32007R1264•Regolamento (CE) n. 1264/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità
32007R1264Regulation30 ott 2007
del 26 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità 1 , in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) In base alle modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 320/2006 dal regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio 2 , è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione 3 di conseguenza e chiarire alcuni termini in esso utilizzati.
(2) L’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 fissa al 10 % la percentuale dell’aiuto alla ristrutturazione spettante ai coltivatori e ai fornitori di macchinari. Non sono pertanto più necessarie decisioni che fissino il livello di tale percentuale, come avveniva in passato, ed occorre meno tempo alle autorità degli Stati membri per determinare la percentuale dell’aiuto spettante ai coltivatori, da un lato, e ai fornitori di macchinari, dall’altro. Il periodo di tempo necessario per le consultazioni tra imprese e coltivatori di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006 può pertanto essere ridotto.
(3) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri sono tenuti a stabilire il periodo di riferimento nel corso del quale i coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero forniscono i loro prodotti. Nel caso in cui i coltivatori si avvalgano del diritto di presentare una domanda di aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, il paragrafo 1, primo comma, del suddetto articolo stabilisce che tale periodo deve corrispondere alla campagna di commercializzazione che precede quella del 2008/2009, ovvero la campagna di commercializzazione 2007/2008. A fini di chiarezza occorre provvedere a che gli Stati membri fissino la campagna di commercializzazione 2007/2008 in tale contesto.
(4) L’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006 attribuisce ai coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero il diritto di presentare, di propria iniziativa, una domanda di aiuto alla ristrutturazione. Le imprese interessate da tali domande sono tenute a presentare un piano sociale a norma del paragrafo 4, terzo comma, del suddetto articolo. Occorre precisare il termine per la presentazione e gli elementi che vi devono figurare.
(5) Occorre stabilire le modalità della procedura per la presentazione delle domande da parte dei coltivatori, in particolare per quanto concerne gli elementi che vi devono figurare, gli indirizzi a cui possono essere presentate, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di stabilire ulteriori mezzi di trasmissione. È inoltre opportuno chiarire i casi in cui la presentazione di più di una domanda per coltivatore comporta l’inammissibilità di tutte le domande.
(6) In base al numero di domande presentate dai coltivatori e all’incidenza che tali domande hanno sulla quantità della quota delle imprese interessate, queste ultime dovranno decidere se vogliono presentare a loro volta una domanda a titolo dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006. Una volta pervenute le domande dei coltivatori, gli Stati membri devono inoltre decidere rapidamente sul seguito da dare alle stesse. È pertanto importante che la situazione relativa alle domande presentate non possa subire mutamenti e che la domanda presentata da un coltivatore non possa più essere ritirata.
(7) È inoltre opportuno determinare la procedura che dovranno seguire gli Stati membri per le comunicazioni da trasmettere alle imprese interessate dalle domande dei coltivatori nonché alla Commissione, e per quanto concerne le decisioni relative all’accettazione di tali domande.
(8) Per redigere un elenco cronologico delle domande, provenienti sia dai coltivatori che dalle imprese, occorre fissare come data di presentazione delle domande dei coltivatori la data di presentazione dell’ultima domanda presentata da un coltivatore per ciascuna impresa che non abbia essa stessa presentato una domanda ammissibile a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006.
(9) Occorre stabilire norme per l’elaborazione dell’elenco cronologico delle domande dei coltivatori di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, nel caso in cui siano presentate contemporaneamente più domande di questo tipo e qualora la quantità di zucchero oggetto di tali domande sia superiore alla percentuale massima di cui al paragrafo 4 del suddetto articolo.
