del 29 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 2,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione del capitolo riguardante la politica in materia di flotta del regolamento (CE) n. 2371/2002, e in particolare degli articoli 11, 12, 13 e 14 di detto regolamento.
(2) Il 28 luglio 2007 le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono state modificate dal regolamento (CE) n. 865/2007 per consentire agli Stati membri di ricostituire il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 e il 4 % della stazza ritirata con aiuti pubblici a partire dal 1 o gennaio 2007.
(3) Il 28 luglio 2007 le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono state modificate per tenere conto dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio 3 , che dispone che la potenza di un motore sostituito mediante aiuti pubblici sia ridotta almeno del 20 %, eccetto per le sostituzioni di motori nella piccola pesca costiera quale definita nel suddetto regolamento. Inoltre ha cessato di essere applicabile una disposizione transitoria che associava a una riduzione del 3 % della capacità totale qualsiasi impegno di aiuto pubblico per il rinnovo della flotta posto in essere dopo l'introduzione della nuova politica comune della pesca e fino alla fine del 2004.
(4) Una volta completata la misurazione di tutti i pescherecci è possibile abolire la norma di adeguamento per quanto riguarda l'effetto di tale misurazione sul livello di riferimento della stazza; tuttavia è opportuno che tale norma sia mantenuta per garantire un'applicazione rigorosa del regime di entrata/uscita in termini di stazza.
(5) È necessario modificare la vigente deroga al regime di entrata/uscita per le navi entrate nella flotta a partire dal 1 o gennaio 2003 o, per gli Stati membri che hanno aderito successivamente, a partire dalla data di adesione, in virtù di una decisione amministrativa adottata, rispettivamente, anteriormente al 1 o gennaio 2003 o anteriormente alla data di adesione. Tale modifica consentirà l'applicazione della deroga per le navi la cui entrata nella flotta, benché decisa in conformità del diritto comunitario e nazionale prima dell'adesione o della decisione amministrativa, non ha potuto beneficiare delle misure transitorie in quanto il periodo transitorio di tre anni era troppo breve.
(6) La Bulgaria e la Romania hanno aderito alla Comunità il 1 o gennaio 2007; è quindi opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1438/2003.
(7) Il regolamento (CE) n. 1438/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1438/2003 è modificato come segue:
-
l'articolo 5 è soppresso;
-
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Capacità di pesca della flotta al 1 o gennaio 2003 Eccetto per i nuovi Stati membri, ai fini dell'articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT 03 ) e di potenza (kW 03 ) al 1 o gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato II, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, e in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE , e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa. GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27 .»;"
-
l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Capacità di pesca della flotta dei nuovi Stati membri alla data di adesione Ai fini dell'articolo 7 bis , per i nuovi Stati membri la capacità di pesca in termini di stazza (GT acc ) e di potenza (kW acc ) alla data di adesione è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la data di adesione e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.»;
-
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
-
l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).
2 GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81 ).
3 GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1 .
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1438/2003 è modificato come segue:
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1438/2003 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III NORME PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI PESCA IN TERMINI DI STAZZA (GT acc ) E DI POTENZA (KW acc ) PER I NUOVI STATI MEMBRI ALLA DATA DI ADESIONE Ai fini del presente allegato: 1) “GT FR ”: è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di stazza, calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia; 2) “GT 1 ”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data; 3) “kW FR ”: è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di potenza, calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia; 4) “kW 1 ”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data; La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GT acc e di potenza kW acc secondo la definizione dell'articolo 6 bis , è calcolata applicando le seguenti formule: GT acc = GT FR + GT 1 kW acc = kW FR + kW 1 »