32007R1445•Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007 , che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (Testo rilevante ai fini del SEE )
32007R1445Regulation9 gen 2008
dell'11 dicembre 2007
che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 2 ,
considerando quanto segue:
(1) Per effettuare un confronto diretto del prodotto interno lordo (PIL) in termini di volume tra gli Stati membri è essenziale che la Comunità disponga di Parità di Potere d’Acquisto (di seguito denominate «PPA») che eliminino le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri.
(2) Le PPA comunitarie devono essere calcolate applicando una metodologia armonizzata, conforme al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità 3 , che definisce un quadro per l’elaborazione dei conti nazionali negli Stati membri.
(3) Si incoraggiano gli Stati membri a fornire dati sulle PPA regionali.
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 4 , le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) 5 . Il PIL pro capite di tali regioni, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento. In assenza di PPA regionali, si dovrebbe ricorrere alle PPA nazionali per redigere l’elenco delle regioni suscettibili di beneficiare dei Fondi strutturali. Le PPA nazionali possono essere utilizzate anche per determinare l’importo dei finanziamenti da attribuire a ciascuna regione.
(5) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.
(6) L’articolo 1 dell’allegato XI dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 6 (di seguito denominato «statuto dei funzionari») stabilisce che ai fini dell’esame previsto all’articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari, la Commissione (Eurostat) compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull’andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles e certi luoghi negli Stati membri e sull’andamento del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.
(7) La Commissione (Eurostat) sta già raccogliendo volontariamente, ogni anno, informazioni di base sulle PPA fornite dagli Stati membri, un'attività che è divenuta una prassi consolidata negli Stati membri. Occorre tuttavia un quadro giuridico per assicurare lo sviluppo, la produzione e la divulgazione sostenibili delle PPA.
(8) Occorre mantenere l'attuale prassi di fornire regolarmente i risultati preliminari, onde garantire la disponibilità dei dati più recenti possibile.
(9) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 7 .
(10) In particolare, la Commissione ha il potere di adattare le definizioni, di adeguare le posizioni di base dell'allegato II e di definire i criteri di qualità. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, o integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle PPA, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(12) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 8 è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Obiettivo
Il presente regolamento persegue l’obiettivo di fissare norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle PPA, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione.
Campo d’applicazione
1. Le informazioni di base da fornire sono costituite dai dati necessari per calcolare le PPA e garantirne la qualità. Tali informazioni di base includono prezzi, ponderazioni della spesa del PIL e altri dati specificati all’allegato I. La frequenza minima di raccolta dei dati figura nell'allegato I. Una raccolta di dati più frequente è effettuata soltanto in circostanze eccezionali di cui sia dato conto.
2. Le PPA sono calcolate con riferimento ai prezzi medi annui nazionali di beni e servizi, utilizzando le informazioni di base relative al territorio economico degli Stati membri come stabilito dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito denominato «SEC 95»).
