32007R1029•Regolamento (CE) n. 1029/2007 della Commissione, del 4 settembre 2007 , relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola
32007R1029Regulation23 lug 2007
del 4 settembre 2007
relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 3 , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.
(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.
(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 ; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6 ).
3 GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2007 ( GU L 172 del 28.6.2007, pag. 26 ).
| N. | 32 |
|---|---|
| Stato membro | Spagna |
| Stock | BLI/67- |
| Specie | Molva azzurra ( Molva dypterygia ) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi nelle zone VI e VII |
| Data | 23 luglio 2007 |
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