(10) L’articolo 4, paragrafi 1 e 1 bis , del regolamento (CE) n. 320/2006 consente alle imprese che chiedono un aiuto alla ristrutturazione per la rinuncia alle quote a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 di presentare le domande in due fasi: una prima domanda fino al 31 gennaio 2008 e una seconda domanda fino al 31 marzo 2008. Il considerando n. 6 del regolamento (CE) n. 1261/2007, che introduce tale possibilità, fa riferimento all’istituzione di una procedura in due fasi per la presentazione delle domande. È pertanto opportuno prevedere che le domande iniziali delle imprese relative alla rinuncia a una quota possano essere riconsiderate alla luce della domanda supplementare, nella misura in cui una quota supplementare è attribuita ad uno o più zuccherifici interessati o le domande iniziali presentate a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c), sono riconsiderate quali domande a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettera a) o b). Dato che tale domanda supplementare ha un’incidenza sugli obblighi da rispettare, occorre elaborare e allegare alla domanda un piano di ristrutturazione riveduto, che tenga conto dell’aumento della quota cui l’impresa deve rinunciare e degli obblighi connessi alle disposizioni contenute nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.
(11) L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 968/2006 stabilisce le date entro le quali la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione. Poiché il presente regolamento introduce diversi tipi di procedure di presentazione delle domande, occorre prevedere un periodo più lungo per la fissazione di tali importi da parte della Commissione.
(12) L’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede pagamenti retroattivi in determinate situazioni. Occorre stabilire le norme per determinare la procedura da applicarsi in tale contesto, in particolare per stabilire il livello di tali pagamenti e la data entro la quale devono essere effettuati.
(13) L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede la riduzione del contributo temporaneo per la ristrutturazione nel caso in cui le imprese rinuncino ad una percentuale della loro quota pari almeno alla percentuale di ritiro a cui erano soggette a titolo del regolamento (CE) n. 290/2007. Il paragrafo 5 del suddetto articolo fissa due rate per il versamento del contributo per la ristrutturazione. Dal momento che i dati per il calcolo della riduzione di tale contributo non saranno disponibili allo scadere della prima rata, occorre prevedere che la riduzione sia dedotta dalla seconda rata versata dalle imprese.
(14) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 968/2006.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 968/2006 è modificato come segue:
| 1) | all’articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Ai fini del presente regolamento s’intende per: i) “domanda”: la domanda presentata da un’impresa produttrice di zucchero, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006; ii) “domanda del coltivatore”: la domanda presentata da un coltivatore di barbabietola da zucchero o canna da zucchero, a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006.»; | i) | “domanda”: la domanda presentata da un’impresa produttrice di zucchero, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006; | ii) | “domanda del coltivatore”: la domanda presentata da un coltivatore di barbabietola da zucchero o canna da zucchero, a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | “domanda”: la domanda presentata da un’impresa produttrice di zucchero, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006; | ||||
| ii) | “domanda del coltivatore”: la domanda presentata da un coltivatore di barbabietola da zucchero o canna da zucchero, a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006.»; |
| 3) | a): al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Al più tardi entro i venti giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:»; | a) | al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Al più tardi entro i venti giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:»; | b) | al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «In deroga al paragrafo 1, se entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 l’autorità competente non ha ricevuto alcuna domanda ammissibile da parte di un’impresa, ma ha ricevuto domande ammissibili di coltivatori, lo Stato membro informa le parti della propria decisione riguardo a ciascuna impresa interessata entro il 15 febbraio 2008. In tal caso, gli Stati membri fissano come campagna di commercializzazione 2007/2008 il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Al più tardi entro i venti giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:»; | ||||