3. Le PPA sono calcolate conformemente alle posizioni di base che figurano all’allegato II, in modo coerente con le connesse classificazioni del PIL definite nel regolamento (CE) n. 2223/96.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «Parità di Potere d'Acquisto» («PPA»): i deflatori spaziali e i convertitori valutari che annullano gli effetti delle differenze di livello dei prezzi tra gli Stati membri, consentendo comparazioni in termini di volume tra le componenti del PIL, nonché confronti tra i livelli dei prezzi;
b) «Standard di Potere d'Acquisto» («SPA»): l’unità monetaria comune fittizia di riferimento utilizzata nell’Unione europea per esprimere il volume degli aggregati economici allo scopo di effettuare confronti nello spazio, in modo da eliminare le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri;
c) «prezzi»: i prezzi di acquisto pagati dal consumatore finale;
d) «ponderazioni della spesa»: le quote delle componenti della spesa nel PIL a prezzi correnti;
e) «posizione di base»: il più basso livello di aggregazione di voci nella ripartizione del PIL per il quale vengono calcolate le parità;
f) «voci»: beni o servizi definiti con precisione ai fini della rilevazione dei prezzi;
g) «fitti effettivi e fitti imputati»: i fitti effettivi e i fitti imputati nelle accezioni loro attribuite nel regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione 9 ;
h) «redditi da lavoro dipendente»: i redditi da lavoro dipendente nell’accezione loro attribuita nel regolamento (CE) n. 2223/96;
i) «fattori di aggiustamento temporale»: i fattori utilizzati per adeguare i prezzi medi ottenuti al momento dell’indagine ai prezzi medi annuali;
j) «fattori di aggiustamento spaziale»: i fattori utilizzati per adeguare i prezzi medi ottenuti in una o più località del territorio economico di uno Stato membro ai prezzi medi nazionali;
k) «voci rappresentative»: le voci di spesa sui mercati nazionali che — in termini di spesa relativa totale nell’ambito di una posizione di base — figurano tra le più importanti o sono considerate come le più importanti;
l) «indicatori di rappresentatività»: i contrassegni o gli altri indicatori che segnalano le voci selezionate dagli Stati membri come rappresentative;
m) «equi-rappresentatività»: la proprietà richiesta per la composizione dell’elenco delle voci di una posizione di base secondo la quale ciascuno Stato membro è in grado di rilevare il prezzo di quel numero di prodotti rappresentativi che è compatibile con l’eterogeneità dei prodotti e dei livelli dei prezzi inclusi nella posizione di base e la sua spesa per la posizione di base;
n) «transitività»: la proprietà secondo la quale un confronto diretto tra due Stati membri qualsiasi produce lo stesso risultato di un confronto indiretto attraverso un qualsiasi altro Stato membro;
o) «errore»: l’uso di informazioni di base non corrette o un’applicazione inadeguata della procedura di calcolo;
p) «anno di riferimento»: l’anno civile cui si riferiscono determinati risultati annuali;
q) «fissità»: il mantenimento delle PPA calcolate per il primo gruppo di Stati membri, nei casi in cui i risultati sono calcolati originariamente per un gruppo di Stati membri e successivamente per un più ampio gruppo di Stati membri.
Ruoli e competenze
1. La Commissione (Eurostat) ha il compito di: a) coordinare la fornitura delle informazioni di base; b) calcolare e pubblicare le PPA; c) garantire la qualità delle PPA conformemente all’articolo 7; d) sviluppare e divulgare la metodologia, previa consultazione degli Stati membri; e) garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni sui risultati delle PPA prima della loro pubblicazione e che sia debitamente tenuto conto di tali osservazioni; f) redigere e divulgare il manuale metodologico di cui all'allegato I, punto 1.1.
2. Gli Stati membri forniscono le informazioni di base seguendo la procedura di cui all’allegato I. Una volta completato il processo di convalida dei dati, conformemente a quanto dispone l’allegato I, punto 5.2, gli Stati membri approvano per iscritto i risultati delle indagini di cui sono responsabili, entro un periodo massimo di un mese. Gli Stati membri approvano la metodologia di rilevazione dei dati e verificano l’attendibilità di questi ultimi, inclusi gli elementi delle informazioni di base forniti dalla Commissione (Eurostat).
Trasmissione delle informazioni di base
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base di cui all’allegato I conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione dei dati.
2. Le informazioni di base di cui all’allegato I vengono trasmesse rispettando il formato tecnico e le scadenze precisati in tale allegato.
3. Nei casi in cui elementi delle informazioni di base sono trasmessi agli Stati membri dalla Commissione (Eurostat), quest’ultima trasmette una dichiarazione metodologica al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una verifica dell’attendibilità dei dati.
Unità statistiche
1. Le informazioni di base di cui all’allegato I sono raccolte presso le unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio 10 o altre fonti suscettibili di fornire dati che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all’allegato I, punto 5.1. All'atto di trasmettere i dati, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tipologia dell'unità o della fonte statistica.
2. Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a fornire dati o a collaborare alla loro raccolta devono consentire l’osservazione dei prezzi effettivamente praticati e fornire informazioni veritiere e complete al momento in cui vengono richieste.
Criteri e controllo della qualità
1. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo della qualità basato su relazioni e valutazioni, come specificato all’allegato I, punto 5.3.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità delle informazioni di base elencate nell’allegato I. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione (Eurostat) i dettagli e le ragioni delle eventuali successive modifiche apportate ai metodi applicati o dell'eventuale divergenza dal manuale metodologico di cui all'allegato I.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità delle indagini di cui sono responsabili, come previsto nell’allegato I, sezione 5.
4. I criteri comuni su cui si basa il controllo di qualità e la struttura delle relazioni sulla qualità, come specificato all'allegato I, punto 5.3, sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Frequenza
La Commissione (Eurostat) calcola le PPA per ciascun anno civile.
Diffusione
1. La Commissione (Eurostat) pubblica i risultati annuali definitivi entro 36 mesi dal termine dell’anno di riferimento. Per la pubblicazione la Commissione (Eurostat) si basa sui dati messi a sua disposizione almeno tre mesi prima della data di pubblicazione. Il presente paragrafo non pregiudica la facoltà della Commissione (Eurostat) di pubblicare risultati preliminari prima che siano trascorsi 36 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. La Commissione (Eurostat) rende tali risultati pubblicamente accessibili, anche inserendoli sul suo sito Web.
2. Per ciascuno Stato membro la Commissione (Eurostat) pubblica a livello aggregato come minimo i seguenti risultati: a) PPA a livello di PIL; b) PPA per la spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali; c) indici del livello dei prezzi in rapporto alla media comunitaria; d) PIL, spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali, nonché i corrispondenti dati pro capite in PPA.
3. Se i risultati sono calcolati per un gruppo di paesi più ampio, le PPA degli Stati membri devono comunque essere mantenute invariate in conformità del principio di fissità.
4. Di norma le PPA definitive pubblicate non vengono rivedute. Nel caso di errori come quelli cui si riferisce la sezione 10 dell’allegato I i risultati corretti sono pubblicati conformemente alla procedura contemplata in tale sezione. Si procede a revisioni generali eccezionali se, a causa di modifiche ai concetti alla base del SEC 95 che influiscono sui risultati delle PPA, l’indice di volume del PIL per qualunque Stato membro cambia in misura superiore a un punto percentuale.
Coefficienti correttori
Gli Stati membri non sono tenuti a svolgere indagini unicamente allo scopo di fissare i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti della Comunità conformemente allo statuto dei funzionari.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Misure d’attuazione
1. Le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento, incluse quelle necessarie a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate — a condizione che non comportino un aumento esagerato dei costi per gli Stati membri — a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2: a) la definizione di un insieme di norme minime volte ad assicurare la sostanziale comparabilità e rappresentatività dei dati, come specificato ai punti 5.1 e 5.2 dell'allegato I; b) la definizione di prescrizioni specifiche in relazione alla metodologia da utilizzare, come specificato all'allegato I; c) la fissazione e l'adeguamento delle descrizioni particolareggiate del contenuto delle posizioni di base, a condizione che rimangano compatibili con il SEC 95 o con qualsiasi sistema successivo.
3. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3: a) l’adeguamento delle definizioni; b) l’adeguamento dell’elenco delle posizioni di base (come specificato nell'allegato II); c) la definizione dei criteri di qualità e della struttura delle relazioni sulla qualità, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.
Finanziamento
1. Gli Stati membri ricevono dalla Commissione un contributo finanziario pari a non oltre il 70 % dei costi ammissibili ai sensi della normativa della Commissione in materia di sovvenzioni.
2. L'importo di detto contributo finanziario è stabilito nell'ambito delle procedure annuali di bilancio dell'Unione europea. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili ogni anno.
