32007R1278•Regolamento (CE) n. 1278/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE)
32007R1278Regulation19 nov 2007
del 29 ottobre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE 1 , in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE 2 , in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione 3 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a tali volatili una volta importati.
(2) Va sottolineato esplicitamente che il regolamento (CE) n. 318/2007 autorizza unicamente le importazioni di volatili allevati in cattività. A fini di chiarezza occorre inoltre affermare in maniera inequivocabile che, conformemente al regolamento (CE) n. 318/2007, sono autorizzate unicamente le importazioni nella Comunità di volatili provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti.
(3) Una volta importati, i volatili vanno trasportati direttamente a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in uno Stato membro, in cui vanno trattenuti fino a quando non si possa escludere l’infezione da virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle.
(4) Il regolamento (CE) n. 318/2007 stabilisce che, nel caso si sospetti la presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle in un impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità di una stazione di quarantena riconosciuta, tutti i volatili presenti in tale impianto o unità di quarantena debbono essere abbattuti e distrutti senza aspettare che le prove di laboratorio confermino tale sospetto.
(5) Tuttavia, il rischio di un’ulteriore propagazione della malattia non sussiste dal momento che i volatili sospettati di aver contratto l’influenza aviaria o la malattia di Newcastle sono tenuti al chiuso in un impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità di una stazione di quarantena riconosciuta.
(6) Pertanto, prima di avviare l’abbattimento e la distruzione dei volatili nei locali infetti, conviene aspettare la conferma della presenza della malattia onde escludere qualsivoglia altra causa della sintomatologia.
(7) Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 figura un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per le importazioni di determinati volatili diversi dal pollame. Austria, Danimarca, Germania, Regno Unito, Repubblica ceca e Spagna hanno sottoposto a nuova verifica i loro impianti e le loro stazioni di quarantena riconosciuti e ne hanno trasmesso un elenco aggiornato alla Commissione. L’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va pertanto aggiornato di conseguenza.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue:
| 2) | a): la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:»; | a) | la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:»; | b) | «b bis ): i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;» | «b bis ) | i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:»; | ||||||
| b) | «b bis ): i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;» | «b bis ) | i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;» | ||||
| «b bis ) | i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;» |
| 3) | l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti 1. Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure: a) l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto; b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi; c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto. 2. Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure: a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti; b) l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato; c) nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione. 3. Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure: a) l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta; b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi; c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto. 4. Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure: a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti; b) l’unità coinvolta è pulita e disinfettata; c) vengono prelevati i seguenti campioni: i) nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure ii) nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; d) nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.»; | a) | l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto; | b) | dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi; | c) | è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto. | a) | tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti; | b) | l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato; | c) | nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione. | a) | l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta; | b) | dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi; | c) | è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto. | a) | tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti; | b) | l’unità coinvolta è pulita e disinfettata; | c) | i): nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure | i) | nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure | ii) | nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; | d) | nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | l’unità coinvolta è pulita e disinfettata; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | i): nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure | i) | nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure | ii) | nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; | ||||||||||||||||||||||||||
| i) | nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) | nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo. |
all’articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Se durante la quarantena uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l’autorità competente può, in base a una valutazione di rischio, concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 13, paragrafo 4, lettera a) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia (“la deroga”).»;
l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352 ).
2 GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54 . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione ( GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17 ).
3 GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7 .
«ALLEGATO V Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all’articolo 6, paragrafo 1 Codice ISO del paese Denominazione del paese Numero di riconoscimento dell’impianto o della stazione di quarantena AT AUSTRIA AT OP Q1 AT AUSTRIA AT-KO-Q1 AT AUSTRIA AT-3-ME-Q1 AT AUSTRIA AT-4-KI-Q1 AT AUSTRIA AT 4 WL Q 1 AT AUSTRIA AT-4-VB-Q1 AT AUSTRIA AT 6 10 Q 1 AT AUSTRIA AT 6 04 Q 1 BE BELGIO BE VQ 1003 BE BELGIO BE VQ 1010 BE BELGIO BE VQ 1011 BE BELGIO BE VQ 1012 BE BELGIO BE VQ 1013 BE BELGIO BE VQ 1016 BE BELGIO BE VQ 1017 BE BELGIO BE VQ 3001 BE BELGIO BE VQ 3008 BE BELGIO BE VQ 3014 BE BELGIO BE VQ 3015 BE BELGIO BE VQ 4009 BE BELGIO BE VQ 4017 BE BELGIO BE VQ 7015 CY CIPRO CB 0011 CY CIPRO CB 0012 CY CIPRO CB 0061 CY CIPRO CB 0013 CY CIPRO CB 0031 CZ REPUBBLICA CECA 21750005 CZ REPUBBLICA CECA 21750016 CZ REPUBBLICA CECA 21750027 CZ REPUBBLICA CECA 21750038 CZ REPUBBLICA CECA 61750009 DE GERMANIA BW-1 DE GERMANIA BY-1 DE GERMANIA BY-2 DE GERMANIA BY-3 DE GERMANIA BY-4 DE GERMANIA HE-1 DE GERMANIA HE-2 DE GERMANIA NI-1 DE GERMANIA NI-2 DE GERMANIA NI-3 DE GERMANIA NW-1 DE GERMANIA NW-2 DE GERMANIA NW-3 DE GERMANIA NW-4 DE GERMANIA NW-5 DE GERMANIA NW-6 DE GERMANIA NW-7 DE GERMANIA NW-8 DE GERMANIA RP-1 DE GERMANIA SN-1 DE GERMANIA SN-2 DE GERMANIA TH-1 DE GERMANIA TH-2 ES SPAGNA ES/01/02/05 ES SPAGNA ES/05.02.2012 ES SPAGNA ES/05.03.2013 ES SPAGNA ES/09.02.2010 ES SPAGNA ES/17.02.2007 ES SPAGNA ES/04.03.2011 ES SPAGNA ES/04.03.2014 ES SPAGNA ES/09.03.2015 ES SPAGNA ES/09.06.2018 FR FRANCIA 38 193.01 GR GRECIA GR.1 GR GRECIA GR.2 HU UNGHERIA HU12MK001 IE IRLANDA IRL-HBQ-1-2003 Unit A IT ITALIA 003AL707 IT ITALIA 305/B/743 IT ITALIA 132BG603 IT ITALIA 170BG601 IT ITALIA 233BG601 IT ITALIA 068CR003 IT ITALIA 006FR601 IT ITALIA 054LCO22 IT ITALIA I — 19/ME/01 IT ITALIA 119RM013 IT ITALIA 006TS139 IT ITALIA 133VA023 MT MALTA BQ 001 NL PAESI BASSI NL-13000 NL PAESI BASSI NL-13001 NL PAESI BASSI NL-13002 NL PAESI BASSI NL-13003 NL PAESI BASSI NL-13004 NL PAESI BASSI NL-13005 NL PAESI BASSI NL-13006 NL PAESI BASSI NL-13007 NL PAESI BASSI NL-13008 NL PAESI BASSI NL-13009 NL PAESI BASSI NL-13010 PL POLONIA 14084501 PT PORTOGALLO 05.01/CQA PT PORTOGALLO 01.02/CQA UK REGNO UNITO 21/07/01 UK REGNO UNITO 21/07/02»
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