| b) | al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «In deroga al paragrafo 1, se entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 l’autorità competente non ha ricevuto alcuna domanda ammissibile da parte di un’impresa, ma ha ricevuto domande ammissibili di coltivatori, lo Stato membro informa le parti della propria decisione riguardo a ciascuna impresa interessata entro il 15 febbraio 2008. In tal caso, gli Stati membri fissano come campagna di commercializzazione 2007/2008 il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006.»; |
| 5) | è inserito il seguente articolo 7 bis : «Articolo 7 bis Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori 1. La domanda del coltivatore contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome e l’indirizzo del richiedente; b) il nome e l’indirizzo dell’impresa interessata dalla domanda; c) la quantità di zucchero bianco e/o il volume di barbabietole/canna e/o gli ettari per i quali il coltivatore vanta diritti di fornitura nei confronti dell’impresa di cui alla lettera b) nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 per la produzione di zucchero di quota; d) il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui è tenuto a rinunciare; e) se del caso, un documento che comprovi l’esistenza dei diritti di fornitura per la campagna di commercializzazione 2007/2008 di cui alla lettera c); f) una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di aver preso atto delle condizioni relative al regime di aiuto; g) una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di non aver trasferito a terzi i propri diritti di fornitura di cui alla lettera d); h) la firma del richiedente. 2. Ogni domanda di aiuto alla ristrutturazione presentata dal coltivatore si riferisce ad un unico prodotto (barbabietola/canna) e a una singola impresa. Nel caso in cui il coltivatore vanti diritti di fornitura per più di un prodotto e/o nei confronti di più di un’impresa, può presentare una domanda per prodotto e/o impresa. 3. Una volta presentata, la domanda del coltivatore non può essere ritirata, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 5.»; | a) | il nome e l’indirizzo del richiedente; | b) | il nome e l’indirizzo dell’impresa interessata dalla domanda; | c) | la quantità di zucchero bianco e/o il volume di barbabietole/canna e/o gli ettari per i quali il coltivatore vanta diritti di fornitura nei confronti dell’impresa di cui alla lettera b) nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 per la produzione di zucchero di quota; | d) | il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui è tenuto a rinunciare; | e) | se del caso, un documento che comprovi l’esistenza dei diritti di fornitura per la campagna di commercializzazione 2007/2008 di cui alla lettera c); | f) | una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di aver preso atto delle condizioni relative al regime di aiuto; | g) | una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di non aver trasferito a terzi i propri diritti di fornitura di cui alla lettera d); | h) | la firma del richiedente. |
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| a) | il nome e l’indirizzo del richiedente; | ||||||||||||||||
| b) | il nome e l’indirizzo dell’impresa interessata dalla domanda; | ||||||||||||||||
| c) | la quantità di zucchero bianco e/o il volume di barbabietole/canna e/o gli ettari per i quali il coltivatore vanta diritti di fornitura nei confronti dell’impresa di cui alla lettera b) nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 per la produzione di zucchero di quota; | ||||||||||||||||
| d) | il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui è tenuto a rinunciare; | ||||||||||||||||
| e) | se del caso, un documento che comprovi l’esistenza dei diritti di fornitura per la campagna di commercializzazione 2007/2008 di cui alla lettera c); | ||||||||||||||||
| f) | una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di aver preso atto delle condizioni relative al regime di aiuto; | ||||||||||||||||
| g) | una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di non aver trasferito a terzi i propri diritti di fornitura di cui alla lettera d); | ||||||||||||||||
| h) | la firma del richiedente. |
all’articolo 8, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «Entro i due giorni lavorativi successivi all’emissione della ricevuta, l’autorità competente dello Stato membro ne informa i servizi della Commissione mediante il modulo riportato nell’allegato I. Se del caso, sono utilizzati moduli distinti per ciascun prodotto e per ciascuna campagna di commercializzazione.»;
