del 14 novembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati 1 , in particolare l’articolo 4, terzo comma, e l’articolo 5, paragrafo 3,
visto il parere della Banca centrale europea 2 , come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95,
considerando quanto segue:
(1) Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA») sono dati armonizzati sull’inflazione richiesti dalla Commissione e dalla Banca centrale europea per poter svolgere le loro funzioni a norma dell’articolo 121 del trattato CE. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti internazionali dell’inflazione dei prezzi al consumo e fungono da importanti indicatori per la gestione della politica monetaria.
(2) Il quadro concettuale degli IPCA è quasi completo. Sebbene dopo l’adozione delle misure iniziali di esecuzione siano stati compiuti notevoli progressi in direzione dell’armonizzazione delle metodologie, problemi di comparabilità permangono tuttora con riguardo alle procedure di campionamento, di sostituzione, di adeguamento della qualità e di aggregazione.
(3) Sulla base dell’attuale quadro degli IPCA questi sono definiti come indici di tipo Laspeyres che rilevano le variazioni del potere di acquisto di beni e di servizi destinati al soddisfacimento diretto dei bisogni dei consumatori. Tale definizione riflette l’attuale concezione dell’inflazione dei prezzi al consumo nell’Unione europea e nell’area dell’euro in particolare.
(4) Gli IPCA si riferiscono ai prezzi di tutti i prodotti acquistati dai consumatori al fine di mantenere le abitudini di consumo, ossia i prodotti definiti per categoria elementare di spesa (ponderazioni). Tali categorie constano di segmenti di consumo esplicitamente individuati, differenziabili secondo le funzioni di consumo. L’insieme di tutte le offerte di prodotti dell’universo statistico può essere suddiviso in modo esaustivo in segmenti di consumo. I segmenti sono relativamente stabili nel tempo, sebbene le offerte di prodotti comprendenti un segmento di consumo mutino con l’evolversi dei mercati.
(5) Il concetto di segmenti di consumo secondo la funzione risulta pertanto fondamentale ai fini del campionamento e del significato delle nozioni di cambiamento di qualità e di adeguamento della qualità. Un’ambiguità in tale concetto riguarda tuttavia il livello di aggregazione al quale esso è definito e applicato.
(6) La gamma delle offerte di prodotti cambia nel tempo per effetto della modifica dei prodotti o della loro sostituzione da parte dei fabbricanti o dei dettaglianti. Gli IPCA richiedono che siano rappresentate tutte le offerte di prodotti attualmente disponibili all’interno dei segmenti di consumo secondo la funzione selezionati nel periodo di riferimento al fine di misurarne l’impatto sull’inflazione. Ciò riguarda in particolare i nuovi modelli o varietà di prodotti precedentemente esistenti.
(7) Il cambiamento di qualità si riferisce pertanto al grado di idoneità dei prodotti disponibili di soddisfare la funzione di consumo del segmento cui appartengono. Il cambiamento di qualità dovrebbe essere valutato con riferimento alla specificazione di prodotti concreti entro un segmento di consumo.
(8) A questo scopo è necessario introdurre numerosi chiarimenti e apportare varie modifiche al regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati 3 al fine di garantire la comparabilità degli IPCA e di assicurarne l’affidabilità e la pertinenza ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2494/95.
(9) Appare pertanto necessario specificare ulteriormente gli scopi e la definizione degli IPCA, chiarire dove essi determinano le procedure effettive in tema di campionamento, di sostituzione e di adeguamento della qualità, fissare la rappresentazione richiesta dell’IPCA e la sua forma, nonché stabilire ulteriori norme minime riguardo alle procedure di campionamento, sostituzione, aggregazione e adeguamento della qualità.
(10) In particolare è necessario fissare un chiaro obiettivo statistico ai fini del campionamento, delle sostituzioni e dell’adeguamento della qualità e garantire che gli IPCA effettuino misurazioni prossime all’obiettivo con un margine di incertezza o di errore ragionevolmente ridotto in termini di errori sistematici e di varianza. Va cercato un compromesso tra assenza di errori sistematici e precisione.
(11) Al fine di specificare ulteriormente l’universo di riferimento degli IPCA e di risolvere la questione della «fissità» del paniere degli IPCA, il concetto di «segmenti di consumo secondo la funzione» offre una soluzione praticabile in quanto può creare la necessaria fissità nell’indice di tipo Laspeyres e rendere significativo il concetto in un contesto di mercati in evoluzione.
(12) È necessario garantire che i segmenti di consumo nel periodo di riferimento siano selezionati per rappresentare l’insieme delle parti dell’universo delle operazioni e che le sostituzioni mantengano rappresentate le attuali offerte di prodotti all’interno di segmenti di consumo già rappresentate negli IPCA. La spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari secondo le funzioni di consumo dovrebbe essere rappresentata in modo da riflettere la natura dinamica dei mercati in evoluzione.
(13) Occorre assicurarsi che i giudizi degli Stati membri sugli eventuali cambiamenti di qualità siano basati su prove dell’esistenza di differenze tra le caratteristiche determinanti i prezzi che sono pertinenti per le funzioni di consumo in questione. A tale scopo la Commissione (Eurostat) deve sviluppare caso per caso norme specifiche in materia di adeguamento della qualità.
(14) È altresì necessario ampliare la definizione di aggregati elementari e armonizzare ulteriormente le procedure di aggregazione e di sostituzione all’interno degli aggregati elementari.
(15) Il principio del rapporto costo/efficacia è stato preso in considerazione conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95.
(16) Il regolamento (CE) n. 1749/96 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
(17) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 4 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1749/96 è modificato come segue.
- Nell’articolo 4, secondo comma, i termini «dell’articolo 2, lettera b)» sono sostituiti dai termini «dell’articolo 2, punto 5».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2007. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
2 Parere espresso in data 5 ottobre 2007 ( GU C 248 del 23.10.2007, pag. 1 ).
3 GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1708/2005 ( GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9 ).
4 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .