dell'11 settembre 2007
relativo al divieto di pesca del tonno rosso per i pescherecci battenti bandiera francese nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 3 , fissa i contingenti per il 2007.
(2) In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Francia, a partire dalla data in cui il contingente di pesca ad essa assegnato si ritiene esaurito, è tenuta a vietare provvisoriamente la pesca di detto stock, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture da esso prelevate dopo tale data.
(3) Il 21 luglio 2007 la Francia ha chiuso la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo solo per i pescherecci immatricolati in un porto del Mediterraneo al 1 o gennaio 2007.
(4) La Francia ha chiuso la pesca del tonno rosso a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 dal 27 agosto 2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11 ); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6 .
3 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22 ).