è inserito il seguente articolo 8 bis : «Articolo 8 bis Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione presentata dal coltivatore 1. La domanda del coltivatore è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa interessata, o all’indirizzo indicato nell’allegato II per lo Stato membro pertinente o, se del caso, ad ogni altro indirizzo o tramite ogni altro mezzo di trasmissione comunicato dall’autorità dello Stato membro interessato competente al riguardo. Ogni domanda del coltivatore è inviata ad un solo indirizzo e contiene gli elementi di cui all’articolo 7 bis , paragrafo 1. Qualora un coltivatore presenti più di una domanda per lo stesso prodotto e la stessa impresa, o la stessa domanda a più di un indirizzo, la o le domande presentate non sono ammissibili. 2. Le domande dei coltivatori devono pervenire all’autorità competente tra le ore 0.00 del 30 ottobre 2007 e le ore 24.00 del 30 novembre 2007. L’ora di riferimento è quella del luogo di destinazione. Le domande pervenute prima del 30 ottobre 2007 o dopo il 30 novembre 2007 non sono prese in considerazione. 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri calcolano in via provvisoria il quantitativo della quota interessata dalle domande dei coltivatori. I dati relativi alle domande dei coltivatori, in particolare l’identità dei richiedenti, non sono divulgati a terzi. Le comunicazioni di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 contengono tutti i quantitativi corrispondenti ai diritti di fornitura oggetto di rinuncia e per i quali sono state presentate delle domande.»;
| 8) | a): il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato I.»; | a) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato I.»; | b) | sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6. L’autorità competente, se non ha ricevuto da un’impresa alcuna domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, esamina le domande dei coltivatori riguardanti detta impresa verificando i seguenti aspetti: a) esistenza di diritti di fornitura nei confronti dell’impresa in questione nel 2007/2008; b) volume richiesto in equivalente di zucchero bianco, in base ai diritti di fornitura o, se si fa riferimento al volume di barbabietole o agli ettari, utilizzando il coefficiente di conversione applicabile in base all’accordo concluso dal settore, oppure, in assenza di tale coefficiente, utilizzando un coefficiente fissato dall’autorità competente dello Stato membro dopo aver consultato i rappresentanti dell’impresa e i coltivatori interessati. L’autorità competente dello Stato membro informa la Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 della quantità totale della quota che deve essere ridotta tenuto conto delle domande ammissibili presentate dai coltivatori per ciascuna delle imprese interessate, utilizzando il modulo riportato nell’allegato I del presente regolamento. 7. L’autorità competente dello Stato membro decide sull’ammissibilità del piano sociale che l’impresa è tenuta a presentare, informando l’impresa e la Commissione della propria decisione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.»; | a) | esistenza di diritti di fornitura nei confronti dell’impresa in questione nel 2007/2008; | b) | volume richiesto in equivalente di zucchero bianco, in base ai diritti di fornitura o, se si fa riferimento al volume di barbabietole o agli ettari, utilizzando il coefficiente di conversione applicabile in base all’accordo concluso dal settore, oppure, in assenza di tale coefficiente, utilizzando un coefficiente fissato dall’autorità competente dello Stato membro dopo aver consultato i rappresentanti dell’impresa e i coltivatori interessati. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato I.»; | ||||||||
| b) | sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6. L’autorità competente, se non ha ricevuto da un’impresa alcuna domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, esamina le domande dei coltivatori riguardanti detta impresa verificando i seguenti aspetti: a) esistenza di diritti di fornitura nei confronti dell’impresa in questione nel 2007/2008; b) volume richiesto in equivalente di zucchero bianco, in base ai diritti di fornitura o, se si fa riferimento al volume di barbabietole o agli ettari, utilizzando il coefficiente di conversione applicabile in base all’accordo concluso dal settore, oppure, in assenza di tale coefficiente, utilizzando un coefficiente fissato dall’autorità competente dello Stato membro dopo aver consultato i rappresentanti dell’impresa e i coltivatori interessati. L’autorità competente dello Stato membro informa la Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 della quantità totale della quota che deve essere ridotta tenuto conto delle domande ammissibili presentate dai coltivatori per ciascuna delle imprese interessate, utilizzando il modulo riportato nell’allegato I del presente regolamento. 7. L’autorità competente dello Stato membro decide sull’ammissibilità del piano sociale che l’impresa è tenuta a presentare, informando l’impresa e la Commissione della propria decisione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.»; | a) | esistenza di diritti di fornitura nei confronti dell’impresa in questione nel 2007/2008; | b) | volume richiesto in equivalente di zucchero bianco, in base ai diritti di fornitura o, se si fa riferimento al volume di barbabietole o agli ettari, utilizzando il coefficiente di conversione applicabile in base all’accordo concluso dal settore, oppure, in assenza di tale coefficiente, utilizzando un coefficiente fissato dall’autorità competente dello Stato membro dopo aver consultato i rappresentanti dell’impresa e i coltivatori interessati. | ||||
