32007R1141•Regolamento (CE) n. 1141/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , riguardante l’autorizzazione della 3-fitasi (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
32007R1141Regulation22 ott 2007
del 1 o ottobre 2007
riguardante l’autorizzazione della 3-fitasi (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di 3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, suinetti (svezzati) e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
(4) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 e del 22 marzo 2007 che il preparato di 3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente 2 . Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).
2 Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi e del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito alla sicurezza e all’efficacia del preparato enzimatico di 3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, suinetti (svezzati) e suini da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 17 aprile 2007 e il 22 marzo 2007. The EFSA Journal (2007) 471, pagg. 1-29.
| Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a1 | Adisseo | 3-fitasi EC 3.1.3.8 (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) | Composizione dell’additivo: Preparato di 3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433) avente un’attività minima di: forma solida: 2 500 RPU 1 /g forma liquida: 1 000 RPU/ml | Polli da ingrasso | — | 350 RPU | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet | 22.10.2017 | |
| Galline ovaiole | — | 300 RPU | |||||||
| Suinetti (svezzati) | — | 250 RPU | |||||||
| Suini da ingrasso | — | 350 RPU |
1 1 RPU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato sodico a determinate condizioni (pH 5.5 e 37 °C).
2 Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
1 RPU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato sodico a determinate condizioni (pH 5.5 e 37 °C). ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives ↩ ↩2 ↩3
{
"legislation": {
"id": "32007r1141",
"hash": "ba938fbbd8fad10b174b57693770364f5f0b3ce36a680fae07432c1f293ea0e2",
"celex": "32007R1141",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1141/2007 de la Commission du 1 er octobre 2007 concernant l’autorisation de 3-phytase (ROVABIO PHY AP et ROVABIO PHY LC) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/c4b3925d-3ef4-4107-94ef-68a2a4eb603e.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1141/2007 of 1 October 2007 concerning the authorisation of 3-phytase (ROVABIO PHY AP and ROVABIO PHY LC) as a feed additive (Text with EEA relevance)",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/c4b3925d-3ef4-4107-94ef-68a2a4eb603e.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1141/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , riguardante l’autorizzazione della 3-fitasi (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/c4b3925d-3ef4-4107-94ef-68a2a4eb603e.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1141/2007 der Kommission vom 1. Oktober 2007 zur Zulassung von 3-Phytase (ROVABIO PHY AP und ROVABIO PHY LC) als Futtermittelzusatzstoff (Text von Bedeutung für den EWR)",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/c4b3925d-3ef4-4107-94ef-68a2a4eb603e.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:13:38.430Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1141",
"adoptionDate": "2007-10-01",
"effectiveDate": "2007-10-22",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R1141",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/c4b3925d-3ef4-4107-94ef-68a2a4eb603e.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}