Revisione e relazione
Le disposizioni del presente regolamento sono rivedute cinque anni dopo l'entrata in vigore dello stesso. Se del caso, sono rivedute sulla base di una relazione della Commissione e di una proposta presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. PÖTTERING Per il Consiglio Il presidente M. LOBO ANTUNES
1 GU C 318 del 23.12.2006, pag. 45 .
2 Posizione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2007.
3 GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1 ).
4 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 ( GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6 ).
5 GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione ( GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1 ).
6 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 ( GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6 ).
7 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).
8 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .
9 Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ( GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5 ).
10 Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ( GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
1. MANUALE METODOLOGICO E PROGRAMMA DI LAVORO
1.1. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione (Eurostat) predisporrà un manuale metodologico che descrive i metodi utilizzati nelle varie fasi di calcolo delle PPA, compresi i metodi per la stima delle informazioni di base e delle parità mancanti. Il manuale metodologico sarà sottoposto a revisione in caso di cambiamenti significativi della metodologia. Esso può introdurre nuovi metodi nell’intento di migliorare la qualità dei dati, ridurre i costi o alleggerire gli oneri a carico dei fornitori di dati.
1.2. Ogni anno entro il 30 novembre la Commissione (Eurostat), previa consultazione degli Stati membri, definirà un programma di lavoro annuale per l’anno civile successivo, che precisa il calendario per la specificazione e per la fornitura delle informazioni di base richieste per tale anno.
1.3. Il programma di lavoro annuale stabilirà il formato per la fornitura dei dati da parte degli Stati membri e tutte le altre azioni necessarie per effettuare il calcolo e la pubblicazione delle PPA.
1.4. Le informazioni di base fornite ai sensi del punto 1.2 possono essere rivedute, ma i risultati per l’anno di riferimento saranno calcolati utilizzando le informazioni disponibili secondo il calendario precisato all’articolo 9. Se le informazioni sono incomplete o non sono disponibili alla data prevista, la Commissione (Eurostat) procederà ad una stima delle informazioni di base mancanti.
1.5. Qualora uno Stato membro ometta di fornire informazioni di base esaurienti, esso sarà tenuto a precisare le ragioni per cui tali informazioni sono incomplete, quando fornirà informazioni esaurienti o, se del caso, il motivo per cui le informazioni esaurienti non possono essere fornite.
2. INFORMAZIONI DI BASE
2.1. Voci delle informazioni di base
Ai fini del presente regolamento, le informazioni di base di cui agli articoli 2 e 4 e la frequenza minima della fornitura di nuovi dati saranno così costituite e fornite:
| Informazioni di base | Frequenza minima |
|---|---|
| Ponderazioni della spesa del PIL 1 | Annuale |
| Fitti effettivi e imputati 2 | Annuale |
| Redditi da lavoro dipendente | Annuale |
| Fattori di aggiustamento temporale | Annuale |
| Prezzi dei beni di consumo e servizi e relativi indicatori di rappresentatività | 3 anni 3 |
| Prezzi dei beni strumentali | 3 anni |
| Prezzi dei progetti edilizi | 3 anni |
| Fattori di aggiustamento spaziale | 6 anni |
2.2. Procedura per ottenere le informazioni di base
Tenuto conto del parere degli Stati membri, la Commissione (Eurostat) stabilirà le fonti e i fornitori di dati cui ricorrere per ciascuna delle precedenti voci delle informazioni di base. Se la Commissione (Eurostat) ottiene le informazioni di base da un fornitore di dati diverso da uno Stato membro, quest’ultimo sarà esonerato dagli obblighi previsti ai successivi punti da 5.1.4 a 5.1.13.
3. PREZZI MEDI NAZIONALI
3.1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, la rilevazione dei dati può essere limitata a una o più località entro il territorio economico. Tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle PPA, a condizione che siano accompagnati da idonei fattori di aggiustamento spaziale. Tali fattori di aggiustamento spaziale saranno impiegati per adeguare i dati delle indagini nelle località rilevanti ai dati rappresentativi della media nazionale.
3.2. I fattori di aggiustamento spaziale saranno forniti a livello di posizioni di base e non risaliranno a più di sei anni prima rispetto al periodo di riferimento dell’indagine.
4. PREZZI MEDI ANNUALI
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, la rilevazione dei dati può essere limitata ad uno specifico periodo di tempo. Tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle PPA, a condizione che siano accompagnati da idonei fattori di aggiustamento temporale. Tali fattori di aggiustamento temporale saranno impiegati per adeguare i dati dell’indagine in tale periodo ai dati rappresentativi della media annuale.
5. QUALITÀ
5.1. Norme minime per le informazioni di base
5.1.1. L’elenco delle voci di cui vanno rilevati i prezzi sarà composto in modo tale da comprendere quelle voci le cui specificazioni garantiscono la comparabilità tra i paesi.
5.1.2. L’elenco delle voci di cui vanno rilevati i prezzi sarà composto in modo tale che ogni Stato membro possa indicare almeno una voce rappresentativa, il cui prezzo può essere rilevato in almeno un altro paese per ciascuna posizione di base.
5.1.3. La composizione dell’elenco delle voci sarà tale da realizzare il massimo livello possibile di equi rappresentatività, in modo che ogni paese debba rilevare il prezzo di almeno una voce rappresentativa per ciascuna posizione di base e che il prezzo di tale voce rappresentativa sia rilevato da almeno un altro paese.
5.1.4. Ogni Stato membro rileverà le quotazioni di prezzo conformemente alle specificazioni che figurano nell’elenco delle voci.
5.1.5. Ogni Stato membro rileverà il prezzo di un numero sufficiente di voci disponibili sul suo mercato nell’ambito di ciascuna posizione di base, anche se esse non possono essere ritenute rappresentative di tale posizione.
5.1.6. Ogni Stato membro comunicherà il prezzo di almeno una voce rappresentativa nell’ambito di ciascuna posizione di base. Le voci rappresentative saranno segnalate da un indicatore di rappresentatività.
5.1.7. Ogni Stato membro eseguirà un numero sufficiente di rilevazioni di prezzo per ciascuna voce, al fine di garantire un prezzo medio attendibile, tenendo conto della struttura del mercato.
5.1.8. La selezione dei tipi di punto vendita sarà effettuata in modo da rispecchiare correttamente la struttura interna dei consumi relativa al prodotto in questione nello Stato membro.
5.1.9. La selezione dei punti vendita in una località sarà effettuata in modo da rispecchiare correttamente la struttura dei consumi dei residenti nella località e la disponibilità delle voci.
5.1.10. Ogni Stato membro trasmetterà alla Commissione (Eurostat) dati sui redditi da lavoro dipendente per determinate professioni con riguardo al settore amministrazioni pubbliche (S.13) quale è definito nel SEC 95.
5.1.11. Ogni Stato membro trasmetterà alla Commissione (Eurostat) fattori di aggiustamento temporale che consentano di calcolare le PPA a partire da prezzi rilevati in un periodo specifico che rappresentino correttamente il livello medio annuo dei prezzi.
5.1.12. Ogni Stato membro trasmetterà alla Commissione (Eurostat) fattori di aggiustamento spaziale che consentano di calcolare le PPA a partire da prezzi rilevati in località specifiche che rappresentino correttamente il livello medio nazionale dei prezzi.
5.1.13. Ogni Stato membro trasmetterà alla Commissione (Eurostat) ponderazioni relative a tutte le posizioni di base riportate all’allegato II che rispecchino la struttura della spesa nello Stato membro nell’anno di riferimento.
5.2. Norme minime per la convalida dei risultati dell’indagine sui prezzi
5.2.1. Prima di trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) ogni Stato membro ne verificherà la validità basandosi:
— sui prezzi massimi e minimi,
— sul prezzo medio e sul coefficiente di variazione,
— sul numero delle voci per cui sono stati rilevati prezzi per ciascuna posizione di base,
— sul numero delle voci rappresentative di cui sono stati rilevati prezzi per ciascuna posizione di base,
— sul numero delle quotazioni di prezzo rilevate per ciascuna voce.
5.2.2. La Commissione (Eurostat) fornirà agli Stati membri uno strumento elettronico contenente gli algoritmi necessari ai fini elencati al punto 5.2.1.
5.2.3. Prima di rendere definitivi i risultati dell’indagine, la Commissione (Eurostat) ne verificherà la validità insieme agli Stati membri, mediante indicatori che comprendono:
per ogni posizione di base:
— il numero delle voci per cui ciascun paese ha rilevato prezzi;
— il numero delle voci cui ciascun paese ha attribuito un indicatore di rappresentatività;
— l’indice del livello dei prezzi;
— i risultati della precedente indagine relativa alla stessa posizione di base;
— gli indici del livello dei prezzi espressi in PPA per ciascun paese;
per ogni voce:
— il numero delle quotazioni di prezzo rilevate da ciascun paese;
| — | i): dei prezzi medi espressi in monete nazionali; | i) | dei prezzi medi espressi in monete nazionali; | ii) | degli indici del livello dei prezzi espressi in PPA; | iii) | degli indici del livello dei prezzi espressi in PPA per ciascun paese. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | dei prezzi medi espressi in monete nazionali; | ||||||
| ii) | degli indici del livello dei prezzi espressi in PPA; | ||||||
| iii) | degli indici del livello dei prezzi espressi in PPA per ciascun paese. |
5.2.4. Prima di rendere definitivi i risultati delle PPA a livello aggregato, la Commissione (Eurostat) ne verificherà la validità mediante indicatori che comprendono:
a livello di PIL totale e dei suoi principali aggregati:
— la coerenza delle ponderazioni della spesa del PIL e delle stime demografiche con i dati pubblicati;
— il confronto tra gli attuali dati relativi agli indici di volume pro capite e quelli precedenti;
— il confronto tra gli attuali dati relativi agli indici del livello dei prezzi e quelli precedenti;
a livello di ogni posizione di base:
— il confronto tra gli attuali dati relativi alla struttura di ponderazione del PIL e quelli precedenti;
— stime dei dati mancanti, se del caso.
5.3. Relazioni e valutazione
5.3.1. Ogni Stato membro conserverà la documentazione che descrive in modo esauriente le modalità con cui il presente regolamento è stato applicato. Tale documentazione sarà accessibile alla Commissione (Eurostat) e agli altri Stati membri.
5.3.2. L’elaborazione delle PPA da parte di ogni Stato membro sarà valutata dalla Commissione (Eurostat) almeno una volta ogni sei anni. Tale valutazione, programmata annualmente e inclusa nel programma di lavoro annuale, ne verificherà la conformità al presente regolamento. La Commissione (Eurostat) redigerà, sulla base di tale valutazione, una relazione resa pubblicamente accessibile, anche sul suo sito Web.
5.3.3. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, subito dopo ciascuna indagine sui prezzi al consumo gli Stati membri responsabili presenteranno alla Commissione (Eurostat) una relazione informativa sulle modalità di svolgimento dell’indagine. La Commissione (Eurostat) fornirà ad ogni Stato membro una sintesi di tali relazioni.
6. MODALITÁ DELLE INDAGINI SUI PREZZI AL CONSUMO
6.1. Gli Stati membri eseguiranno le indagini sui prezzi conformemente al programma di lavoro.
6.2. Per ogni indagine la Commissione (Eurostat) predisporrà, basandosi sulle proposte formulate da ogni Stato membro per ciascuna posizione di base, l’elenco delle voci da rilevare.