| a) | esistenza di diritti di fornitura nei confronti dell’impresa in questione nel 2007/2008; | ||||||||
| b) | volume richiesto in equivalente di zucchero bianco, in base ai diritti di fornitura o, se si fa riferimento al volume di barbabietole o agli ettari, utilizzando il coefficiente di conversione applicabile in base all’accordo concluso dal settore, oppure, in assenza di tale coefficiente, utilizzando un coefficiente fissato dall’autorità competente dello Stato membro dopo aver consultato i rappresentanti dell’impresa e i coltivatori interessati. |
| 9) | a): al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi: «Tuttavia, qualora le domande presentate dai coltivatori riguardino un’impresa che non ha essa stessa presentato una domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, il momento della presentazione di cui al primo comma del presente paragrafo è il momento di presentazione dell’ultima domanda presentata da un coltivatore e concernente la quota di detta impresa.»; | a) | al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi: «Tuttavia, qualora le domande presentate dai coltivatori riguardino un’impresa che non ha essa stessa presentato una domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, il momento della presentazione di cui al primo comma del presente paragrafo è il momento di presentazione dell’ultima domanda presentata da un coltivatore e concernente la quota di detta impresa.»; | b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione valuta le risorse finanziarie disponibili a titolo del fondo di ristrutturazione: a) per tutte le domande riguardanti la campagna di commercializzazione successiva ricevute entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e ritenute ammissibili dall’autorità competente dello Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti; b) per tutte le domande presentate da coltivatori, concernenti imprese che non hanno presentato una domanda ammissibile per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti, fino a concorrenza del 10 % di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, del suddetto regolamento.»; | a) | per tutte le domande riguardanti la campagna di commercializzazione successiva ricevute entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e ritenute ammissibili dall’autorità competente dello Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti; | b) | per tutte le domande presentate da coltivatori, concernenti imprese che non hanno presentato una domanda ammissibile per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti, fino a concorrenza del 10 % di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, del suddetto regolamento.»; | c) | sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5. Nel caso in cui siano presentate contemporaneamente più domande ammissibili da parte di coltivatori e qualora i quantitativi delle consegne che devono cessare a titolo di tali domande superino uno dei limiti del 10 % di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro informa i richiedenti interessati che alle rispettive domande sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale. In deroga all’articolo 7 bis , paragrafo 3, i richiedenti hanno in questo caso la facoltà di ritirare le loro domande per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Il coefficiente da applicare alle restanti domande è in tal caso corretto di conseguenza. 6. Entro il termine di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’autorità competente dello Stato membro: a) notifica ai coltivatori la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione; b) fornisce alle imprese interessate l’elenco dei coltivatori interessati, indicando per ciascuno il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui essi hanno rinunciato; c) notifica all’impresa interessata la quantità della quota così ridotta. 7. La quantità totale della quota ridotta per ciascuna impresa a norma dell’articolo 4 bis , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 è comunicata alla Commissione.»; | a) | notifica ai coltivatori la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione; | b) | fornisce alle imprese interessate l’elenco dei coltivatori interessati, indicando per ciascuno il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui essi hanno rinunciato; | c) | notifica all’impresa interessata la quantità della quota così ridotta. |
