32007R1440•Regolamento (CE) n. 1440/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32007R1440Regulation27 dic 2007
del 5 dicembre 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 ( GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1.: Bustina delle dimensioni approssimative di 40 × 50 mm, autoadesiva, costituita da due fogli termosaldati di un composto di plastica e alluminio e contenente un campione di profumo in forma di gel. Essa reca a caratteri di stampa il nome del profumo. Il foglio superiore può essere sollevato per mostrare il campione di profumo, in quantità sufficiente a dare profumazione quando applicata sui polsi. Il prodotto non è destinato alla vendita al dettaglio, ma ad essere incollato su opuscoli, volantini, cartoline postali o sulle pagine pubblicitarie di giornali stampate con immagini e testo finalizzati a pubblicizzare un profumo specifico. | 3303 00 10 | La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 2 alla sezione VI, nonché dal testo dei codici NC 3303 00 e 3303 00 10 . Il prodotto deve essere classificato come un profumo nella sottovoce 3303 00 10 in quanto il profumo è presente in una quantità sufficiente a profumare il corpo umano. |
| 2.: Pagina pubblicitaria stampata, in formato A4, parzialmente o completamente piegata. All’interno della piega la pagina contiene un campione di profumo in forma di microcapsule, pasta o polvere. La piega è termosaldata. La parte superiore della piega può essere sollevata per mostrare il campione di profumo, che è in una quantità insufficiente a dare profumazione quando applicata sui polsi. Il prodotto non è destinato alla vendita al dettaglio, ma ad essere inserito in giornali e articoli simili, stampati con immagini e testo finalizzati a pubblicizzare un profumo specifico. | 4911 10 90 | La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 (b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 4911 , 4911 10 e 4911 10 90 . Il prodotto non può essere classificato nella sottovoce 3303 00 10 perché il profumo è presente in quantità insufficiente a profumare il corpo umano. Il prodotto deve essere classificato nella sottovoce 4911 10 90 come stampato pubblicitario in quanto è lo stampato pubblicitario che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale (note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 49, considerazioni generali, primo paragrafo). |
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