6.3. Insieme all’elenco delle voci, la Commissione (Eurostat) fornirà una traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea di tutte le specificazioni che figurano in ciascun elenco delle voci dell’indagine.
7. MODALITA DI CALCOLO
7.1. Calcolo delle parità bilaterali a livello di posizioni di base
a) Il calcolo delle parità multilaterali Èltetò-Köves-Szulc (di seguito denominate «EKS») a livello di posizioni di base si fonderà su una matrice delle parità bilaterali per ciascuna coppia di paesi partecipanti.
b) Il calcolo delle parità bilaterali sarà eseguito facendo riferimento ai prezzi rilevati per le voci di cui si tratta e ai corrispondenti indicatori di rappresentatività.
c) Il prezzo medio di ciascuna voce sarà calcolato come semplice media aritmetica delle quotazioni di prezzo rilevate per tale voce.
d) Se necessario, il prezzo medio annuo nazionale sarà calcolato sulla base del prezzo medio ricavato dall’indagine utilizzando idonei fattori di aggiustamento spaziale e temporale.
e) Se possibile, i rapporti dei prezzi medi aggiustati saranno quindi calcolati per le voci e le coppie dei paesi partecipanti, insieme al loro inverso.
| f) | —: della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative di entrambi i paesi; | — | della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative di entrambi i paesi; | — | della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative del primo paese ma non del secondo paese; | — | della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative del secondo paese ma non del primo paese, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative di entrambi i paesi; | ||||||
| — | della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative del primo paese ma non del secondo paese; | ||||||
| — | della media geometrica dei rapporti dei prezzi delle voci indicate come rappresentative del secondo paese ma non del primo paese, |
7.2. Stima delle parità bilaterali mancanti
Se per una qualsiasi posizione di base non si possono calcolare PPA bilaterali, le parità bilaterali mancanti saranno stimate, se possibile, utilizzando la procedura standard della media geometrica delle parità indirette ottenute attraverso paesi terzi. Se, dopo tale processo di stima, nella matrice delle PPA bilaterali per una posizione di base dovessero ancora mancare alcuni valori, per i paesi per cui mancano le parità bilaterali il calcolo delle parità multilaterali EKS risulterà impossibile. In tal caso la Commissione (Eurostat) procederà alla stima delle parità EKS mancanti, utilizzando parità di riferimento di un’analoga posizione di base o qualsiasi altro idoneo metodo di stima.
7.3. Calcolo delle parità bilaterali a livello aggregato
a) Le parità bilaterali ad uno specifico livello di aggregazione dei conti nazionali saranno calcolate mediante le parità EKS (si veda il punto 7.4) e le ponderazioni della spesa del PIL per le posizioni di base di cui si tratta.
b) Una parità di tipo Laspeyres sarà quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media aritmetica delle parità per le posizioni di base in questione, ponderata con i rapporti percentuali (o valori nominali) del secondo paese di ogni coppia di paesi partecipanti.
c) Una parità di tipo Paasche sarà quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media armonica delle parità per le posizioni di base di cui si tratta, ponderata con i rapporti percentuali (o valori nominali) del primo paese di ogni coppia di paesi partecipanti.
d) Una parità di tipo Fisher sarà quindi calcolata per il livello prescelto di aggregazione sotto forma di media geometrica delle parità di tipo Laspeyres e di tipo Paasche definite per ogni coppia di paesi partecipanti.
7.4. Calcolo delle PPA transitive multilaterali
Le parità transitive multilaterali saranno calcolate a livello di posizione di base o a qualsiasi livello aggregato per mezzo della procedura «EKS», che si fonda su una matrice completa di parità di tipo Fisher tra ciascuna coppia di paesi partecipanti, nel modo seguente:
in cui: tEKSs rappresenta la parità EKS tra il paese s e il paese t;
tFs rappresenta la parità di tipo Fisher tra il paese s e il paese t;
z rappresenta il numero dei paesi partecipanti.