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| a) | al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi: «Tuttavia, qualora le domande presentate dai coltivatori riguardino un’impresa che non ha essa stessa presentato una domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, il momento della presentazione di cui al primo comma del presente paragrafo è il momento di presentazione dell’ultima domanda presentata da un coltivatore e concernente la quota di detta impresa.»; | ||||||||||||||||
| b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione valuta le risorse finanziarie disponibili a titolo del fondo di ristrutturazione: a) per tutte le domande riguardanti la campagna di commercializzazione successiva ricevute entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e ritenute ammissibili dall’autorità competente dello Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti; b) per tutte le domande presentate da coltivatori, concernenti imprese che non hanno presentato una domanda ammissibile per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti, fino a concorrenza del 10 % di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, del suddetto regolamento.»; | a) | per tutte le domande riguardanti la campagna di commercializzazione successiva ricevute entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e ritenute ammissibili dall’autorità competente dello Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti; | b) | per tutte le domande presentate da coltivatori, concernenti imprese che non hanno presentato una domanda ammissibile per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti, fino a concorrenza del 10 % di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, del suddetto regolamento.»; | ||||||||||||
| a) | per tutte le domande riguardanti la campagna di commercializzazione successiva ricevute entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e ritenute ammissibili dall’autorità competente dello Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti; | ||||||||||||||||
| b) | per tutte le domande presentate da coltivatori, concernenti imprese che non hanno presentato una domanda ammissibile per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti, fino a concorrenza del 10 % di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, del suddetto regolamento.»; | ||||||||||||||||
| c) | sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5. Nel caso in cui siano presentate contemporaneamente più domande ammissibili da parte di coltivatori e qualora i quantitativi delle consegne che devono cessare a titolo di tali domande superino uno dei limiti del 10 % di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro informa i richiedenti interessati che alle rispettive domande sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale. In deroga all’articolo 7 bis , paragrafo 3, i richiedenti hanno in questo caso la facoltà di ritirare le loro domande per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Il coefficiente da applicare alle restanti domande è in tal caso corretto di conseguenza. 6. Entro il termine di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’autorità competente dello Stato membro: a) notifica ai coltivatori la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione; b) fornisce alle imprese interessate l’elenco dei coltivatori interessati, indicando per ciascuno il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui essi hanno rinunciato; c) notifica all’impresa interessata la quantità della quota così ridotta. 7. La quantità totale della quota ridotta per ciascuna impresa a norma dell’articolo 4 bis , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 è comunicata alla Commissione.»; | a) | notifica ai coltivatori la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione; | b) | fornisce alle imprese interessate l’elenco dei coltivatori interessati, indicando per ciascuno il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui essi hanno rinunciato; | c) | notifica all’impresa interessata la quantità della quota così ridotta. | ||||||||||
| a) | notifica ai coltivatori la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione; | ||||||||||||||||
| b) | fornisce alle imprese interessate l’elenco dei coltivatori interessati, indicando per ciascuno il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui essi hanno rinunciato; | ||||||||||||||||
| c) | notifica all’impresa interessata la quantità della quota così ridotta. |
