del 2 ottobre 2007
recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2008 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità 1 , in particolare l’articolo 6,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 2 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) In applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità 3 , la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2008. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della rispettiva parte di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.
(2) Gli Stati membri interessati dal piano per l’esercizio 2008 hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
(3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tenere conto dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.
(4) L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede la messa a disposizione di stanziamenti destinati all’acquisto sul mercato di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte di intervento. Dal momento che le scorte di cereali, di latte scremato in polvere e di riso attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto ridotte e che sono state già adottate disposizioni rispettivamente per la loro vendita sul mercato e per la loro distribuzione nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3149/92, e tenuto conto del fatto che nessun acquisto di questa derrata è previsto nel 2007, occorre stabilire detti stanziamenti per permettere l’acquisto sul mercato dei cereali, del latte scremato in polvere e del riso necessari all’esecuzione del piano per l’esercizio 2008.
(5) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri di prodotti indisponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui detti prodotti sono richiesti per l’esecuzione del piano annuale. Occorre dunque autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2008, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
(6) Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.
(7) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, la Commissione, ai fini dell’elaborazione del piano, ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nella Comunità.
(8) Il comitato di gestione per i cereali non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il 2008, la distribuzione di prodotti alimentari destinati agli indigenti nella Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, è effettuata in conformità del piano annuale di distribuzione definito nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato dei cereali, del latte scremato in polvere e del riso necessari per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1 sono definiti nell’allegato II.
Articolo 3
Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
Articolo 4
Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1 o ottobre 2007.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3 ).
2 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .
3 GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47 ).
PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2008
Stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto di prodotti sul mercato comunitario limitatamente agli importi fissati nell’allegato I, lettera a):
Trasferimenti intracomunitari di zucchero autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2008: