32007R1277•Regolamento (CE) n. 1277/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio
32007R1277Regulation31 ott 2007
del 29 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 2,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione del capitolo riguardante la politica in materia di flotta del regolamento (CE) n. 2371/2002, e in particolare degli articoli 11, 12, 13 e 14 di detto regolamento.
(2) Il 28 luglio 2007 le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono state modificate dal regolamento (CE) n. 865/2007 per consentire agli Stati membri di ricostituire il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 e il 4 % della stazza ritirata con aiuti pubblici a partire dal 1 o gennaio 2007.
(3) Il 28 luglio 2007 le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono state modificate per tenere conto dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio 3 , che dispone che la potenza di un motore sostituito mediante aiuti pubblici sia ridotta almeno del 20 %, eccetto per le sostituzioni di motori nella piccola pesca costiera quale definita nel suddetto regolamento. Inoltre ha cessato di essere applicabile una disposizione transitoria che associava a una riduzione del 3 % della capacità totale qualsiasi impegno di aiuto pubblico per il rinnovo della flotta posto in essere dopo l'introduzione della nuova politica comune della pesca e fino alla fine del 2004.
(4) Una volta completata la misurazione di tutti i pescherecci è possibile abolire la norma di adeguamento per quanto riguarda l'effetto di tale misurazione sul livello di riferimento della stazza; tuttavia è opportuno che tale norma sia mantenuta per garantire un'applicazione rigorosa del regime di entrata/uscita in termini di stazza.
(5) È necessario modificare la vigente deroga al regime di entrata/uscita per le navi entrate nella flotta a partire dal 1 o gennaio 2003 o, per gli Stati membri che hanno aderito successivamente, a partire dalla data di adesione, in virtù di una decisione amministrativa adottata, rispettivamente, anteriormente al 1 o gennaio 2003 o anteriormente alla data di adesione. Tale modifica consentirà l'applicazione della deroga per le navi la cui entrata nella flotta, benché decisa in conformità del diritto comunitario e nazionale prima dell'adesione o della decisione amministrativa, non ha potuto beneficiare delle misure transitorie in quanto il periodo transitorio di tre anni era troppo breve.
(6) La Bulgaria e la Romania hanno aderito alla Comunità il 1 o gennaio 2007; è quindi opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1438/2003.
(7) Il regolamento (CE) n. 1438/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1438/2003 è modificato come segue:
| 1) | a): il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Per i nuovi Stati membri “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 ”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;» — «1. — “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Per i nuovi Stati membri “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 ”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;» «1.: “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Per i nuovi Stati membri “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 ”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;» | a) | «1.: “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Per i nuovi Stati membri “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 ”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;» | «1. | “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Per i nuovi Stati membri “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 ”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;» | b) | «3.: “GT a2 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GT t . Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;» | «3. | “GT a2 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GT t . Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;» | c) | «11.: “Nuovo Stato membro”: è uno Stato membro che ha aderito alla Comunità successivamente al 1 o gennaio 2003;» | «11. | “Nuovo Stato membro”: è uno Stato membro che ha aderito alla Comunità successivamente al 1 o gennaio 2003;» | d) | «12.: “kW r ” ovvero “la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza”: è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio . | «12. | “kW r ” ovvero “la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza”: è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «1.: “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Per i nuovi Stati membri “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 ”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;» | «1. | “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Per i nuovi Stati membri “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 ”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;» | ||||||||||||||
| «1. | “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Per i nuovi Stati membri “GT a1 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 ”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;» | ||||||||||||||||
| b) | «3.: “GT a2 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GT t . Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;» | «3. | “GT a2 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GT t . Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;» | ||||||||||||||
| «3. | “GT a2 ” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GT t . Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;» | ||||||||||||||||
| c) | «11.: “Nuovo Stato membro”: è uno Stato membro che ha aderito alla Comunità successivamente al 1 o gennaio 2003;» | «11. | “Nuovo Stato membro”: è uno Stato membro che ha aderito alla Comunità successivamente al 1 o gennaio 2003;» | ||||||||||||||
| «11. | “Nuovo Stato membro”: è uno Stato membro che ha aderito alla Comunità successivamente al 1 o gennaio 2003;» | ||||||||||||||||
| d) | «12.: “kW r ” ovvero “la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza”: è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio . | «12. | “kW r ” ovvero “la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza”: è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio . | ||||||||||||||
| «12. | “kW r ” ovvero “la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza”: è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio . |
| 2) | l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Controllo dei livelli di riferimento 1. Per ogni Stato membro, esclusi i nuovi Stati membri, il livello di riferimento della stazza in una qualsiasi data successiva al 1 o gennaio 2003 [R(GT) t ] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell'allegato I al 1 o gennaio 2003 [R(GT) 03 ], adeguato nel seguente modo: a) detraendo i) il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); ii) il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); b) e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ). Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula: R(GT) t = R(GT) 03 – 0,99 GT a1 – 0,96 GT a2 + GT S Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT 100 ), secondo la seguente formula: R(GT) t = R(GT) 03 – 0,99 GT a1 – 0,96 GT a2 – 0,35 GT 100 + GT S 2. Per ogni Stato membro, esclusi i nuovi Stati membri, il livello di riferimento della potenza in una qualsiasi data successiva al 1 o gennaio 2003 [R(kW) t ] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell'allegato I al 1 o gennaio 2003 [R(kW) 03 ], adeguato detraendo la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kW a ] nonché il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza [kW r ]. Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula: R(kW) t = R(kW) 03 – kW a – 0,2 kW r Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW 100 ), secondo la seguente formula: R(kW) t = R(kW) 03 – kW a – 0,2 kW r – 0,35 kW 100 » | a) | i): il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | i) | il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ii) | il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | b) | e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ). |
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| a) | i): il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | i) | il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ii) | il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | ||||
| i) | il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ||||||||
| ii) | il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | ||||||||
| b) | e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ). |
l'articolo 5 è soppresso;
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Capacità di pesca della flotta al 1 o gennaio 2003 Eccetto per i nuovi Stati membri, ai fini dell'articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT 03 ) e di potenza (kW 03 ) al 1 o gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato II, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, e in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE , e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa. GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27 .»;"
l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Capacità di pesca della flotta dei nuovi Stati membri alla data di adesione Ai fini dell'articolo 7 bis , per i nuovi Stati membri la capacità di pesca in termini di stazza (GT acc ) e di potenza (kW acc ) alla data di adesione è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la data di adesione e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.»;
| 6) | l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Controllo delle entrate e delle uscite 1. Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro, ad esclusione dei nuovi Stati membri, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GT t ) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1 o gennaio 2003 (GT 03 ), adeguata nel seguente modo: a) detraendo i) il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); ii) il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); iii) il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT 100 ); b) e aggiungendo i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); ii) il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula: GT t ≤ GT 03 – 0,99 GT a1 – 0,96 GT a2 – 0,35 GT 100 + GT S + Δ(GT-GRT). 2. Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro, ad esclusione dei nuovi Stati membri, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kW t ) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1 o gennaio 2003 (kW 03 ), adeguata detraendo: a) la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kW a ); b) il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kW r ); c) il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW 100 ). Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula: kW t ≤ kW 03 – kW a – 0,2 kW r – 0,35 kW 100 »; | a) | i): il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | i) | il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ii) | il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | iii) | il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT 100 ); | b) | i): gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | i) | gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | ii) | il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. | a) | la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kW a ); | b) | il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kW r ); | c) | il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW 100 ). |
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| a) | i): il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | i) | il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ii) | il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | iii) | il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT 100 ); | ||||||||||||||
| i) | il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ||||||||||||||||||||
| ii) | il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | ||||||||||||||||||||
| iii) | il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT 100 ); | ||||||||||||||||||||
| b) | i): gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | i) | gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | ii) | il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. | ||||||||||||||||
| i) | gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | ||||||||||||||||||||
| ii) | il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. | ||||||||||||||||||||
| a) | la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kW a ); | ||||||||||||||||||||
| b) | il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kW r ); | ||||||||||||||||||||
| c) | il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW 100 ). |
| 7) | l'articolo 7 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 7 bis Controllo delle entrate e delle uscite nei nuovi Stati membri 1. Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GT t ) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (GT acc ), adeguata nel seguente modo: a) detraendo i) per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); ii) per ogni nuovo Stato membro, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); iii) per ogni nuovo Stato membro, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT 100 ); b) e aggiungendo i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); ii) il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. Ogni nuovo Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula: GT t ≤ GT acc – 0,985 GT a1 – 0,96 GT a2 – 0,35 GT 100 + GT S + Δ(GT-GRT). 2. Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kW t ) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (kW acc ), adeguata detraendo: a) la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kW a ); b) il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kW r ); c) il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW 100 ). Ogni nuovo Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula: kW t ≤ kW acc – kW a – 0,2 kW r – 0,35 kW 100 »; | a) | i): per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | i) | per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ii) | per ogni nuovo Stato membro, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | iii) | per ogni nuovo Stato membro, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT 100 ); | b) | i): gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | i) | gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | ii) | il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. | a) | la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kW a ); | b) | il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kW r ); | c) | il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW 100 ). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i): per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | i) | per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ii) | per ogni nuovo Stato membro, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | iii) | per ogni nuovo Stato membro, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT 100 ); | ||||||||||||||
| i) | per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GT a1 ); | ||||||||||||||||||||
| ii) | per ogni nuovo Stato membro, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GT a2 ); | ||||||||||||||||||||
| iii) | per ogni nuovo Stato membro, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT 100 ); | ||||||||||||||||||||
| b) | i): gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | i) | gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | ii) | il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. | ||||||||||||||||
| i) | gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT S ); | ||||||||||||||||||||
| ii) | il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. | ||||||||||||||||||||
| a) | la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kW a ); | ||||||||||||||||||||
| b) | il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kW r ); | ||||||||||||||||||||
| c) | il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW 100 ). |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).
2 GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81 ).
3 GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1 .
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1438/2003 è modificato come segue:
| 1) | «2): “GT 1 ”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» | «2) | “GT 1 ”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» |
|---|---|---|---|
| «2) | “GT 1 ”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» |
| 2) | «4): “GT 3 ”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» | «4) | “GT 3 ”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» |
|---|---|---|---|
| «4) | “GT 3 ”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» |
| 3) | «7): “kW 1 ”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» | «7) | “kW 1 ”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» |
|---|---|---|---|
| «7) | “kW 1 ”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;» |
| 4) | «9): “kW 3 ”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;». | «9) | “kW 3 ”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;». |
|---|---|---|---|
| «9) | “kW 3 ”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1 o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;». |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1438/2003 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III NORME PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI PESCA IN TERMINI DI STAZZA (GT acc ) E DI POTENZA (KW acc ) PER I NUOVI STATI MEMBRI ALLA DATA DI ADESIONE Ai fini del presente allegato: 1) “GT FR ”: è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di stazza, calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia; 2) “GT 1 ”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data; 3) “kW FR ”: è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di potenza, calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia; 4) “kW 1 ”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data; La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GT acc e di potenza kW acc secondo la definizione dell'articolo 6 bis , è calcolata applicando le seguenti formule: GT acc = GT FR + GT 1 kW acc = kW FR + kW 1 »
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"hash": "636abf278734a09e2e531afbed57e84fa7b2fa52c104588d0a2eedb03df07054",
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"citation": null,
"languages": [
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"title": "Règlement (CE) n° 1277/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1438/2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil",
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"language": "fr",
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"title": "Commission Regulation (EC) No 1277/2007 of 29 October 2007 amending Regulation (EC) No 1438/2003 laying down implementing rules on the Community Fleet Policy as defined in Chapter III of Council Regulation (EC) No 2371/2002",
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"language": "en",
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{
"title": "Regolamento (CE) n. 1277/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 1277/2007 der Kommission vom 29. Oktober 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1438/2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Flottenpolitik der Gemeinschaft in Anwendung von Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates",
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