32007R1331•Regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese
32007R1331Regulation16 nov 2007
del 13 novembre 2007
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura
(1) Il 3 luglio 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata a norma dell’articolo 5 del regolamento di base da parte di AlzChem GmbH («il denunciante»), che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di 1-cianoguanidina (diciandiammide) («DCD»).
(2) La denuncia conteneva elementi di prova atti a dimostrare l’esistenza di pratiche di dumping per il DCD originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e il conseguente pregiudizio notevole, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.
(3) Il 17 agosto 2006 è stato aperto il procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura 2 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
1.2. Parti interessate dal procedimento e visite di verifica
(4) La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del procedimento il produttore comunitario all’origine della denuncia, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni di cui è noto l’interesse nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(5) Il produttore comunitario all’origine della denuncia, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, se lo desiderano, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Tre produttori esportatori della RPC hanno richiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e il TI qualora l’inchiesta dimostrasse una mancata conformità alle condizioni per beneficiare del TEM.
(7) Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC, nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che nell’ambito della presente inchiesta si sarebbe potuto ricorrere al campionamento per accertare l’esistenza del dumping conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.
(8) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto indicato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (1 o luglio 2005-30 giugno 2006).
(9) Tuttavia, poiché solo tre produttori esportatori hanno collaborato all’inchiesta, si è deciso che non era necessario ricorrere al campionamento.
(10) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai tre produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, dall’unico produttore comunitario nonché da due utilizzatori e da quattro importatori.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
| a) | —: AlzChem GmbH, Germania; | — | AlzChem GmbH, Germania; |
|---|---|---|---|
| — | AlzChem GmbH, Germania; |
| b) | —: Ningxia Darong Chemical & Metallurgy Co., Ltd, RPC, | — | Ningxia Darong Chemical & Metallurgy Co., Ltd, RPC, | — | Ningxia Xingping Fine Chemical Co., Ltd, RPC, | — | Ningxia Yinglite Chemicals Co., Ltd, RPC; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ningxia Darong Chemical & Metallurgy Co., Ltd, RPC, | ||||||
| — | Ningxia Xingping Fine Chemical Co., Ltd, RPC, | ||||||
| — | Ningxia Yinglite Chemicals Co., Ltd, RPC; |
| c) | —: Lanxess GmbH, Germania, | — | Lanxess GmbH, Germania, | — | Helm AG, Germania; |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Lanxess GmbH, Germania, | ||||
| — | Helm AG, Germania; |
| d) | —: Merck Santé, Francia, | — | Merck Santé, Francia, | — | Lanxess GmbH, Germania. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Merck Santé, Francia, | ||||
| — | Lanxess GmbH, Germania. |
1.3. Periodo dell’inchiesta
(12) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(13) Il prodotto in esame è costituito da 1-cianoguanidina (diciandiammide, «DCD») classificabile al codice NC 2926 20 00 . Si tratta di una sostanza solida che si presenta sotto forma di polvere cristallina fine, bianca, di norma inodore. È prodotta a partire da calce viva e nerofumo in seguito a diverse fasi di produzione.
(14) Il DCD è utilizzato di norma come sostanza intermedia per la produzione di un’ampia gamma di altri prodotti chimici intermedi, quali i prodotti farmaceutici, per varie applicazioni industriali (trattamento delle acque, pasta di carta, tessili, cuoio) e in diversi ambiti di applicazione degli epossidi. Si tratta di un elemento essenziale della catena azoto — carbonio — azoto (NCN) con prodotti di nicchia finali come il nitrato di guanidina e altri derivati di tale catena.
(15) Più del 90 % del DCD venduto nel mercato comunitario è di qualità standard. Il resto, denominato micro DCD, è costituito da particelle più piccole. I produttori esportatori cinesi hanno fornito dati relativi solo al tipo standard.
2.2. Prodotto simile
(16) Un importatore ha sostenuto che il tipo di DCD standard prodotto dall’industria comunitaria è di qualità superiore rispetto a quello fabbricato dai produttori esportatori cinesi, poiché il DCD cinese ha un tenore di acqua notevolmente superiore e meno stabile rispetto a quello del DCD prodotto nella Comunità. Il DCD cinese avrebbe inoltre un livello più elevato di impurità.
(17) Dall’inchiesta è emerso tuttavia che sebbene esistano alcune differenze di qualità, non è possibile quantificarle e inoltre non riguardano le caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base del DCD prodotto e venduto dall’industria comunitaria nella Comunità e di quello importato nella Comunità dalla RPC, che sono risultati simili anche per quanto riguarda gli utilizzi finali.
(18) Si è pertanto concluso che si tratta di prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. DUMPING
3.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(19) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori risultati conformi ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(20) Per comodità di riferimento, tali criteri sono riportati qui di seguito in forma sintetica:
le decisioni in tema di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali;
le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base, applicati in ogni caso e soggetti a revisione contabile indipendente, conforme alle norme internazionali;
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;
le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(21) Tre produttori esportatori della RPC hanno chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato il relativo modulo per i produttori esportatori entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato presso le sedi di tali società tutte le informazioni fornite nei moduli di richiesta ritenute necessarie.
(22) In base ai risultati dell’inchiesta la richiesta di TEM ha dovuto essere respinta per tutti e tre i produttori esportatori. La verifica effettuata nei confronti delle società riguardo a ciascuno dei cinque criteri stabiliti all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ha dimostrato che le società in questione non rispettavano i requisiti del primo, del secondo e del terzo criterio.
(23) Poiché il principale azionista in un caso è un’impresa di proprietà statale e nel secondo un membro dell’Assemblea nazionale del popolo, si è constatato che lo Stato ha potuto esercitare un’influenza rilevante sulla politica commerciale delle società per quanto riguarda le decisioni in tema di gestione, quali la ripartizione degli utili, l’emissione di nuovi titoli, l’aumento di capitale e la modifica dello statuto, e che pertanto tali decisioni non venivano prese in risposta alle tendenze del mercato. Sono state rilevate differenze significative fra le tre società nel consumo unitario dell’elettricità e nel relativo prezzo unitario e nessuna delle tre ha potuto dimostrare che le proprie spese per l’elettricità derivino dall’offerta e dalla domanda e riflettano nel complesso i valori di mercato.
(24) Inoltre, in tutti e tre i casi, i conti delle società non illustravano la reale situazione finanziaria. Si sono riscontrate in particolare numerose violazioni di norme contabili di base che fanno parte dei principi contabili internazionali (IAS) e poiché nessuno di questi problemi è stato segnalato nel rapporto del revisore, non si può ritenere che le società dispongano di una serie ben definita di documenti contabili conformi ai principi IAS e che siano soggette a revisioni contabili indipendenti, conformemente ai principi internazionali.
(25) Quanto alla valutazione delle attività iniziali, le tre società non sono state in grado di fornire spiegazioni sul fondamento di tale valutazione. Infine, in due casi le società non hanno potuto fornire alcuna prova del pagamento dei diritti di utilizzo dei terreni. Entrambe le carenze dimostrano che sussistono distorsioni di rilievo ereditate dal sistema ad economia non di mercato.
