del 18 settembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio 2 attua talune misure di conservazione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (di seguito «CCAMLR»).
(2) In occasione della ventitreesima, della ventiquattresima e della venticinquesima riunione annuale svoltesi nel novembre 2004, nel novembre 2005 e nel novembre 2006, la CCAMLR ha adottato una serie di modifiche delle misure di conservazione, in particolare al fine di migliorare i requisiti per il rilascio delle licenze, proteggere l’ambiente, intensificare la ricerca scientifica sul Dissostichus spp. e lottare contro la pesca illegale.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 601/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 601/2004 è modificato come segue.
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All’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ogni Stato membro verifica le informazioni di cui al paragrafo 2 alla luce dei dati ricevuti attraverso i sistemi SCP operanti a bordo dei pescherecci comunitari battenti la sua bandiera. Esso trasmette tali informazioni per via elettronica al segretariato della CCAMLR entro due giorni dalla data di ricevimento delle stesse con modalità riservata in conformità delle regole sulla riservatezza fissate dalla CCAMLR.»
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È inserito il seguente nuovo articolo: «Articolo 5 bis Notifica dell’intenzione di partecipare alla pesca del krill Tutte le parti contraenti che intendono partecipare alla pesca del krill nella zona della convenzione informano il segretariato della loro intenzione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR, immediatamente prima della stagione in cui intendono avviare l’attività di pesca.»
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All’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Al più tardi entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono per via informatica alla CCAMLR, con copia alla Commissione, la dichiarazione delle catture e dello sforzo presentata da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nella Comunità. Ogni dichiarazione specifica il periodo di dichiarazione delle catture considerato.»
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All’articolo 9, il paragrafo 5 è soppresso.
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All’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla fine di ogni mese civile gli Stati membri comunicano i dati previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 alla CCAMLR, con copia alla Commissione.»
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All’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla fine di ogni mese gli Stati membri trasmettono le notifiche ricevute alla CCAMLR.»
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All’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, le catture totali effettuate l’anno precedente dai pescherecci comunitari battenti la loro bandiera, ripartite per peschereccio.»
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All’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri aggregano i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per rettangoli di 10 × 10 miglia nautiche e per periodi di 10 giorni e li trasmettono alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro il 1 o marzo di ogni anno.»
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All’articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Entro il 25 settembre di ogni anno i pescherecci comunitari che praticano la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 comunicano alla CCAMLR, con copia alla Commissione, i dati relativi alle attività di pesca e alle catture di granchi effettuate anteriormente al 31 agosto dello stesso anno. 2. I dati relativi alle catture effettuate dopo il 31 agosto di ogni anno sono trasmessi alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro due mesi dalla chiusura dell’attività di pesca.»
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All’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 25 settembre di ogni anno i pescherecci comunitari che praticano la pesca del calamaro ( Martialia hyadesi ) nella sottozona statistica FAO 48.3 trasmettono alla CCAMLR, con copia alla Commissione, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per l’attività in questione. I dati comprendono di uccelli e mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007. Per il Consiglio Il presidente R. PEREIRA
1 Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella GU).
2 GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16 .