del 29 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 1 , in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) Dall’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione 2 emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 3 , prevede il ricorso a sistemi informatici per il rilascio e l’uso dei titoli; è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 1914/2006 un riferimento a questa possibilità.
(3) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 914/2006 non indica con precisione i pagamenti da effettuare nel corso dell’anno. Occorre quindi modificare in tal senso tale disposizione. Analogamente è opportuno modificare l’articolo 35 dello stesso regolamento per consentire di effettuare nel corso dell’anno i pagamenti per le misure ivi contemplate.
(4) Occorre precisare ulteriormente le procedure di modifica dei programmi previste all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006. A tal fine occorre precisare le regole per la presentazione delle domande di modifica dei programmi generali, per la loro approvazione da parte della Commissione, nonché i termini per la presentazione delle domande. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche si applichino a partire dal 1 o gennaio dell’anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre è opportuno distinguere tra modifiche di rilievo che richiedono l’approvazione mediante decisione della Commissione e modifiche minori da comunicare alla Commissione solo per informazione.
(5) Il periodo di 90 giorni a decorrere dalla presentazione del certificato di aiuto utilizzato, concesso alle autorità competenti per il pagamento dell’aiuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1914/2006, è troppo lungo e comporta determinate difficoltà amministrative. Appare opportuno ridurlo a 60 giorni.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1914/2006.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è modificato come segue.
- All’articolo 35, secondo comma, è aggiunta la seguente frase: «I pagamenti destinati a finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica sono effettuati nell’arco dell’anno.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1 .
2 GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64 .
3 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).