(26) Il comitato consultivo è stato sentito e le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di commentare le conclusioni di cui sopra. L’industria comunitaria e i tre produttori esportatori sono stati informati della valutazione relativa al TEM e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. I produttori esportatori hanno inviato una serie di osservazioni sfavorevoli alle conclusioni e la Commissione ha risposto, senza peraltro modificare la valutazione complessiva. I produttori esportatori hanno sostenuto in particolare che le loro decisioni relative alla politica commerciale non erano soggette a ingerenze statali. Le società hanno inoltre contestato le conclusioni specifiche relative ai costi e alla valutazione delle attività, senza tuttavia presentare elementi di prova a sostegno di tali affermazioni, che sono state pertanto respinte.
(27) Alla luce di quanto sopra la Commissione ha deciso di non concedere il TEM ai produttori della RPC.
3.2. Trattamento individuale («TI»)
(28) L’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base dispone che nei casi in cui si applica l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento viene fissato un dazio individuale per le società in grado di dimostrare che rispettano tutti i criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per la concessione del trattamento individuale.
(29) I produttori della RPC cui non è stato possibile concedere il TEM hanno chiesto anche il TI nel caso in cui non avessero ottenuto il TEM. Si è tuttavia riscontrato che lo Stato esercita un’influenza significativa tale che, in due casi, non si è potuto ritenere che le società abbiano preso liberamente le proprie decisioni, mentre si è rilevato che le interferenze statali potrebbero presentare un elevato rischio di elusione. Quanto alla terza società a capitale pubblico, in precedenza di proprietà statale, vi sono forti indizi a conferma del persistere di una rilevante ingerenza potenziale dello Stato che può comportare rischi di elusione.
(30) Quest’ultimo produttore esportatore ha sostenuto che la potenziale ingerenza dello Stato non è un motivo sufficiente per rifiutare il trattamento individuale, poiché tale conclusione si basa unicamente su un’ipotesi.
(31) A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera e), del regolamento di base, nei casi citati nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), un dazio individuale può essere fissato solo per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori. In primo luogo la società in questione non ha potuto precisare il ruolo e le responsabilità del suo direttore generale. Inoltre essa non ha neppure chiarito se gli attuali azionisti abbiano realmente pagato le azioni in loro possesso della società, che in precedenza era di proprietà statale. Su tali basi è stato ragionevole concludere che non poteva essere del tutto esclusa una significativa ingerenza dello Stato. Il rischio di elusione è stato quindi ritenuto troppo elevato e le richieste del produttore esportatore a tale riguardo hanno dovuto essere respinte.
(32) Pertanto, poiché si è riscontrato che i produttori della RPC non rispettano tutti i requisiti per la concessione del TI a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la richiesta di tale trattamento è stata respinta e si è istituito un unico dazio su scala nazionale.
3.3. Valore normale
3.3.1. Paese di riferimento
(33) A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
(34) In assenza di produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità e della RPC, la Commissione ha comunicato nell’avviso di apertura l’intenzione di basare il valore normale sui prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
(35) I tre produttori esportatori della RPC si sono dichiarati contrari a tale proposta, sottolineando l’assenza di una concorrenza sufficiente all’interno della Comunità e l’impossibilità di paragonare il processo di produzione nella Comunità a quello della RPC. È stato sostenuto che il valore normale andrebbe basato sul prezzo all’esportazione del denunciante verso la RPC o sul costo di produzione del DCD nella Repubblica popolare cinese.
(36) Il prezzo all’esportazione dell’industria comunitaria verso paesi terzi non ha potuto essere utilizzato poiché non si poteva escludere che anche questi prezzi fossero oggetto di dumping. Pertanto i produttori esportatori interessati non hanno potuto dimostrare che tale metodologia sarebbe più ragionevole di quella applicata dalle istituzioni comunitarie. In particolare non è stato possibile dimostrare, né erano disponibili prove a sostegno del fatto che la concorrenza sul mercato comunitario è insufficiente e che pertanto i dati relativi all’industria comunitaria sarebbero inaffidabili. Le differenze nel processo di produzione non sono state considerate significative.
(37) Inoltre a nessuna delle tre società è stato concesso il TEM, pertanto i costi di fabbricazione dei produttori esportatori cinesi non sono stati giudicati affidabili.
(38) Alla luce di quanto precede si è ritenuto che la base più ragionevole per determinare il valore normale fossero i costi di fabbricazione dell’industria comunitaria relativi al prodotto simile, modificati, se necessario, per tener conto delle differenze nei processi di produzione e nell’accesso alle materie prime.
(39) I produttori esportatori hanno sostenuto che il calcolo del valore normale era basato su fatti disponibili e pertanto sull’articolo 18 del regolamento di base. Essi hanno inoltre affermato che data la loro piena collaborazione alla presente inchiesta tale approccio non era giustificato.
(40) L’argomentazione dei produttori esportatori secondo cui il valore normale è stato determinato a norma dell’articolo 18 del regolamento di base è scorretta. In effetti, come indicato sopra, il valore normale è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, che consente il ricorso a qualsiasi altra base equa, ove non sia possibile basare il valore normale sui costi e sui prezzi in un paese di riferimento oppure sul prezzo all’esportazione da tale paese ad altri paesi terzi. L’argomentazione è stata quindi respinta.
3.3.2. Determinazione del valore normale
(41) Il prodotto simile è stato venduto dall’industria comunitaria in quantità rappresentative, tuttavia nel mercato interno tali vendite erano in perdita. Pertanto il valore normale è stato calcolato sulla base dei costi di produzione dell’industria comunitaria maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita nonché per il profitto. I costi di produzione dell’industria comunitaria sono stati modificati al fine di compensare le spese supplementari di trasporto dovute alla separazione fisica tra unità di produzione, l’assenza di un accesso diretto alle materie prime, che devono essere trasportate da impianti di produzione lontani, e l’eliminazione del sottoprodotto (scarti di calce). È stato inoltre aggiunto un importo stimato corrispondente al profitto realizzato dall’industria comunitaria nel 2001, assieme al 4,3 % relativo alle spese generali, amministrative e di vendita, sulla base delle informazioni fornite dall’industria comunitaria.
3.4. Prezzi all’esportazione
(42) Poiché tutte le vendite all’esportazione nella Comunità dei produttori della RPC sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.
3.5. Confronto
(43) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale, calcolata come indicato sopra, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione delle vendite realizzate nella Comunità dalle società che hanno collaborato senza beneficiare del TEM.
3.6. Margine di dumping
(44) Su tale base il margine di dumping su scala nazionale, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 91,8 %.
4. PREGIUDIZIO
4.1. Osservazione preliminare
(45) Poiché l’analisi riguarda una sola società, per ragioni di riservatezza la maggior parte degli indicatori è presentata in forma indicizzata o in fasce numeriche.
