del 15 novembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per le arance originarie dell’Egitto e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Con decisione del 30 ottobre 2007 2 , il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1 o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
(2) Tale protocollo prevede un aumento di volume dei contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità di arance originarie dell’Egitto. L’aumento di volume si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.
(3) Con decisione del 22 ottobre 2007 3 , il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1 o gennaio 2007, di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
(4) Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario annuale applicabile alle importazioni nella Comunità di uno specifico prodotto agricolo trasformato originario di Israele. Il nuovo contingente tariffario si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della firma del protocollo.
(5) Al fine di applicare le concessioni tariffarie previste da detti protocolli, è necessario adeguare l’elenco dei contingenti tariffari previsto per l’Egitto e per Israele dal regolamento (CE) n. 747/2001.
(6) Poiché il contingente tariffario per Israele dell’anno 2007 non si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007, il volume del nuovo contingente tariffario per quest’anno è fissato a un quantitativo inferiore al volume del contingente tariffario annuale.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007.
Tuttavia, il disposto del punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1 o novembre 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1712/2006 della Commissione ( GU L 321 del 21.11.2006, pag. 7 ).
2 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
3 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue: