32007R1073•Regolamento (CE) n. 1073/2007 della Commissione, del 19 settembre 2007 , relativo al divieto di pesca del tonno rosso per le navi comunitarie nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo
32007R1073Regulation20 set 2007
del 19 settembre 2007
relativo al divieto di pesca del tonno rosso per le navi comunitarie nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 3 , stabilisce il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura per il 2007 da parte dei pescherecci comunitari nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo.
(2) La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.
(3) In base ai dati disponibili e alle informazioni ricevute dagli ispettori della Commissione nel corso delle loro missioni negli Stati membri interessati, le possibilità di pesca del tonno rosso assegnate per il 2007 alla Comunità nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo si ritengono esaurite.
(4) È pertanto necessario che la Commissione fissi, di sua iniziativa, la data alla quale il contingente comunitario si ritiene esaurito e vieti a decorrere da tale data la pesca dello stock di tonno rosso di cui trattasi. Occorre inoltre vietare la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate da navi comunitarie a decorrere da tale data.
(5) La pesca del tonno rosso, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco da parte di navi battenti bandiera italiana o francese o immatricolate in Italia e in Francia è stata già vietata dal regolamento (CE) n. 999/2007, del 28 agosto 2007, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera italiana 4 , e dal regolamento (CE) n. 1048/2007, dell’11 settembre 2007, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera francese 5 .
(6) Tenuto conto dei dati ricevuti dalla Commissione sull'esaurimento delle possibilità di pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Esaurimento del contingente
Si ritiene che le catture di tonno rosso effettuate nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da pescherecci battenti bandiera degli Stati membri abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Divieti
La pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di navi battenti bandiera cipriota, greca, spagnola, maltese o portoghese o immatricolate a Cipro, in Grecia, in Spagna, a Malta o in Portogallo, è vietata dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2007.
Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette nel corso di tale periodo.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2007. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 ; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6 ).
3 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22 ).
4 GU L 226 del 30.8.2007, pag. 5 .
5 GU L 240 del 13.9.2007, pag. 3 .
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