del 29 novembre 2007
relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti 1 , in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all’allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell’articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
(2) In tali richieste a ciascun paese è stato chiesto di indicare quali delle opzioni seguenti avesse scelto in relazione a detti rifiuti: il divieto, una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive oppure nessun controllo.
(3) Conformemente al primo comma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e prima dell’inizio dell’applicabilità di tale regolamento, la Commissione era tenuta ad adottare un regolamento destinato a tener conto di tutte le risposte ricevute. La Commissione ha regolarmente adottato il regolamento (CE) n. 801/2007 2 . Tuttavia, le risposte e le precisazioni supplementari pervenute da allora aiutano a capire meglio in che termini si debba tener conto delle risposte dei paesi di destinazione.
(4) La Commissione ha ricevuto una risposta alle richieste scritte da Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione russa, Filippine, Georgia, Guyana, India, Indonesia, Israele, Kenya, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malawi, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Taipei cinese, Thailandia, Tunisia, Vietnam.
(5) Alcuni paesi non hanno inviato una conferma scritta relativa alla possibilità di esportare verso di essi rifiuti destinati al recupero originari della Comunità. Di conseguenza, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, si deve ritenere che tali paesi abbiano optato per una procedura di notifica e di autorizzazione scritte preventive.
(6) Alcuni paesi hanno comunicato nelle loro risposte la loro intenzione di seguire procedure di controllo applicabili ai sensi della normativa nazionale che differiscono da quelle previste dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Inoltre, conformemente all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006, l’articolo 18 di detto regolamento va applicato mutatis mutandis a tali spedizioni, salvo nel caso di rifiuti soggetti anche alle procedure di notifica e di autorizzazione preventive.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 801/2007. Per ragioni di chiarezza, dato il numero di modifiche richieste, è opportuno abrogare quest’ultimo regolamento e sostituirlo con il presente. Tuttavia, i rifiuti che nel regolamento (CE) n. 801/2007 sono classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione, ma per i quali nel presente regolamento sono richieste una notifica e un’autorizzazione preventive, devono continuare ad essere classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione per un periodo transitorio di 60 giorni dopo l’entrata in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, è soggetta alle procedure stabilite in allegato.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 801/2007 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Tuttavia, il regolamento (CE) n. 801/2007 continua ad applicarsi, per un periodo di 60 giorni a decorrere da tale data, ai rifiuti elencati nella colonna c) dell’allegato di detto regolamento, figuranti nelle colonne b) e d) dell’allegato del presente regolamento.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 .
2 GU L 179 del 7.7.2007, pag. 6 .
Le voci delle colonne del presente allegato fanno riferimento ai seguenti punti:
Laddove due codici siano separati da un trattino, va inteso che sono contemplati i due codici e quelli tra essi compresi.
Laddove due codici siano separati da un punto e virgola, va inteso che sono contemplati i due codici in questione.
Algeria
Andorra
Argentina
Bangladesh
Benin
Bielorussia
Botswana
Brasile
Cile
Cina
Cina (Hong Kong)
Cina (Macao)
Costa d’Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Egitto
Federazione russa
Filippine
Georgia
Guyana
India
Indonesia
Israele
Kenya
Kirghizistan
Libano
Liechtenstein
Malawi
Malaysia
Mali
Morocco
Moldova
Oman
Pakistan
Paraguay
Perù
Seychelles
Sri Lanka
Sudafrica
Taipei cinese
Thailandia
Tunisia
Vietnam
1 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
2 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
4 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
5 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
6 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
7 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
8 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).
3 Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).