è inserito il seguente articolo 11 bis : «Articolo 11 bis Situazione speciale per quanto riguarda le domande supplementari di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione 1. Se, per uno zuccherificio al quale è stato concesso un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 320/2006 dietro presentazione di una domanda a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, viene presentata un’ulteriore domanda per l’aiuto alla ristrutturazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 bis , del suddetto regolamento per la rinuncia ad una quota supplementare, il piano di ristrutturazione da accludere a tale domanda si basa sulla quota totale oggetto di rinuncia e sostituisce il piano di ristrutturazione presentato nell’ambito della prima domanda e accettato a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui la prima domanda e la domanda supplementare siano presentate per ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006. 2. Se, per uno zuccherificio al quale è stato concesso un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dietro presentazione di una domanda a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, viene presentata un’ulteriore domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 bis , del suddetto regolamento per la rinuncia ad una quota supplementare al fine di ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, la domanda precedente può essere riconsiderata per la concessione dell’aiuto a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, a condizione che il piano di ristrutturazione da accludere alla domanda supplementare si basi sulla quota totale oggetto di rinuncia e che detto piano di ristrutturazione sostituisca il piano di ristrutturazione presentato nell’ambito della prima domanda e accettato a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento. Le stesse disposizioni si applicano per le prime domande presentate per la concessione di un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006, se la domanda supplementare è presentata per ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), rispettivamente, del suddetto regolamento.»;
all’articolo 13, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Entro il 31 maggio 2008 per la campagna di commercializzazione 2008/2009 ed entro il 31 marzo 2009 per la campagna 2009/2010, la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione per:»;
il titolo del capo V è sostituito dal seguente: «PAGAMENTO DEGLI AIUTI E DEL CONTRIBUTO TEMPORANEO PER LA RISTRUTTURAZIONE»;
all’articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, qualora l’autorità competente dello Stato membro constati che le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte prima del pagamento di una delle rate, tale pagamento non è subordinato alla costituzione di una cauzione.»;
è inserito il seguente articolo 16 bis : «Articolo 16 bis Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione nel 2006/2007 e nel 2007/2008 1. I pagamenti retroattivi di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 320/2006 riguardano gli importi che costituiscono la differenza positiva tra l’aiuto concesso alle imprese e ai coltivatori durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 e l’aiuto che avrebbe dovuto essere concesso alle condizioni vigenti per la campagna di commercializzazione 2008/2009. Ai fini dell’applicazione del primo comma, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 30 novembre 2007, le percentuali da essi fissate per i coltivatori e i fornitori di macchinari a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 per tutte le domande di aiuto alla ristrutturazione accolte per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008. La Commissione fissa per ogni Stato membro gli importi che possono quindi essere concessi retroattivamente. 2. I pagamenti retroattivi sono effettuati nel giugno 2008. Il disposto dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.»;
all’articolo 22, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Le cauzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 16 bis , paragrafo 2, e all’articolo 18, paragrafo 2, sono svincolate solo se ricorrono le seguenti condizioni:»;
al capo V è aggiunto l’articolo 22 bis seguente: «Articolo 22 bis Contributo temporaneo per la ristrutturazione La riduzione del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 è dedotta dalla seconda rata versata dalle imprese interessate entro il 31 ottobre 2008, in conformità del suddetto articolo, paragrafo 5, secondo comma, secondo trattino.»;
l’allegato del regolamento (CE) n. 968/2006 è rinumerato e diviene l’allegato I;
è inserito l’allegato II, il cui testo corrisponde a quello dell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42 .
2 Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.
3 GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32 .