4.2. Produzione comunitaria
(46) Durante il periodo dell’inchiesta la produzione comunitaria totale era compresa tra 15 000 e 20 000 t.
4.3. Definizione dell’industria comunitaria
(47) La produzione del produttore comunitario AlzChem GmbH costituisce il 100 % del DCD fabbricato nella Comunità. Si ritiene quindi che tale società rappresenti l’industria comunitaria («IC») a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
4.4. Consumo nella Comunità
(48) Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto dei volumi di vendita dell’industria comunitaria sul mercato comunitario e delle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, dichiarate al pertinente codice NC in base ai dati di Eurostat. Come indicato nella tabella di seguito riportata, il consumo nella Comunità del prodotto in esame è rimasto stabile (+ 1 %) nel periodo in esame. In tale contesto va osservato che i dati relativi al 2002 comprendono anche le importazioni del produttore norvegese, ODDA, che ha cessato l’attività nello stesso anno.
(49) Secondo un importatore la chiusura di ODDA ha portato alcuni dei suoi principali clienti ad accumulare scorte nel 2003, circostanza che spiegherebbe anche l’aumento del consumo in tale anno.
| Indice 2002 = 100 | 100 | 118 | 99 | 94 | 101 |
|---|
4.5. Importazioni nella Comunità dalla RPC
4.5.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(50) In base ai dati forniti da Eurostat le importazioni dalla RPC sono aumentate, passando da 2 476 t nel 2002 a 6 002 t nel periodo dell’inchiesta. Nello stesso periodo la quota di mercato è passata dal 15-25 % al 40-50 %, poiché i produttori cinesi hanno acquisito una percentuale maggioritaria della quota di mercato precedentemente detenuta dal produttore norvegese ODDA. L’aumento delle importazioni è stato particolarmente marcato nel 2003.
| Quota di mercato | 15-25 % | 35-45 % | 30-40 % | 35-45 % | 40-50 % |
|---|
4.5.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
(51) Secondo i dati forniti da Eurostat i prezzi delle importazioni sono diminuiti dell’11 % nel periodo in esame, passando da 1 149 EUR/t a 1 022 EUR/t.
| Indice 2002 = 100 | 100 | 93 | 116 | 85 | 89 |
|---|
(52) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi è stato effettuato un confronto tra i prezzi di vendita dell’industria comunitaria sul mercato comunitario durante il PI e quelli praticati dai produttori esportatori cinesi. Poiché i produttori cinesi non hanno esportato il cosiddetto micro DCD, tale tipo è stato escluso dal calcolo della sottoquotazione dei prezzi.
(53) Sono stati presi in considerazione i prezzi di vendita applicati dall’industria comunitaria agli acquirenti indipendenti, adeguati, se necessario, allo stadio franco fabbrica. Tali prezzi sono stati confrontati ai prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori, al netto di sconti, adeguati, se del caso, ai prezzi cif frontiera comunitaria, con un adattamento relativo ai costi di sdoganamento e alle spese successive all’importazione. Il dazio convenzionale applicabile ai paesi terzi, pari al 6,5 %, è stato aggiunto al prezzo cif per ottenere il prezzo unitario del prodotto immesso in libera pratica.
(54) Durante il PI la media ponderata del margine di sottoquotazione, espressa come percentuale del prezzo di vendita medio franco fabbrica dell’industria comunitaria, era compresa tra il 25 % e il 35 % per i produttori cinesi che hanno collaborato.
4.6. Situazione dell’industria comunitaria
(55) A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori economici che hanno influito sulla situazione di tale industria tra il 2002 e il PI.
(56) I fattori di pregiudizio indicati di seguito riguardano solo le vendite sul mercato libero, che rappresentano l’85 % della produzione di DCD dell’industria comunitaria. Va osservato che il rimanente 15 % della produzione di DCD è destinato all’uso interno (vincolato). L’industria comunitaria è un produttore integrato che utilizza il DCD per ulteriori trattamenti e trasformazioni ai fini della fabbricazione di prodotti derivati senza emettere fatture commerciali. Poiché il consumo vincolato è rimasto piuttosto stabile nel periodo in esame, non ha potuto incidere sulla situazione dell’industria comunitaria.
4.6.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(57) Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, la capacità produttiva è aumentata del 33 %. Tale aumento si è verificato nel corso del 2003 e del 2004, in seguito alla cessazione di attività del produttore norvegese ODDA verso la fine del 2002. La capacità produttiva supplementare va considerata alla luce del fatto che ODDA ha cessato la produzione e che tale società deteneva già una quota del mercato comunitario pari al 25 % circa e ha venduto anche ad altri mercati. L’aumento della capacità produttiva è stato realizzato grazie ad investimenti e a migliorie tecniche.
(58) In seguito all’aumento della capacità e delle vendite, i volumi di produzione sono saliti del 37 % tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta. L’aumento principale si è verificato tra il 2002 e il 2003. I volumi di produzione hanno raggiunto il livello massimo nel 2004, per poi diminuire bruscamente nel 2005 e aumentare nuovamente nel PI.
(59) Nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti è aumentato del 3 %.
| Utilizzo degli impianti | 84 % | 93 % | 91 % | 78 % | 87 % |
|---|
4.6.2. Scorte
(60) Durante il periodo in esame le scorte sono aumentate significativamente. Questo è dovuto al fatto che a causa delle importazioni oggetto di dumping l’industria comunitaria non ha potuto aumentare le proprie vendite nella misura prevista in seguito alla chiusura di ODDA, come spiegato più oltre.
| Scorte (valore indicizzato) | 100 | 151 | 187 | 91 | 178 |
|---|
4.6.3. Volume delle vendite, quote di mercato e prezzi unitari medi nella Comunità
(61) Mentre il consumo comunitario è rimasto stabile, le vendite di DCD da parte dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono aumentate del 6 % nel periodo in esame. Dopo aver raggiunto un picco nel 2003 esse sono calate costantemente nel 2004 e nel 2005, per poi tornare ad aumentare lievemente durante il periodo dell’inchiesta. Tali vendite tuttavia sono state effettuate sempre a prezzi significativamente inferiori ai costi di produzione, ad eccezione delle vendite di micro DCD, che rappresentano tra lo 0 % e il 10 % delle vendite totali (per ragioni di riservatezza non vengono fornite cifre precise) sul mercato comunitario e sono state molto remunerative.
(62) Inoltre è opportuno ricordare che l’industria comunitaria utilizza il DCD di produzione propria per la fabbricazione di altri prodotti chimici a valle, quali i derivati della catena NCN. Tale uso vincolato rappresenta circa il 15 % della produzione di DCD da parte dell’industria comunitaria.
(63) I volumi di vendita e le quote di mercato sono stati i seguenti:
| Quota di mercato (%) | 50-60 % | 50-60 % | 60-70 % | 50-60 % | 50-60 % |
|---|
(64) Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria comunitaria è aumentata del 3 %. Tale aumento va tuttavia considerato alla luce del vuoto lasciato sul mercato dalla chiusura, verso la fine del 2002, della società ODDA, che deteneva una quota di mercato del 25 % circa prima di cessare l’attività.