8. TRASMISSIONE
8.1. La Commissione (Eurostat) fornirà agli Stati membri i modelli (il supporto informatico) per la trasmissione elettronica delle informazioni di base necessarie a calcolare le PPA.
8.2. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base conformemente a tali modelli.
9. PUBBLICAZIONE
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, la Commissione (Eurostat), previa consultazione degli Stati membri, può pubblicare i risultati a un livello più dettagliato.
10. CORREZIONI
10.1. Quando uno Stato membro rileva un errore, immediatamente e di propria iniziativa trasmetterà alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base corrette. Ogni Stato membro informerà inoltre la Commissione (Eurostat) nel caso in cui sospetti una applicazione inadeguata della procedura di calcolo.
10.2. La Commissione (Eurostat), se accerta che è stato commesso un errore da parte di uno Stato membro o da parte sua, ne informerà gli Stati membri ed entro un mese procederà a ricalcolare le PPA.
10.3. Se gli errori evidenziati comportano una modifica di almeno lo 0,5 % del livello del PIL pro capite espresso in PPA di uno Stato membro, la Commissione (Eurostat) pubblicherà quanto prima una correzione, salvo che gli errori vengano rilevati più di tre mesi dopo la pubblicazione dei risultati.
10.4. Se si è verificato un errore, l’ente responsabile adotterà i provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi di tale evenienza.
10.5. Le revisioni delle ponderazioni della spesa del PIL o delle stime demografiche effettuate più di 33 mesi dopo la fine dell’anno di riferimento non richiedono una correzione dei risultati delle PPA.
1 Tali ponderazioni sono coerenti con il livello minimo degli aggregati disponibili dai conti nazionali. Se l'informazione richiesta non è disponibile, lo Stato membro può fornire le migliori stime per le posizioni mancanti.
2 Il metodo quantitativo dello stock di alloggi, così come descritto nel manuale metodologico, può essere utilizzato al posto del metodobasato sui prezzi nei casi in cui i canoni di affitto effettivi non siano disponibili o risultino statisticamente inaffidabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1722/2005.
3 La frequenza minima si riferisce alla fornitura di dati per un determinato gruppo di prodotti, in rapporto al ciclo continuo delle indagini.
| IMPORTAZIONI DI BENI E SERVIZI | |
|---|---|
| Importazioni di beni | |
| Importazioni di beni dall’UE e dalle istituzioni dell’UE | |
| 231 | Importazioni di beni dai paesi dell’UE |
| 232 | Importazioni di beni dalle istituzioni dell’UE |
| Importazioni di beni da paesi terzi e organizzazioni internazionali | |
| 233 | Importazioni di beni da paesi terzi e organizzazioni internazionali |
| Importazioni di servizi | |
| Importazioni di servizi dall’UE e dalle istituzioni dell’UE | |
| 234 | Importazioni di servizi dai paesi dell’UE |
| 235 | Importazioni di servizi dalle istituzioni dell’UE |
| Importazioni di servizi da paesi terzi e organizzazioni internazionali | |
| 236 | Importazioni di servizi da paesi terzi e organizzazioni internazionali |
Tali ponderazioni sono coerenti con il livello minimo degli aggregati disponibili dai conti nazionali. Se l'informazione richiesta non è disponibile, lo Stato membro può fornire le migliori stime per le posizioni mancanti. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Il metodo quantitativo dello stock di alloggi, così come descritto nel manuale metodologico, può essere utilizzato al posto del metodobasato sui prezzi nei casi in cui i canoni di affitto effettivi non siano disponibili o risultino statisticamente inaffidabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1722/2005. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
La frequenza minima si riferisce alla fornitura di dati per un determinato gruppo di prodotti, in rapporto al ciclo continuo delle indagini. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (). ↩ ↩2
Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (). ↩ ↩2
Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
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"title": "Règlement (CE) n° 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )",
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"title": "Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007 , che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (Testo rilevante ai fini del SEE )",
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