32007R1355•Regolamento (CE) n. 1355/2007 del Consiglio, del 19 novembre 2007 , recante adozione di misure autonome e transitorie relative all’apertura di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera
32007R1355Regulation12 dic 2007
del 19 novembre 2007
recante adozione di misure autonome e transitorie relative all’apertura di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità e la Svizzera convengono che le concessioni commerciali relative alle salsicce e ad alcuni prodotti a base di carne in precedenza accordate dalla Svizzera esclusivamente ad alcuni Stati membri in forza di accordi bilaterali preesistenti tra tali Stati membri e la Svizzera dovrebbero essere consolidate nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli 1 (in seguito denominato «l’accordo»), approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione 2 ed entrato in vigore il 1 o giugno 2002. Il consolidamento di tali concessioni sarà accompagnato da un aumento delle preferenze per le salsicce e per alcuni prodotti a base di carne. Esso include l’apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l’importazione di diversi prodotti, originari della Svizzera, che rientrano nei codici ex 0210 19 50 , ex 0210 19 81 , ex 1601 00 ed ex 1602 49 19 .
(2) L’espletamento delle procedure bilaterali necessarie per adattare le concessioni contenute negli allegati 1 e 2 dell’accordo richiederà un certo tempo. Per garantire la possibilità di beneficiare del contingente fino all’entrata in vigore di tale adattamento, è opportuno aprire detti contingenti tariffari su base autonoma e transitoria per il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009. Ciò lascerà alle parti tutto il tempo necessario per definire sia le procedure bilaterali sia le successive modalità di esecuzione.
(3) Le modalità di applicazione del presente regolamento e, in particolare, le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 3 .
(4) Per poter fruire dei contingenti tariffari in questione, i prodotti dovrebbero essere originari della Svizzera, ai sensi delle norme menzionate nell’articolo 4 dell’accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre, al numero d’ordine 09.4180 è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione dei prodotti e dei quantitativi elencati nell’allegato e originari della Svizzera. È aperto a decorrere dal 1 o gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2009.
2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine di cui all’articolo 4 dell’accordo.
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente L. AMADO
1 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132 . Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto per l’agricoltura ( GU L 173 del 3.7.2007, pag. 31 ).
2 Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ( GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1 ).
3 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
| Codice NC | Descrizione delle merci | Dazio applicabile | Quantitativo in tonnellate (peso netto di prodotto) |
|---|---|---|---|
| ex 0210 19 50 | Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale | 0 | 1 900 |
| ex 0210 19 81 | Pezzo di cotoletta disossato, affumicato | ||
| ex 1601 00 | Salsicce e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle voci da 0101 a 0104 , escluso il cinghiale | ||
| ex 0210 19 81 ex 1602 49 19 | Collo di maiale, seccato all’aria, stagionato o no, intero, in pezzi o a fette sottili |
. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto per l’agricoltura (). ↩ ↩2
Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). ↩ ↩2
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