del 24 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione 1 , in particolare l’articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 2 emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 3 prevede il ricorso a sistemi informatici per il rilascio e l'uso dei titoli; è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 793/2006 un riferimento a questa possibilità.
(3) L'articolo 29, primo trattino, del regolamento (CE) n. 793/2006 disciplina esclusivamente gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento che possono essere versati in qualsiasi momento dell’anno. Per garantire il corretto funzionamento e l'efficienza del programma è opportuno prevedere misure supplementari che consentano di effettuare in qualsiasi momento dell’anno i pagamenti per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50 del regolamento.
(4) Occorre precisare ulteriormente le procedure di modifica dei programmi previste nell'articolo 49, del regolamento (CE) n. 793/2006. A tal fine occorre precisare le regole per la presentazione delle domande di modifica dei programmi generali, per la loro approvazione da parte della Commissione, nonché i termini per la presentazione delle domande. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche si applichino a partire dal 1 o gennaio dell'anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre è opportuno distinguere tra modifiche di rilievo che richiedono l'approvazione mediante decisione della Commissione e modifiche minori da comunicare alla Commissione solo per informazione.
(5) L'attuale formulazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 793/2006 deve essere precisata ulteriormente mediante l'aggiunta del riferimento al corrispondente articolo del regolamento (CE) n. 247/2006.
(6) Per garantire la transizione armoniosa tra il regime applicabile fino al 2006 circa la possibilità di utilizzare i titoli elettronici ai fini dell'aiuto nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento e circa la possibilità di effettuare pagamenti in qualsiasi momento dell’anno per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50, del regolamento (CE) n. 793/2006, è necessario che le modifiche dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29 si applichino a partire dalla data in cui la Commissione comunica l'approvazione del programma generale allo Stato membro a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 793/2006.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 793/2006 è modificato come segue:
-
nell'articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33, e gli articoli da 36 a 41, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;
-
nell'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33, e gli articoli da 36 a 41, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;
- l'articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica L'importo del finanziamento degli studi, dei progetti dimostrativi, della formazione e delle misure di assistenza tecnica previsti in un programma approvato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 ai fini dell'attuazione di quest'ultimo non può superare l'1 % del totale del finanziamento assegnato a ciascun programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, si applica, per gli Stati membri interessati, a partire dalla data in cui la Commissione ha comunicato l'approvazione del programma generale al rispettivo Stato membro, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13 ).
2 GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 852/2006 ( GU L 158 del 10.6.2006, pag. 9 ).
3 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).