32007R1080•Regolamento (CE) n. 1080/2007 della Commissione, del 19 settembre 2007 , che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel settembre 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94
32007R1080Regulation20 set 2007
del 19 settembre 2007
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel settembre 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione 2 stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio 3 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli.
(2) Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi sette giorni del settembre 2007 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .
2 GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 ( GU L 407 del 30.12.2006, pag. 150 ).
3 GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione ( GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3 ).
| Numero d'ordine | Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1.10.2007-31.12.2007 |
|---|---|
| 09.4410 | 1,012052 |
| 09.4411 | — |
| 09.4412 | 1,056197 |
| 09.4420 | 1,424828 |
| 09.4421 | 2,958630 |
| 09.4422 | 1,570371 |
| «—»: : — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. |
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