(65) Nonostante la concorrenza del DCD cinese e la fluttuazione dei prezzi tra il 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta, l’industria comunitaria è riuscita ad aumentare del 2 % i propri prezzi di vendita unitari medi applicati ad acquirenti indipendenti nella Comunità nel periodo in esame. Va tuttavia osservato che tali prezzi comprendono anche il micro DCD, che non subisce la concorrenza dei produttori esportatori cinesi e può quindi essere fatturato a prezzi più elevati.
| Volumi di vendita nella Comunità (valore indicizzato) | 100 | 109 | 105 | 108 | 102 |
|---|
4.6.4. Redditività e flusso di cassa
(66) Durante il periodo in esame la redditività dell’industria comunitaria è stata sempre negativa. Le perdite hanno raggiunto il picco negativo nel periodo dell’inchiesta, quando erano comprese tra – 20 % e – 30 %. Secondo l’industria comunitaria l’anno di riferimento 2002 va considerato eccezionale a causa della particolare situazione del mercato in seguito alla chiusura di ODDA. Nel 2003 l’industria comunitaria è riuscita a ridurre le proprie perdite sebbene le importazioni dalla RPC abbiano raggiunto il livello massimo.
| Redditività | tra – 20 % e – 30 % | 0 e – 10 % | tra – 10 % e – 20 % | tra – 10 % e – 20 % | tra – 20 % e – 30 % |
|---|
(67) Il flusso di cassa è sempre stato negativo nel periodo in esame ad eccezione del 2003, conformemente alla riduzione delle perdite dell’industria comunitaria in tale anno.
| Flusso di cassa (valore indicizzato) | – 100 | 82 | – 136 | – 208 | – 244 |
|---|
4.6.5. Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
(68) L’industria comunitaria ha registrato livelli d’investimento significativi in particolare nel 2003. Si tratta di investimenti essenzialmente connessi all’aumento della capacità produttiva, come indicato sopra.
| Investimenti (valore indicizzato) | 100 | 171 | 69 | 44 | 54 |
|---|
(69) L’utile sul capitale investito ottenuto grazie alla produzione e alle vendite del prodotto simile è stato negativo ed è diminuito significativamente nel periodo in esame, parallelamente all’andamento negativo della redditività illustrato sopra.
| Utile sul capitale investito | tra – 10 % e – 20 % | 0 % e – 10 % | tra – 20 % e – 30 % | tra – 20 % e – 30 % | tra – 20 % e – 30 % |
|---|
(70) La capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali non è risultata seriamente compromessa durante il periodo in esame, poiché il DCD rappresentava solo una piccola parte dell’attività complessiva dell’industria comunitaria.
4.6.6. Occupazione, produttività, crescita e salari
(71) Nella seguente tabella figura l’evoluzione dell’occupazione, della produttività e dei costi salariali nell’industria comunitaria:
| Costo del lavoro per dipendente (valore indicizzato) | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
|---|
(72) Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta l’industria comunitaria ha aumentato del 14 % il numero dei dipendenti. Parallelamente la produttività è aumentata in seguito al processo di razionalizzazione e all’aumento della produzione.
(73) Durante il periodo in esame la media dei salari è aumentata del 6 %.
4.6.7. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(74) Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, l’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo sull’industria comunitaria non può essere considerata trascurabile.
(75) Inoltre, non vi erano elementi per ritenere che l’industria comunitaria stesse superando le conseguenze di precedenti pratiche di dumping.
4.7. Conclusioni relative al pregiudizio
(76) Se si eccettua un picco nel 2003, il consumo è rimasto stabile nel periodo in esame. Durante lo stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame è nettamente aumentato e analogamente la relativa quota di mercato è salita dal 15-25 % nel 2002 al 40-50 % nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Su una base media ponderata i prezzi di tali importazioni erano inferiori del 25-30 % a quelli dell’industria comunitaria nel PI.
(77) Durante lo stesso periodo l’industria comunitaria ha subito gravi perdite, che hanno raggiunto il picco negativo nel periodo dell’inchiesta, quando erano comprese tra il – 20 % e il – 30 %. Parallelamente all’evoluzione negativa della redditività, gli indicatori correlati, come l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa, hanno registrato un andamento negativo.
(78) Alcuni indicatori del pregiudizio, quali i volumi di produzione, la capacità produttiva, i volumi delle vendite, la quota di mercato e i prezzi di vendita sul mercato comunitario hanno registrato un andamento positivo durante l’intero periodo in esame. Nella presente valutazione l’uso vincolato non è stato preso in considerazione poiché è rimasto stabile in tutto il periodo in esame e pertanto non ha avuto alcuna incidenza sull’analisi del pregiudizio.
(79) L’evoluzione positiva di alcuni indicatori del pregiudizio va tuttavia valutata tenendo conto della chiusura del produttore norvegese ODDA verso la fine del 2002 e della successiva concorrenza tra l’industria comunitaria e i produttori esportatori cinesi per acquisire la quota di mercato detenuta da ODDA. In effetti è opportuno osservare che le importazioni cinesi hanno riempito gran parte del vuoto lasciato dalla chiusura di ODDA. Inizialmente, nel 2003, l’industria comunitaria è riuscita a conquistare circa 1/3 della quota di mercato detenuta da ODDA, ma tale percentuale è considerevolmente diminuita nel PI, riducendosi a circa 1/7. In tal modo, anche se alcuni indicatori hanno registrato una tendenza lievemente positiva, in realtà avrebbero potuto svilupparsi molto più favorevolmente, se non fossero stati influenzati dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. In ogni caso gli indicatori connessi al rendimento finanziario dell’industria comunitaria (profitto, utile sul capitale investito, flusso di cassa) hanno registrato un andamento talmente negativo da bilanciare ampiamente qualsiasi sviluppo positivo. In realtà, come risulta dalla sua situazione finanziaria, l’industria comunitaria non ha affatto potuto beneficiare della cessazione di attività di ODDA e attualmente la sua sussistenza è a rischio in assenza di misure.
(80) Alla luce di quanto precede, si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole a norma dell’articolo 3 del regolamento di base.
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Introduzione
(81) In conformità dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato valutato l’eventuale nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie della RPC e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, in modo da accertare che l’eventuale pregiudizio provocato da tali altri fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.
5.2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(82) Si ricorda che tutte le importazioni del prodotto in esame dalla RPC riguardano il tipo standard di DCD, che costituisce anche la parte principale delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario. Le vendite da parte dell’industria comunitaria del cosiddetto micro DCD, non esportato dai produttori cinesi, sono state escluse dal calcolo della sottoquotazione.
