del 16 novembre 2007
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
viso il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti 2 è stato aggiornato dal regolamento (CE) n. 702/2007 per tener conto delle conclusioni del gruppo di esperti chimici. Gli adeguamenti introdotti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 hanno riguardato segnatamente la determinazione del tenore di 2-gliceril monopalmitato, che costituisce un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati, e la riduzione del valore limite per lo stigmastadiene negli oli d'oliva vergini, che permette di procedere ad una migliore separazione degli oli d'oliva vergini da quelli raffinati.
(2) Di conseguenza, occorre adeguare anche la nota complementare n. 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata concernente gli oli d'oliva.
(3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(4) La modifica apportata al regolamento (CEE) n. 2568/91 nel 2007 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008. Per motivi di coerenza, anche il presente regolamento deve essere applicabile a partire da tale data.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione ( GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1 ).
2 GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 702/2007 ( GU L 161 del 22.6.2007, pag. 11 ).
Nell'allegato I, capitolo 15, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:
- nella nota complementare 2.E il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «Gli oli di questa sottovoce devono presentare un tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.»