dell’11 settembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE 1 , in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione 2 ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
(2) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005 tre Stati membri hanno emanato misure eccezionali adottando un divieto operativo immediato sul proprio territorio, per far fronte ai problemi di sicurezza imprevisti.
(3) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 3 , due Stati membri hanno chiesto di aggiornare l'elenco comunitario.
(4) È evidente che la continuazione delle attività di questi due vettori aerei può costituire un rischio grave per la sicurezza e che tale rischio non è stato eliminato del tutto con le misure urgenti adottate dai tre Stati membri interessati.
(5) La Commissione ha informato i vettori aerei interessati comunicando i fatti e le considerazioni essenziali che costituirebbero la base di una decisione di divieto operativo nella Comunità.
(6) Poiché sono necessarie misure urgenti per risolvere questa situazione, la Commissione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 473/2006, non è tenuta ad osservare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Tuttavia la Commissione ha dato ai vettori in questione la possibilità di consultare i documenti forniti dagli Stati membri, di trasmettere le proprie osservazioni scritte e di presentare oralmente la loro difesa alla Commissione entro 10 giorni lavorativi.
(7) La Commissione e alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti di questi vettori aerei.
Mahan Air
(8) Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico di Mahan Air certificate nella Repubblica islamica dell'Iran. Tali carenze sono state individuate dalla Germania e dal Regno Unito nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA 4 . La ricorrenza dei risultati delle ispezioni comprova la sussistenza di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza.
(9) Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione di aver adottato il 20 luglio 2007 un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Mahan Air, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
(10) Mahan Air opera due aeromobili del tipo Airbus A-310 con marchi di registrazione F-OJHH e F-OJHI non equipaggiati con EGPWS, come prescritto dal punto 6.15.3 dell'allegato 6, parte 1, della convenzione di Chicago. Gli aeromobili che non sono conformi all'allegato 6 della convenzione di Chicago non possono effettuale voli verso un paese straniero se non hanno ricevuto un'approvazione specifica di questo paese. Gli Stati membri hanno adottato la decisione di non concedere l'autorizzazione a operazioni con aeromobili non equipaggiati con EGPWS dal 1 o gennaio 2007. Per questi motivi, gli aeromobili summenzionati non devono operare nella Comunità.
(11) Esistono informazioni relative a gravi incidenti secondo le quali il vettore è incapace di garantire la sicurezza delle sue operazioni, come segnalato dal Regno Unito.
(12) Mahan Air si è dimostrato incapace di rimediare alle carenze in materia di sicurezza in risposta alle richieste del Regno Unito, come dimostrato dalle persistenti lacune in materia di sicurezza.
(13) Le autorità competenti della Repubblica islamica dell'Iran hanno dimostrato una mancanza di cooperazione con le autorità dell'aviazione civile del Regno Unito nel rispondere alle preoccupazioni da questo espresse.
(14) A Mahan Air è stata data la possibilità di essere sentito dai servizi della Commissione, dalle autorità competenti di Francia, Germania e del Regno Unito il 9 agosto. Il 13 agosto il vettore ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo, che è stato ritenuto insufficiente per il sistematico ripetersi delle carenze in materia di sicurezza.
(15) Il 23 agosto le autorità competenti della Repubblica islamica dell'Iran e per la seconda volta il vettore Mahan Air sono stati sentiti dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti di Francia, Germania e del Regno Unito. Tali audizioni non hanno consentito il raggiungimento di soluzioni soddisfacenti per risolvere nel breve periodo le carenze identificate sotto il profilo della sicurezza. La Commissione prende nota dell'impegno assunto dal vettore di trasmettere un piano d'azione correttivo modificato. Il grado di attuazione del suddetto piano e gli eventuali sviluppi del vettore saranno esaminati nel corso della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea.
(16) Sulla base dei criteri comuni, la Commissione ha concluso che Mahan Air non soddisfa le pertinenti norme di sicurezza. Tale vettore deve essere assoggettato a un divieto operativo totale e deve essere incluso nell'allegato A.