(83) Le importazioni dalla RPC sono aumentate del 141 % nel corso del periodo in esame. Di conseguenza, la quota di mercato di tali importazioni è aumentata, passando dal 15-20 % nel 2002 al 40-50 % nel PI. È opportuno osservare che il volume delle importazioni oggetto di dumping ha raggiunto un picco nel 2003, con 6 173 t, riflettendo la chiusura del produttore norvegese, è calato poi nel 2004, per tornare ad aumentare costantemente nel 2005 e nel PI, quando ha raggiunto 6 002 t.
Tabella 1
Importazioni dalla RPC
(84) Nel periodo dell’inchiesta i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, con una sottoquotazione del 25-35 %. I prezzi all’esportazione cinesi sono diminuiti dell’11 % nel periodo in esame, ma non hanno registrato una chiara tendenza al ribasso. In effetti i produttori esportatori cinesi hanno diminuito i loro prezzi del 7 % nel 2003, nel tentativo di acquisire la quota di mercato detenuta da ODDA. Avendo conquistato la maggior parte di tale quota, nel 2004 essi hanno aumentato i loro prezzi del 25 %, per poi abbassarli del 27 % nel 2005 e alzarli nuovamente del 4 % nel periodo dell’inchiesta.
(85) Nel contempo, mentre i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti dell’11 % nel periodo in esame, l’industria comunitaria è riuscita a mantenere i propri prezzi globali relativamente stabili (aumento del 2 %). Va tuttavia ricordato che tali prezzi comprendono il micro DCD, che non subisce la concorrenza dalla RPC ed ha un prezzo molto più elevato. In tal modo la media annuale dei prezzi delle vendite dell’industria comunitaria è influenzata dalla variazione del volume delle vendite e dai prezzi del DCD, standard e micro.
Tabella 2
Andamento dei prezzi unitari
(86) Data la significativa sottoquotazione stabilita per il DCD standard, pari al 25-35 % nel periodo dell’inchiesta, è evidente che le importazioni oggetto di dumping hanno esercitato una forte pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell’industria comunitaria relativi al DCD standard, che costituisce la maggior parte delle sue vendite, impedendo così all’industria comunitaria di fissare i propri prezzi a livelli che le avrebbero consentito di coprire i costi di produzione. Tale circostanza ha inciso a sua volta negativamente sulla redditività dell’industria comunitaria, provocando una parte considerevole delle ingenti perdite subite nell’intero periodo in esame.
(87) Poiché l’industria comunitaria ha registrato perdite già nel 2002, si è esaminato se tali perdite siano di carattere strutturale anziché essere causate unicamente dalle importazioni oggetto di dumping. A tale riguardo va ricordato che le importazioni oggetto di dumping erano saldamente presenti sul mercato comunitario sin dal 2002, con una quota di mercato del 15-25 %. L’industria comunitaria ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che grazie al programma di riduzione dei prezzi è riuscita a mantenere stabili i propri costi unitari nel periodo in esame nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime. Tuttavia, a causa della depressione dei prezzi dovuta alle importazioni cinesi, tale misura non ha avuto l’effetto desiderato di ridurre le perdite, ma ne ha solo impedito l’aumento.
(88) Grazie all’impegno di riduzione dei costi e all’uscita di ODDA dal mercato verso la fine del 2002 l’industria comunitaria stava per riprendersi prima del picco delle importazioni cinesi nel 2003. Dopo tale picco, che ha consentito ai cinesi di acquisire la maggior parte della quota di mercato di ODDA, le perdite dell’industria comunitaria sono aumentate, passando tra – 10 % e – 20 % nel 2004 e hanno continuato a peggiorare nel 2005 e nel periodo dell’inchiesta, parallelamente all’aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping e al calo dei prezzi medi all’importazione.
Tabella 3
Redditività dell’industria comunitaria
(89) Il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria appare ulteriormente confermato dal fatto che tale industria ha registrato profitti con il tipo micro di DCD, per il quale non esistono importazioni cinesi, mentre era gravemente in perdita per il tipo standard, che subisce la concorrenza sleale della RPC.
(90) Considerato quanto sopra, in particolare l’evoluzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, illustrata di seguito, a prezzi significativamente inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria, si conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno costituito una causa determinante della situazione pregiudizievole in cui si trova l’industria comunitaria.
Tabella 4
Evoluzione delle quote di mercato
| Industria comunitaria | 50-60 % | 50-60 % | 60-70 % | 50-60 % | 50-60 % |
|---|
5.3. Effetti di altri fattori
5.3.1. Osservazione preliminare
(91) Data la stabilità del consumo comunitario nel periodo in esame e l’assenza di importazioni da altri paesi terzi, poiché gli unici produttori noti di DCD sono l’industria comunitaria e alcuni produttori cinesi, esistono ben pochi altri fattori noti che potrebbero aver contribuito alla situazione pregiudizievole in cui si trova l’industria comunitaria.
5.3.2. Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria
(92) Si è valutato se le esportazioni dell’industria comunitaria al di fuori della Comunità avessero contribuito al pregiudizio subito durante il periodo in esame. Le esportazioni al di fuori della Comunità hanno riguardato una percentuale considerevole, tra il 30 % e il 50 %, delle vendite del prodotto in esame da parte dell’industria comunitaria durante il periodo in esame. Le esportazioni sono aumentate considerevolmente, del 58 % in volume tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, mentre il prezzo unitario medio è diminuito del 2 %. Questo indica che nonostante l’agguerrita concorrenza da parte degli esportatori cinesi anche nei mercati al di fuori della Comunità, si registra una forte domanda di DCD prodotto dall’industria comunitaria, anche a prezzi notevolmente superiori a quelli degli esportatori cinesi, sebbene, come illustrato in precedenza, i prezzi medi più elevati possano essere dovuti ai prezzi superiori praticati per il micro DCD.
(93) Per poter competere con il DCD standard a basso prezzo dei produttori cinesi anche nei mercati al di fuori della Comunità, le vendite all’esportazione dell’industria comunitaria sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori al costo di produzione, compromettendo così la redditività globale. Tali esportazioni non hanno tuttavia influito direttamente sulla redditività nel mercato comunitario.
5.3.3. Presunto pregiudizio autoinflitto
(94) Poiché l’industria comunitaria ha subito per alcuni anni perdite relative al prodotto in esame, e ha tuttavia deciso di investire in capacità supplementare nel 2003 e nel 2004, comportando un aumento dei volumi di produzione e delle scorte, si è esaminato i) se le perdite siano di carattere strutturale e ii) se la decisione di investire in capacità supplementare abbia contribuito alla situazione pregiudizievole in cui si trova l’industria comunitaria. Quest’ultimo argomento è stato addotto anche da un importatore secondo il quale la decisione dell’industria comunitaria di aumentare di un terzo la propria capacità produttiva, pur essendo a conoscenza delle importazioni già in corso provenienti dalla Cina, ha aggiunto una significativa pressione sul mercato.
