Nome/indirizzo dell'importatore designato Totale:
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006
Da trasmettere al numero (32-2) 295 3310 o all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu
Identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1022/2007: Nome del gruppo indicato nell'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1022/2007: Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: N. Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA Nome/indirizzo dell'importatore designato 1 Totale: 2 Totale: 3 Totale: 4 Totale: 5 Totale:
Presentazione dei titoli assegnati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006
Da trasmettere al numero + 32 2 295 3310 o all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu
Idenficazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1022/2007: Origine del contingente Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Nome/indirizzo dell'importatore designato Quantitativo assegnato in tonnellate ( 1 ) Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: ( 1 ) I quantitativi assegnati per estrazione sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.
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