Ukrainian Mediterranean Airlines
(17) Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Ukrainian Mediterranean Airlines certificato in Ucraina. Tali carenze sono state individuate da Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna e Turchia nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA 5 . La ricorrenza dei risultati delle ispezioni comprova la sussistenza di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza.
(18) La Germania e l'Italia hanno comunicato alla Commissione di aver adottato, rispettivamente, il 23 e il 13 luglio, nei confronti dell'intera flotta di Ukrainian Mediterranean Airlines, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
(19) Inoltre, Germania ed Italia hanno presentato il 26 luglio alla Commissione una richiesta di aggiornare l'elenco comunitario in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, per imporre nella Comunità europea il divieto operativo per l'intera flotta di Ukrainian Mediterranean Airlines.
(20) Ukrainian Mediterranean Airlines si è dimostrato incapace di rimediare alle carenze in materia di sicurezza in risposta alle richieste di Germania e Italia e delle autorità competenti ucraine, come dimostrato dalle persistenti carenze in materia di sicurezza. Il vettore in questione ha trasmesso il 6 agosto un piano preliminare d'azione correttivo e il 22 agosto una sua variante, ma non è stata fornita alcuna prova dell'effettiva attuazione di tale piano. Inoltre, le autorità competenti ucraine hanno dichiarato che tale piano non tiene conto delle carenze più gravi in termini di sicurezza rilevate nel corso dell'ispezione nazionale, avvenuta nel luglio 2007.
(21) Dopo un'accurata valutazione del vettore, le autorità competenti ucraine ne hanno dichiarato la mancanza di sicurezza e il mancato rispetto delle norme nazionali in materia di sicurezza del volo (tecniche ed operative) ed hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di sospendere il certificato di operatore aereo (COA) di tale vettore. Tuttavia tali misure non sono state effettivamente applicate.
(22) Sulla base dei criteri comuni la Commissione ha concluso che Ukrainian Mediterranean Airlines non soddisfa le pertinenti norme di sicurezza. Il vettore deve essere assoggettato a divieto operativo totale e deve essere incluso nell'allegato A. La Commissione prende nota delle azioni correttive proposte da Ukrainian Mediterranean Airlines. Il grado di attuazione del suddetto piano e gli eventuali sviluppi del vettore saranno esaminati nel corso della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 474/2006 è modificato come segue:
-
l'allegato A è sostituito dall'allegato A del presente regolamento;
-
l'allegato B è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2007. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente
1 GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15 .
2 GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2007 ( GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10 ).
3 GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8 .
4 LBA/D-2004-124, LBA/D-2004-270, LBA/D-2004-291, LBA/D-2005-554, LBA/D-2006-56, LBA/D-2006-512, LBA/D-2006-760, LBA/D-2007-43, LBA/D-2007-154, LBA/D-2007-177, LBA/D-2007-376, LBA/D-2007-393, LBA/D-2007-405, LBA/D-2007-431, CAA-UK-2006-241, CAA-UK-2007-3, CAA-UK-2007-7, CAA-UK-2007-71, CAA-UK-2007-89.
5 ACG-2007-2, BCAA-2007-49, CAA-NL-2004-174, CAO-2005-19, CAO-2007-14, DGCATR-2006-69, DGCATR-2007-142, DGCATR-2007-157, DGCATR-2007-191, DGAC-E-2006-1417, DGAC-E-2007-776, DGAC/F-2007-280, ENAC-IT-2004-68, ENAC-IT-2005-229, ENAC-IT-2005-541, ENAC-IT-2005-745, ENAC-IT-2005-872, ENAC-IT-2006-32, ENAC-IT-2007-231, ENAC-IT-2007-258, FOCA-2004-83, LBA/D-2005-334, LBA/D-2006-375, LBA/D-2006-507, LBA/D-2007-302, LBA/D-2007-365, LBA/D-2007-385, LBA/D-2007-389, RCAARO-2007-56, RCAARO-2007-59, RCAARO-2007-73.
ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ 1
1 I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
2 Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare l'aeromobile indicato nell'allegato B per le sue operazioni attuali nella Comunità europea.
ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ 1
1 I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
2 Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare l'aeromobile indicato nell'allegato B per le sue operazioni attuali nella Comunità europea.