(95) Quanto al livello delle perdite i dati forniti dall’industria comunitaria dimostrano che grazie al suo programma di riduzione dei costi tale industria è riuscita a mantenere stabili i costi unitari nel periodo in esame nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime. L’industria comunitaria subisce tuttavia alcuni svantaggi in termini di costi, quali l’esistenza di tre diversi impianti di produzione, la lontananza dalle miniere di carbone e un processo di produzione costoso, sebbene non sia possibile confrontare la struttura dei costi dell’industria comunitaria con quella di altri produttori di DCD, dato che a nessuno dei produttori esportatori cinesi è stato concesso il TEM. Tuttavia, il fatto che l’industria comunitaria abbia realizzato un modesto utile nel 2001 e che abbia registrato profitti relativi al tipo di prodotto (micro DCD) non esportato dai produttori cinesi, indica chiaramente che in normali condizioni di concorrenza la situazione dell’industria comunitaria potrebbe essere nettamente migliore e che pertanto l’entità delle perdite non è puramente strutturale.
(96) Per quanto riguarda la decisione dell’industria comunitaria di aumentare la capacità produttiva, va osservato che è stata presa dopo la chiusura di ODDA, che deteneva una quota significativa del mercato comunitario prima di uscirne. In assenza delle importazioni cinesi, che sono riuscite ad acquisire la maggior parte della quota di mercato persa da ODDA grazie a prezzi di dumping, l’industria comunitaria avrebbe potuto prevedere di recuperarne una parte molto più ampia. D’altro canto un operatore non può aspettarsi di essere l’unico a beneficiare degli aumenti del consumo nel proprio territorio senza tener conto delle fonti straniere.
(97) Alla luce di quanto sopra appare evidente che sebbene la difficile situazione finanziaria ed economica dell’industria comunitaria non possa considerarsi autoinflitta, la mancanza di redditività connessa al prodotto in esame deriva in parte anche dagli elevati costi di produzione e dalle decisioni relative agli investimenti.
5.4. Conclusioni sul nesso di causalità
(98) In conclusione si conferma che le importazioni cinesi oggetto di dumping, che hanno sensibilmente aumentato la propria quota di mercato nel periodo in esame, poiché praticate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, hanno contribuito in modo sostanziale alla difficile situazione finanziaria ed economica di tale industria. Tale circostanza, considerata isolatamente, ha causato un pregiudizio notevole. Non si può tuttavia negare che le perdite significative, subite nel corso dell’intero periodo in esame, vanno in parte attribuite anche alla struttura dei costi dell’industria comunitaria.
(99) L’inchiesta ha mostrato che altri fattori noti, quali i costi, una maggiore capacità e i profitti legati alle esportazioni dell’industria comunitaria, pur avendo contribuito al pregiudizio, non annullano il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
(100) Si conclude pertanto che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC abbiano determinato un grave pregiudizio per l’industria comunitaria, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(101) In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se non vi siano fondati motivi per concludere che non è nell’interesse della Comunità istituire misure antidumping nella fattispecie. Sono state analizzate la probabile incidenza delle misure su tutte le parti interessate nonché le conseguenze della mancata istituzione delle misure.
6.1. Interesse dell’industria comunitaria
(102) La situazione pregiudizievole in cui si trova l’industria comunitaria deriva dalla sua difficoltà a sostenere la concorrenza delle importazioni oggetto di dumping, che sono aumentate bruscamente nel periodo in esame e hanno causato una grave depressione dei prezzi sul mercato comunitario, impedendo all’industria comunitaria di fissare i propri prezzi a un livello che avrebbe permesso di coprire i costi.
(103) Si ritiene che l’istituzione di misure permetterebbe all’industria comunitaria di aumentare il prezzo del DCD a un livello che le consentirebbe di ripristinare la redditività e di mantenere così la propria presenza sul mercato comunitario.
(104) Se le misure non venissero istituite l’industria comunitaria sarebbe costretta a continuare ad uniformare i propri prezzi a quelli delle importazioni oggetto di dumping per poter rimanere sul mercato e ne deriverebbero ulteriori perdite finanziarie. Poiché la situazione attuale, caratterizzata da un’assenza di redditività protrattasi per vari anni, non è sostenibile, la mancata istituzione delle misure comporterebbe infine la scomparsa di questa linea di produzione e una conseguente perdita di posti di lavoro.
(105) Alla luce di quanto sopra si conclude che l’istituzione delle misure antidumping è nell’interesse dell’industria comunitaria.
6.2. Concorrenza ed effetti di distorsione sugli scambi
(106) I produttori esportatori che hanno collaborato nonché alcuni utilizzatori e importatori hanno sostenuto che l’istituzione di misure antidumping escluderebbe le importazioni cinesi dal mercato comunitario e, in assenza di importazioni da altri paesi, porterebbe al monopolio dell’industria comunitaria. I produttori esportatori e un importatore hanno inoltre sottolineato il rischio che la situazione dell’approvvigionamento del mercato comunitario diventi critica se le misure venissero istituite a un livello tale da impedire le importazioni dalla RPC.
(107) Si ritiene tuttavia che data la forte posizione che i produttori esportatori cinesi hanno acquisito nel mercato mediante pratiche di dumping e prezzi significativamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, l’istituzione di misure al livello descritto più oltre non li escluderebbe dal mercato comunitario, ma ristabilirebbe solo condizioni di parità che consentirebbero all’industria comunitaria e ai produttori esportatori cinesi di competere su un piano paritario. Verrà inoltre mantenuta la concorrenza tra gli esportatori cinesi e l’industria comunitaria sul mercato comunitario, garantendo così un approvvigionamento continuo da fonti diverse.
(108) D’altro canto se non venissero istituite misure antidumping non si può escludere che l’industria comunitaria debba cessare la propria attività di fabbricazione di questa particolare linea di prodotti, portando allo scenario opposto, ovvero al monopolio delle importazioni cinesi. Entrambi gli scenari, ovvero il monopolio di una delle due fonti di approvvigionamento, vanno evitati. I due utilizzatori che hanno collaborato hanno infatti sottolineato la necessità di due fonti di approvvigionamento.
(109) Si ritiene pertanto che l’istituzione di misure antidumping al livello descritto più oltre consentirebbe di mantenere due fonti di approvvigionamento sul mercato comunitario.
6.3. Interesse degli utilizzatori
(110) Due utilizzatori industriali, uno attivo nel settore farmaceutico e uno nella conciatura del cuoio, hanno collaborato all’inchiesta. Entrambi gli utilizzatori acquistano il prodotto in esame direttamente dalla RPC e anche dall’industria comunitaria. Un terzo utilizzatore, specializzato in prodotti chimici per la fabbricazione della carta, ha risposto alla comunicazione delle conclusioni definitive dell’inchiesta formulando osservazioni sugli effetti previsti in seguito all’istituzione dei dazi antidumping.