«ALLEGATO II Indirizzi di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 1 Belgique/België: Bureau de coordination agricole WTC 3, Boulevard Simon Bolivar 30 4 e étage, bureau 55 B-1000 Bruxelles Fax (32-2) 208 35 68 Landbouwbureau WTC 3, Simon Bolivarlaan 30 4e verdieping, bureel 55 B-1000 Brussel Fax (32-2) 208 35 68 България: Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция бул. „Цар Борис III“ 136 София (Sofia) 1618 Тел. (359-2) 818 72 02 Факс (359-2) 818 71 67 Česká republika: Státní zemědělský intervenční fond Oddělení pro cukr a škrob Ve Smečkách 33 CZ-110 00 Praha 1 Tel.: (420) 222 871 427 Fax: (420) 222 871 875 E-mail: Sarka.Dubovicka@szif.cz Danmark: Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tlf. (45) 33 95 80 00 Deutschland: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 312 D-53168 Bonn Tel. (49-228) 68 45-3704 oder 3640 Fax (49-228) 68 45-3985, 3276 oder 3624 Ελλάδα: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠEKEΠE) Αχαρνών 241 GR-104 46 Αθήνα Τηλ. (30) 210 228 33 54 Φαξ (30) 210 221 15 01 E-mail: g.kentros@opekepe.gr España: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Subdirección General de Sectores Especiales http://www.fega.es France: Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) TSA 20002 F-93555 Montreuil-sous-Bois cedex Fax (33) 174 90 01 30 Italia: Agenzia per le erogazioni in agricoltura Area Autorizzazioni pagamenti PAC prodotti animali, seminativi e foraggi-zucchero Via Torino, 45 I-00184 Roma Tel. (39) 06 49 49 92 47 Fax (39) 06 49 49 90 72 E-mail: uo.seminativi@agea.gov.it Lietuva: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Blindžių g.17 LT 08111 Vilnius Tel.: (370) 5 252 69 99; 252 67 03 Faksas (370) 5 252 69 45 El. paštas paraiska@nma.lt Magyarország: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatal Soroksári út 22–24. H-1095 Budapest Fax: (36-1) 219 62 59 Nederland: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Dienst Regelingen Postbus 965 6040 AZ Roermond Nederland Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Dienst Regelingen Slachthuisstraat 71 6041 CB Roermond Nederland Österreich: Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 A-1200 Wien Tel. (43-1) 33 15 12 09 (43-1) 33 15 12 31 Fax (43-1) 33 15 13 03 E-Mail: zucker@ama.gv.at Polska: Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4 tel. (0 85) 664 31 50 faks (0 85) 664 31 60 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy 85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57 tel. (0 52) 584 92 92, 584 92 10 faks (0 52) 584 15 03 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gdyni 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1 tel. (0 58) 669 43 00 faks (0 58) 669 83 21 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. gen. Sikorskiego 20 C tel. (0 95) 728 26 58 faks (0 95) 728 27 86 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach 40-476 Katowice, Plac pod Lipami 5 tel. (0 32) 359 49 00 faks (0 32) 359 49 34 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach 25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18 tel. (0 41) 343 31 90 faks (0 41) 368 70 49 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 13 tel. (0 12) 424 09 40 faks (0 12) 426 49 10 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 20-126 Lublin, ul. Unicka 4 tel. (0 81) 444 45 30 faks (0 81) 444 45 32 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 tel. (0 42) 684 55 21 faks (0 42) 684 67 65 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie 10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2 tel. (0 89) 523 78 65; 527 74 58 faks (0 89) 527 92 49 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu 45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6 tel. (0 77) 441 70 00 faks (0 77) 441 70 01 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90 tel. (0 61) 852 14 33 faks (0 61) 853 67 95 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 32 tel. (0 17) 864 20 28 faks (0 17) 864 20 30 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21 tel. (0 91) 464 82 00 faks (0 91) 422 57 76 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 04-076 Warszawa, ul. Waszyngtona 146 tel. (0 22) 515 81 33 faks (0 22) 515 81 13 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30 tel. (0 71) 335 01 51 faks (0 71) 335 01 79 Portugal: Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP R. Castilho n. o 45 a 51 P-1269-163 LISBOA Tel.: (351) 213 84 60 00 Fax: (351) 213 84 61 70 E-mail: ifap@ifap.min-agricultura.pt România: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Bulevardul Carol I nr. 17 Sector 2 Cod poștal 030161 București România Tel: (40-21) 305 48 60 Fax: (40-21) 305 48 13 e-mail: zahar@apia.org.ro Slovensko: Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel.: (421) 918 61 24 51, (421) 918 61 24 50 Fax: (421) 53 41 26 65 E-mail: andrea.robova@apa.sk, dusan.tlstovic@apa.sk Suomi/Finland: Maaseutuvirasto Mavi Kirjaamo PL 256 FI-00101 Helsinki P. (358-20) 772 57 43 F. (358-9) 16 05 42 02 Sverige: Statens jordbruksverk S-551 82 Jönköping Tfn. (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 19 05 46 United Kingdom: The Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle-upon-Tyne NE4 7YH United Kingdom Tel. (44 191) 226 50 79 Fax (44 191) 226 51 01 E-mail: beetgrowersinitiative@rpa.gsi.gov.uk»
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