32007R1290•Regolamento (CE) n. 1290/2007 della Commissione, del 31 ottobre 2007 , recante riapertura della pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese
32007R1290Regulation1 ott 2007
del 31 ottobre 2007
recante riapertura della pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 3 , fissa i contingenti per il 2007.
(2) Il 4 giugno 2007 la Svezia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti la sua bandiera, a decorrere dal 1 o giugno 2007.
(3) Il 21 giugno 2007 la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 713/2007 relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia, con effetto a decorrere dalla stessa data.
(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all’interno del contingente svedese per lo Skagerrak è ancora disponibile un quantitativo di merluzzo bianco. È quindi opportuno autorizzare la pesca del merluzzo bianco nella zona suddetta per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.
(5) È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 1 o ottobre 2007, affinché il quantitativo di merluzzo bianco di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.
(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 713/2007 della Commissione con effetto a decorrere dal 1 o ottobre 2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 713/2007 è abrogato.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 ); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6 .
3 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22 ).
| N. | 58 — Riapertura |
|---|---|
| Stato membro | Svezia |
| Stock | COD/03AN. |
| Specie | Merluzzo bianco ( Gadus morhua ) |
| Zona | Skagerrak |
| Data | 1.10.2007 |
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