(111) L’utilizzatore del settore farmaceutico, in cui il DCD costituisce un’importante materia prima nella produzione della metformina, un medicinale per il trattamento del diabete, ha sostenuto che qualsiasi aumento del prezzo derivante dall’istituzione di misure antidumping avrebbe un’incidenza negativa sulla sua competitività nei confronti dei produttori situati al di fuori della Comunità, prevalentemente in India. Poiché il DCD rappresenta una percentuale piuttosto considerevole del suo costo, tale utilizzatore stima che anche il minimo aumento del prezzo del DCD comprometterebbe i prezzi di vendita della metformina, con una conseguente incidenza negativa sulla sua quota di mercato e sulla sua competitività. Tuttavia, le informazioni fornite alla Commissione sui costi e sulla redditività dell’utilizzatore in questione indicano che il dazio al livello proposto potrebbe essere almeno in parte assorbito.
(112) Nelle proprie osservazioni relative alla comunicazione delle conclusioni definitive l’utilizzatore di cui sopra ha sostenuto che non sarebbe in grado di assorbire l’aumento dei costi della materia prima dovuto all’istituzione del dazio antidumping al livello proposto. Egli ha affermato che per mantenere la propria competitività e rimanere sul mercato è già stato costretto a ridurre costantemente i propri costi di produzione. A tal fine già in precedenza ha dovuto procedere a ristrutturazioni e ha negoziato riduzioni dei prezzi con il suo fornitore principale, l’industria comunitaria. Tale utilizzatore conclude che l’istituzione di un dazio antidumping al livello proposto presenta un rischio concreto che occorra chiudere i suoi due impianti in Francia, entrambi specializzati nella produzione di metformina. Ne risulterebbe una perdita di 270 posti di lavoro.
(113) La Commissione sostiene tuttavia che sebbene non si possa contestare che l’istituzione di dazi avrebbe un’incidenza negativa sull’utilizzatore in questione, comportando margini di profitto più bassi in relazione alle vendite sul mercato comunitario, va sottolineato che una percentuale significativa di metformina prodotta da tale utilizzatore nella Comunità viene poi esportata, e quindi è esente da qualsiasi dazio. L’istituzione del dazio riguarderebbe pertanto solo parte della produzione di metformina. Inoltre, dato il margine di profitto indicato dall’utilizzatore nelle sue risposte al questionario, risulta evidente che il dazio potrebbe essere assorbito almeno in parte e non dovrebbe comportare significativi aumenti di prezzo della metformina venduta sul mercato comunitario. Il rischio di una perdita di posti di lavoro sembra pertanto molto remoto. Va inoltre osservato che la mancata istituzione di dazi potrebbe portare a una situazione in cui il principale fornitore di tale utilizzatore sarebbe costretto a cessare la propria attività, lasciando all’utilizzatore una sola fonte di approvvigionamento.
(114) L’utilizzatore specializzato in prodotti chimici per la fabbricazione della carta ha inoltre sostenuto che un dazio antidumping al livello proposto ridurrebbe la sua capacità di rimanere competitivo sul mercato comunitario, poiché i suoi concorrenti al di fuori della Comunità continuerebbero ad avere accesso al DCD senza dover pagare alcun dazio antidumping. Tuttavia, poiché tale utilizzatore non ha risposto al questionario né ha ulteriormente motivato la propria argomentazione, è impossibile valutare o quantificare gli effetti di un dazio sulla sua attività.
(115) Si ricorda tuttavia che, come illustrato in precedenza, entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato hanno sottolineato l’importanza di mantenere due fonti di approvvigionamento. Si ritiene pertanto che l’istituzione di misure antidumping al livello descritto più oltre garantirebbe l’esistenza a lungo termine di fonti di approvvigionamento alternative per il settore degli utilizzatori finali. La mancata istituzione delle misure comporterebbe invece il rischio di eliminazione di una delle fonti.
6.4. Interesse degli importatori indipendenti
(116) Hanno collaborato all’inchiesta quattro importatori, uno dei quali utilizza anche il prodotto in esame. Il più importante di essi, le cui importazioni hanno rappresentato circa il 30 % del volume totale di DCD importato dalla RPC nel periodo dell’inchiesta, ha sottolineato che l’istituzione di dazi antidumping avrebbe un’inevitabile incidenza negativa sulle sue attività, tale da comportare infine il suo ritiro dalla commercializzazione del DCD, poiché in assenza di produzione di DCD in altri paesi terzi non avrebbe fonti di approvvigionamento alternative. Ne potrebbe derivare una modifica dell’organizzazione della società.
(117) Non si può escludere che l’istituzione di misure antidumping possa avere un’incidenza negativa su alcuni importatori. Tuttavia, dato che le misure antidumping ristabilirebbero solo la concorrenza sul mercato comunitario e che gli utilizzatori finali hanno inoltre sottolineato la necessità di due fonti di approvvigionamento, si ritiene che misure antidumping al livello proposto più oltre non dovrebbero impedire agli importatori di vendere il prodotto in esame nella Comunità.
(118) Inoltre, poiché gli importatori riforniscono diversi settori di utilizzatori finali nei quali il DCD costituisce una percentuale variabile del costo del prodotto finale, si ritiene che gli eventuali aumenti del prezzo derivanti dall’istituzione di misure antidumping potrebbero essere almeno in parte trasferiti sugli utilizzatori. Va inoltre osservato a tale riguardo che in base alle informazioni disponibili, gli importatori non riforniscono il settore principale di utilizzatori finali, ovvero quello farmaceutico, dove a causa della concorrenza di paesi terzi sembrerebbe difficile trasferire eventuali costi supplementari ai clienti finali.
(119) Un importatore che fornisce il DCD alle industrie tessili, della carta, del trattamento delle acque e dei fertilizzanti ha sostenuto che tali industrie non hanno bisogno del DCD di qualità superiore prodotto dall’industria comunitaria. Egli ha inoltre affermato che tali industrie avrebbero difficoltà a trasferire eventuali costi supplementari ai loro clienti finali.
(120) Non si contesta il fatto che il DCD prodotto dall’industria comunitaria possa essere di qualità superiore rispetto a quello prodotto dai produttori esportatori cinesi. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto simile sono essenzialmente analoghi ed hanno le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi. Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui le industrie in questione non potrebbero trasferire l’aumento dei prezzi delle materie prime sui loro clienti, va sottolineato che in assenza di collaborazione da parte di tali utilizzatori finali tale argomentazione non può essere analizzata e pertanto non va presa in considerazione.
(121) Va inoltre osservato che il margine di profitto varia tra gli importatori che hanno collaborato. In base ai dati forniti dagli importatori almeno parte degli aumenti dei prezzi derivanti dall’istituzione di dazi antidumping potrebbe essere assorbita.
(122) Si ritiene pertanto che l’istituzione di misure antidumping non avrebbe una grave incidenza negativa sugli importatori.
6.5. Conclusioni sull’interesse della Comunità
(123) L’istituzione delle misure antidumping dovrebbe consentire all’industria comunitaria di ripristinare la propria redditività relativa alla produzione di DCD e di rimanere così sul mercato. Data la situazione finanziaria in costante peggioramento dell’industria comunitaria, che ha privato l’intero settore di attività di ogni profitto, esiste un rischio elevato che in caso di mancata istituzione delle misure l’industria comunitaria dovrebbe considerare la cessazione dell’attività connessa al DCD, con un’inevitabile perdita di posti di lavoro. Si verrebbe così a creare una situazione di monopolio dei produttori esportatori cinesi che risulterebbe sfavorevole per gli utilizzatori finali di DCD, i quali hanno sottolineato l’importanza di mantenere una fonte di approvvigionamento all’interno della Comunità.
(124) Data la significativa sottoquotazione praticata per le importazioni oggetto di dumping si ritiene che l’istituzione di misure antidumping ristabilirebbe soltanto condizioni di parità, mantenendo due fonti di approvvigionamento per gli utilizzatori.
(125) Si conclude pertanto che, in relazione all’interesse della Comunità, non esistono motivi validi contrari all’istituzione di misure antidumping.
7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
7.1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
(126) Alla luce dei risultati di cui sopra e al fine di riflettere adeguatamente la situazione specifica del mercato del DCD, si ritiene opportuno adottare misure antidumping.
(127) Le misure vanno istituite a un livello sufficiente a ripristinare condizioni di concorrenza leale tra l’industria comunitaria e i produttori esportatori della RPC.
(128) Si è stimato che le circostanze di questo caso specifico richiedano un approccio particolare per la determinazione del livello necessario ad eliminare il pregiudizio. A tale riguardo vi sono tre aspetti significativi di cui occorre tenere conto:
i) date le conclusioni sul nesso di causalità, le misure non devono compensare fattori che non possono essere attribuiti alle importazioni oggetto di dumping. È tuttavia impossibile determinare con precisione il contributo di tali fattori;
ii) il margine di dumping è stato calcolato in modo eccezionale: poiché non è stato possibile concedere il TEM/TI ai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, e in assenza di un paese di riferimento, il valore normale ha dovuto essere calcolato sulla base del costo di produzione dell’industria comunitaria;
iii) esistono solo due fonti di approvvigionamento di DCD nel mondo: l’industria comunitaria situata in Germania e alcuni produttori esportatori della RPC. Tale situazione richiede cautela, al fine di non creare una situazione di monopolio e/o difficoltà di approvvigionamento sul mercato comunitario.
(129) Va inoltre osservato che dal 1 o luglio 2007 il tasso di rimborso dell’IVA applicabile alle esportazioni di DCD originario della RPC è stato ridotto dal 13 % al 5 %. Questo comporterà probabilmente un aumento dei prezzi all’esportazione del DCD cinese, poiché il costo di produzione del DCD destinato all’esportazione sarà più elevato.
(130) In tali circostanze si è dovuto ricorrere a un metodo più adeguato per determinare il livello necessario ad eliminare il pregiudizio dovuto alle importazioni oggetto di dumping. Si è ritenuto opportuno concentrarsi sugli effetti pregiudizievoli direttamente connessi alla sottoquotazione dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi e basare il livello di eliminazione del pregiudizio sull’importo sufficiente ad eliminare l’effettiva sottoquotazione dei prezzi e aggiungere una componente di profitto (tra lo 0 % e il 5 %) corrispondente al margine di profitto realizzato dall’industria comunitaria nel 2001 sul prodotto in esame. Tale approccio consentirà all’industria comunitaria di praticare prezzi più elevati al fine di migliorare la propria situazione economica e finanziaria nella misura in cui è chiaramente determinata dalle importazioni oggetto di dumping.
(131) In seguito alla comunicazione dei risultati definitivi dell’inchiesta, l’industria comunitaria ha sostenuto che il livello di dazio proposto non assicurerebbe la sua sussistenza, poiché non le consentirebbe di aumentare i prezzi in misura tale da coprire tutti i costi di produzione. Essa ha invece proposto una metodologia che permetterebbe di raggiungere un punto di equilibrio per l’intera catena di produzione di DCD. Tale metodo ha tuttavia dovuto essere respinto poiché era basato su dati in gran parte non verificati e avrebbe incluso altri prodotti oltre a quello in esame.
(132) Si ritiene pertanto che il dazio basato sulla sottoquotazione, con l’aggiunta della componente di profitto, pur non risolvendo interamente tutte le difficoltà finanziarie ed economiche dell’industria comunitaria, eliminerà il pregiudizio direttamente causato dalle importazioni oggetto di dumping. La copertura di tutti i costi di produzione costituirebbe una compensazione eccessiva, data la presenza di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Va inoltre tenuto conto del fatto che l’industria comunitaria beneficia di una particolare posizione nel mercato, caratterizzata dalla vicinanza ai clienti.
(133) In base a quanto precede l’aumento di prezzo necessario è stato determinato sulla base della media ponderata del prezzo all’importazione, fissata per il calcolo della sottoquotazione, aggiungendo una componente di profitto. Il risultato è stato quindi espresso come percentuale del valore totale cif all’importazione.
(134) Date le particolari circostanze sopra descritte, la Commissione intende seguire attentamente l’evoluzione del mercato. Se la misura si dimostrasse inadeguata o comportasse problemi di approvvigionamento nel mercato comunitario e/o una situazione di monopolio di una delle parti, la Commissione rimedierà tempestivamente alla situazione aprendo un riesame d’ufficio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e/o applicando l’articolo 14, paragrafo 4, di tale regolamento.
7.2. Misure definitive
(135) Alla luce di quanto precede si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame in conformità dell’articolo 9 del regolamento di base.
(136) Poiché il livello necessario per eliminare il pregiudizio è inferiore al margine di dumping accertato, le misure definitive devono basarsi sul livello di eliminazione del pregiudizio.
(137) Sulla base di quanto precede si propongono le seguenti aliquote del dazio, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto:
| Paese | Società | Aliquota del dazio (%) |
|---|---|---|
| RPC | Tutte le imprese | 49,1 % |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 1-cianoguanidina (diciandiammide), classificabile al codice NC 2926 20 00 , originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 è del 49,1 %.
3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente F. TEIXEIRA DOS SANTOS
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU C 193 del 17.8.2006, pag. 3 .
{
"legislation": {
"id": "32007r1331",
"hash": "3eea6937cde55c12f4087c0a04658d229885eb2222d9b575a0ae75b80fd22258",
"celex": "32007R1331",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1331/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/953f4513-0b80-4280-baa3-65379663a2ea.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 1331/2007 of 13 November 2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of dicyandiamide originating in the People’s Republic of China",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/953f4513-0b80-4280-baa3-65379663a2ea.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/953f4513-0b80-4280-baa3-65379663a2ea.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1331/2007 des Rates vom 13. November 2007 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Dicyandiamid mit Ursprung in der Volksrepublik China",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/953f4513-0b80-4280-baa3-65379663a2ea.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:13:24.422Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1331",
"adoptionDate": "2007-11-13",
"effectiveDate": "2007-11-16",
"expirationDate": "2012-11-15",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R1331",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/953f4513-0b80-4280-baa3-65379663a2ea.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}